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SIndacati Militari: Ecco il Decreto che dispone le modalità di versamento alle associazioni

Reso noto il Decreto del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini che dispone le modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sindacali mensili sulla retribuzione operate dall’amministrazione in base alle deleghe rilasciate dai rispettivi iscritti.

Art.1
Oggetto

Il presente decreto disciplina le modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sindacali mensili sulla retribuzione operate dall’amministrazione in base alle deleghe rilasciate dai rispettivi iscritti.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) “legge”,la legge 28 aprile 2022,n.46;

b) “associazione”, l’associazione professionale a carattere sindacale per singola Forza armata o Arma dei carabinieri o interforze, prevista dall’articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, iscritti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge, nell’apposito albo istituito presso il Ministero della difesa;

c) “iscritti”, i militari delte Forze armate e dell’Arma dei carabinieri in servizio e in ausiliaria iscritti a un’associazione in base al combinato disposto dell’articolo l, commi 2 e 6, e dell’articolo 8, comma i, della legge;

d) “contributo sindacale”, il contributo che gli iscritti conispondono, nelle forme previste dall’articolo 7 della legge, all’associazione a cui aderiscono, nella misura stabilita dagli organi statutari della medesima associazione;

e) “delega”,la delega che l’iscritto rilascia per la riscossione di una quota mensile della retribuzione o del trattamento pensionistico a favore dell’associazione a cui aderisce, nella misura stabilita dai compelenti organi statutari della medesima associazione, ai fini della conesponsione del conlributo sindacale ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge;

f) “sistema NoiPA”, la piattaform a realìzzata dal Dipartimento dell’Amministrazione Generale del personale e dei servizi (DAG) del Ministero dell’economia e delle finanze per la gestione del personale delle Amministrazioni pubbliche.

Art. 3
Delega per la riscossione del contrtbuto sindacale

1. Gli iscritti rilasciano la delega in forma scritta, secondo il modello predisposto dall’associazione a cui aderiscono, contenente somunque le seguenti informazioni:

a) dati identifìcativi dell’iscritto (grado, nome, cognome, codice fiscale, Forza armata di appartenenza, sede di servizio ovvero posizione di ausiliaria);

b) denominazione, sede legale e codice fiscale dell’associazione beneficiaria;

c) importo della trattenuta sindacale, in misura fissa ovvero in misura percentuale con l’indicazione delle voci della retribuzione o del trattamento pensionistico da considerare, al netto delle ritenute fiscali e contributive, ai fini del calcolo, precisando se la trattenuta deve essere applicata su 12 o 13 mensilità;

d) richiamo espresso alle disposizioni dell’articoto 7, comma 3, della legge, riguardanti la validila della delega;

e) consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

2. La delega di cui al comma 1, è trasmessa tramite posta eletuonica certificata dall’associazione all’articolazione amministrativa individuata dalla Foza armata ovvero dall’Arma dei carabinieri.

3. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo l, comma 4, della legge, è ammessa un’unica delega su una singola retribuzione o trattamento pensionistico. Una nuova delega riferita ad altra associazione, sulla medesima retribuzione o trattamento pensionistico produce effetti previa revoca di quella precedente nei termini indicati dall’articolo 7, comma 3, della legge.

4. La revoca della delega è ammessa in forma scritta tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, a cura dell’interessato all’articolazione amministrativa individuata dalla Forza armata ovvero dall’Arma dei carabinieri e all’associazione’

5. Il transito del personale nell’ausiliaria determina la cessazione di efficacia della delega, la quale può essere rinnovata in riferimento alla nuova posizione di stato e deve essere comunicata secondo le modalita di cui ai commi I e 2.

6. Il collocamento del personale nella riserva o in congedo assoluto determina la cessazione di efficacia della delega, la quale, ai sensi dell’articolo l, comma 2, della legge, non può essere rinnovata.

7. In caso di cancellazione dell’associazione dall’albo di cui all’articolo 3, comma l, della legge, le deleghe rilasciate dai relativi iscritti cessano di avere efficacia a decorrere dal primo giomo del mese successivo a quello in cui è intervenuta la cancellazione.

Art. 4
Modalità di versamento del contributo sindacale

l. Per gli iscritti in servizio dele Forze armate, in base alle deleghe rilasciate effettuano le trattenute mensili sulla retribuzione e il conseguente versamento su un unico conto corrente bancario o postale intestato all’associazione beneficiaria tramite Ia piattaforma NoiPA

2. Ai fini della riscossione del conhibuto sindacale di cui al comma l, le associazioni si accreditano al “Sistema NoiPA” e acquisiscono il codice meccanografico che è tempestivamente comunicato alle articolazioni amministrative individuate dalle Forze armate.

3. Per gli iscritti in ausiliaria in base alle deleghe rilasciate, le Forze armate effettuano le trattenute mensili sul trattamento pensionistico e il conseguente versamento su un unico conto coffente bancario o postale intestato all’associazione beneficiaria tramite le articolazioni amministrative individuate dalle medesime Forze armate.

4. Per gli iscritti in servizio e in ausiliaria, in base alle deleghe rilasciate, I’Arma dei carabinieri effettua le trattenute mensili sulla retribuzione owero sul trattamento pensionistico e il conseguente versamento su un unico conto corente bancario o postale intestato all’associazione beneficiaria tramite il Centro nazionale amministrativo, avvalendosi degli appositi applicativi informatici.

5. Le trattenute di cui ai commi 1, 3 e 4 sono effettuate contestualmente alla corresponsione mensile della retribuzione del personale in servizio o del trattamento pensionistico del personale in ausiliaria. Il relativo versamento è effettuato entro il mese di riferimento.

6. Contestualmente all’effefiuazione dei versamenti di cui ai commi 3 e 4, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione e trattamento dei dati personali, le articolazioni amministrative individuate dalle Forze armate e dall’Arma dei carabinieri trasmettono, tramite posta elettronica certificata, a ciascuna associazione, all’indirizzo di posta elettronica certificata da essa comunicato, le relative distinte riguardanti i loro iscritti.

7. Le coordinate del conto corente di cui ai commi l, 3 e 4, e le eventuali variazioni, sono comunicate, tramite posta elettronica certificata, dall’associazione interessata alle articolazioni amministrative individuate dalle Forze armate e dall’Arma dei carabinieri, nonché al “Sistema NoiPA”.

Art. 5
Disposizioni finali 

1.Le articolazioni amministrative di cui agli articoli 3 e 4 sono rese note mediante pubblicazione nel sito internet della Forza armata di riferimento ovvero dell’Arma dei carabinieri.

2. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Per il Decreto integrale, clicca QUI

 

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