Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2024, il decreto legge 9 maggio 2024, n. 61, con disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.
Il decreto entra in vigore oggi 10 maggio 2024.
Art. 1 Disposizioni in materia di svolgimento dell’attivita’ a carattere sindacale
1. Al fine di consentire il pieno svolgimento dell’attività a carattere sindacale e la partecipazione alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza, sono attribuiti alle associazioni di cui all’articolo 1475 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell’ordinamento militare, per l’anno 2024, i distacchi e permessi retribuiti, di cui all’articolo 1480, comma 3, del citato codice, in ragione di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un’ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale.
2. Alla ripartizione dei distacchi e dei permessi di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 1480, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. Le associazioni di cui al comma 1 possono fruire delle ore di permesso ripartite ai sensi del comma 2 in ragione di un dodicesimo per ogni mese di funzionamento e nel rispetto dell’articolo 1480, comma 14.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari complessivamente a euro 6.717.474 per l’anno 2024, di cui euro 3.396.219 per le Forze armate, euro 2.165.789 per l’Arma dei carabinieri e euro 1.155.466 per la Guardia di finanza, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.562.008, l’accantonamento relativo al Ministero della difesa e, quanto a euro 1.155.466, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 2 Modifiche alla disciplina transitoria in tema di rappresentatività a livello nazionale
1. Il comma 2, dell’articolo 2257-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e’ sostituito dal seguente:
«2. Le quote percentuali di iscritti previste dall’articolo 1478, commi 1 e 2, ai fini del riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale, sono ridotte:
a) di 2 punti percentuali, per il triennio negoziale 2022-2024;
b) di 1 punto percentuale, per il triennio negoziale 2025-2027.». Capo II Disposizioni urgenti in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate