SIULP: Calcolo dei sei aumenti periodici (6 scatti) – Nuova pronuncia giurisprudenziale

Ricordiamo di aver pubblicato numerose trattazioni sull’argomento, in ultimo nel n. 18 del 7 maggio 2021 e nel n. 22 del 4 giugno 2021 del notiziari FLASH.

Volendo riassumere i termini della questione, il problema deriva dalla mancata inclusione dei sei scatti stipendiali di cui all’art.6-bis del D.L. n.387 del 1987 nel calcolo del Trattamento di Fine Servizio. Partendo dall’analisi delle disposizioni di Legge che disciplinano la materia, occorre ricordare che l’attribuzione di “sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante” è stata prevista dall’art.13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il quale “ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buona uscita, in luogo della soppressa promozione alla vigilia” per i soli generali e colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza nella posizione di “a diposizione”, all’atto della cessazione dal servizio.
Con detto intervento normativo, il legislatore ha inteso attivare un meccanismo destinato ad elevare la misura del trattamento di quiescenza rendendolo avulso dal sistema delle promozioni.
Detto meccanismo, con le medesime finalità, è stato successivamente riesaminato e applicato a tutti gli Ufficiali con la legge 19 maggio 1986 n. 224 e alle restanti categorie di personale militare con il D. L. 16 settembre 1987, convertito con modificazioni con legge 14 novembre 1987, n.468, trasformandosi, pertanto, in un beneficio legato allo status militare.
L’istituto, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, è stato, infine, esteso al personale dei ruoli della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile dall’art.6-bis del D.L. n.387 del 1987 (convertito, con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987, n.472), così come modificato da ultimo dall’art.21, comma 1, della L. n.232 del 1990. Pertanto, i primi due commi dell’art. 6bis del D.L. 387/1987 prevedono:
  • comma 1). Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 L. n.668/1986, art.2 commi 5-6-10 e art.3 commi 3 e 6 del presente Decreto.
  • comma 2). Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
  • Il comma 3 dell’art.1911 del Codice dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. n.66 del 2010) invece dispone: “Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis, del D. L. 21 settembre 1987 n.387 convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 novembre 1987 n.472”.
Pertanto, in base all’attuale sistema normativo, i sei scatti stipendiali devono essere computati nella determinazione della misura del TFS quando la cessazione dal servizio sia avvenuta per le seguenti cause:
  • per il raggiungimento del limite di età;
  • per permanente inabilità al servizio;
  • per decesso;
  • a domanda, ma in questo caso solo se si è andati via con almeno 55 anni di età e siano stati maturati almeno 35 anni di servizio utile.
La mancata inclusione dei 6 scatti sulla buonuscita è stata accertata solo nel calcolo del TFS del personale andato in pensione a domanda con almeno i 55 anni di età e i 35 anni utili di servizio utile.
Sulla questione è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n.1231 del 2019, che conferma anche al personale che cessa dal servizio per anzianità con un’età di 55 anni e 35 di servizio effettivo, l’attribuzione dei 6 scatti sul TFS.
Successivamente, ricordiamo nei precedenti giurisprudenziali la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia n. 00133/2021, del 23 aprile 2021 che ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di dipendenti della Guardia di Finanza e la decisione n. 00124/2021 del 13 aprile 2021, del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima) che accoglie la richiesta di ricalcolo del trattamento di fine servizio con il riconoscimento del diritto dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990 a un dipendente della Polizia di Stato cessato a domanda dal servizio.
Anche il T.A.R. Lazio – Sezione V – in data 01 luglio 2022 cono la sentenza n. 9011/2022 ha sancito il diritto dei ricorrenti, tutti finanzieri congedati a domanda successivamente al compimento dei 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo, ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, e con il correlativo obbligo da parte dell’Inps di provvedere quindi alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
La pronuncia di cui ci occupiamo oggi è la Sentenza n. 926/2022 del 19 agosto 2022 con cui il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia ha respinto l’appello proposto dall’INPS contro la decisione con la quale il Tar Sicilia – Catania, con sentenza 24 marzo 2022 n. 823, aveva accolto il ricorso di un militare della Guardia di Finanza, collocato in congedo a domanda, e condannato l’Inps a corrispondere all’interessato l’indennità di buonuscita “includendo nella base di calcolo anche i sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 4 del d.l. n. 157/1997” [rectius art. 4 del d. lgs. 30 aprile 1997 n. 165], oltre rivalutazione monetaria e interessi legali secondo le modalità di computo di cui all’art. 22 comma 36 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e all’art. 16 della legge 19 ottobre 1992 n. 412.
Nelle motivazioni della sentenza, il consesso amministrativo precisa che l’ambito di applicazione soggettivo della disposizione di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 comprende gli appartenenti alle forze di polizia aventi qualifiche equiparate a quelle citate in detto articolo, senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare.
Quanto all’ambito oggettivo di applicazione questo viene delineato sulla base delle seguenti previsioni.
Ai sensi del comma 1 sono attribuiti, “ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita”, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno (“del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 L.
n.668/1986, art.2 commi 5-6-10 e art.3 commi 3 e 6 del presente Decreto”) al personale che “che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto”.
Il comma 2 estende l’attribuzione dei sei scatti “al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile”, con la precisazione che “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.
L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell’articolo 13 del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, che riguarda l’importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.
Detta disposizione si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]”) e al riferimento all’articolo 13 del d. lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione.
L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva, all’attribuzione dei sei scatti contributivi di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
Nel quadro così delineato, che vede l’applicazione dell’istituto de quo all’indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, trova la propria ragion d’essere l’art. 1911 comma 3 del c.o.m. che si limita a non innovare (anzi sottolineando la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare (essendo questo l’ambito di applicazione del Codice), il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia.
Né, secondo il Consiglio di giustizia Siciliano, depone in senso contrario la circostanza che l’art. 1911 c.o.m. si riferisca al trattamento di fine rapporto mentre l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 disciplina l’indennità di buonuscita, atteso che, indipendentemente dall’esatta, o meno, coincidenza fra i due istituti, il richiamo contenuto nell’art. 1911 determina quanto meno l’assunzione che il trattamento di fine rapporto comprenda, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare, la disciplina (dell’indennità di buonuscita) recata dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
Considerato il quadro normativo sopra delineato, secondo i giudici siciliani “neppure può essere richiamata, in ausilio di una diversa interpretazione, la giurisprudenza costituzionale volta a preservare la sostenibilità del sistema previdenziale. A fronte di una espressa previsione di legge non può infatti essere utilizzata l’attività interpretativa, anche se costituzionalmente orientata, al fine di attribuire alla medesima un contenuto opposto. E ciò neppure se la Corte costituzionale abbia ribadito la legittimità degli interventi normativi finalizzati a modificare in senso peggiorativo i trattamenti pensionistici, in nome del principio del bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie, o abbia modificato l’orientamento precedente volto a adeguare, a livello interpretativo, le disposizioni meno favorevoli a quelle più favorevoli”.
In conclusione, la sentenza respinge l”appello dell’INPS anche con riferimento alla presunta natura decadenziale del termine previsto per la presentazione della domanda di pensione, statuendo che “la inosservanza del termine del 30 giugno, di cui al citato art. 6bis, comma 2, per presentare domanda di collocamento in quiescenza, non sembra comportare alcuna conseguenza decadenziale”, nel senso che non si tratta di un termine di decadenza ma rappresenta un onere per l’interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo del medesimo.
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