Alcune informazioni sulla riliquidazione del TFS con i 6 scatti aggiuntivi ex art. 6 bis D.L. n. 387/1987 divulgate da fonti gravitanti nell’ambiente sindacale del Comparto Sicurezza e Difesa, hanno alimentato dubbi ed equivoci circa l’attuale orientamento dell’Inps relativamente alla posizione di quanti cessino dal servizio volontariamente prima del limite di età ordinamentale.
Per quanto all’argomento già ci fossimo dedicati in precedenti occasioni – da ultimo nel notiziario Siulp Flash n. 42 del 2023 – i quesiti che continuano a pervenire ci inducono ad occuparcene nuovamente. Ricordando preliminarmente come la questione di diritto controversa interessa esclusivamente quanti abbiano avuto accesso alla quiescenza a domanda, con un’età anagrafica superiore ai 55 anni e con almeno 35 anni di servizio utile.
Il diritto al ricalcolo dei 6 scatti a chi cessa dal servizio per raggiunti limiti di età è, infatti, pacificamente riconosciuto. Detto ciò, per fare il punto della situazione avvalendoci di un giurista qualificato abbiamo approfittato della cortesia dell’Avvocato Roberto Mandolesi, che da anni collabora con il Siulp e che, soprattutto, può vantare una consolidata esperienza in materia, avendo assistito centinaia di operatori delle Forze di Polizia e dell’Esercito ed essendo tuttora impegnato nella gestione di numerosi contenziosi vertenti sull’argomento qui in discussione. Abbiamo così avuto la conferma che l’ente previdenziale, a fronte delle rituali intimazioni formulate prima di attivare i ricorsi è solito replicare che, non avendo al momento il legislatore recepito con apposita disciplina i principi elaborati dalla giurisprudenza, lo stabile indirizzo delle Corti che accoglie le istanze azionate in giudizio non rappresenta un presupposto giuridico per riconoscere l’estensione degli effetti del giudicato a chi non abbia ottenuto una sentenza favorevole.
In altre parole, per superare la resistenza opposta dall’Inps non v’è, quantomeno ad oggi, nelle more cioè di un intervento legislativo, alternativa al proporre un ricorso. È opportuno rappresentare che il diritto in questione è soggetto a termine di prescrizione quinquennale, decorso il quale viene meno la possibilità di farlo valere in giudizio. Quanto al momento iniziale di decorrenza si confrontano al momento due diversi indirizzi. Secondo il primo dei quali deve essere presa a riferimento la data di pensionamento, mentre l’altro colloca l’iniziale momento da cui calcolare il quinquennio la data in cui è stata erogata la prima quota del TFS.
Per evitare di incorrere in eccezioni di tardività ci sentiamo di suggerire una quanto più solerte attivazione della causa. Vale la pena segnalare che alcune nostre segreterie provinciali e regionali si sono attivate organizzando ricorsi in forma collettiva, concordando con i legali individuati condizioni economiche di estrema convenienza. Laddove il numero dei partecipanti sia superiore alla ventina, è infatti possibile abbattere i costi di adesione anche al di sotto dei 500 euro pro capite omnicomprensivi.
È ovvio che un minor numero di adesioni comporta un proporzionale aumento della quota. In tali casi è stata talvolta studiata una formula che prevede una somma iniziale di partecipazione, con una integrazione da riconoscere all’Avvocato in caso di buon esito della causa. Vista la positiva esperienza di alcune realtà che già hanno visto i ricorrenti ottenere l’integrale riliquidazione delle somme vantate con esborsi dei singoli partecipanti contenuti nell’ordine di poche centinaia di euro, la Segreteria Nazionale ha messo a disposizione ogni utile informazione alle strutture territoriali eventualmente interessate ad intraprendere analoghi percorsi contenziosi.