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La sospensione dal servizio del sindacalista militare Girolamo Foti, segretario generale di ITAMIL Esercito, ha riacceso in questi giorni un dibattito tutt’altro che secondario: quali sono i confini della critica sindacale legittima nel contesto militare e quali tutele effettive sono riconosciute ai rappresentanti dei militari quando esprimono dissenso verso l’Amministrazione o la politica?

La decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA), che ha ribaltato il precedente orientamento del TAR favorevole a Foti, non rappresenta soltanto l’esito di un contenzioso individuale, ma assume una valenza sistemica, perché incide direttamente sul delicato equilibrio tra disciplina militare e diritti sindacali.

Il caso Foti e la frattura giurisprudenziale

Al centro della vicenda vi sono alcune dichiarazioni pubbliche di natura sindacale, fortemente critiche nei confronti della gestione politico-amministrativa del comparto Difesa. In primo grado il TAR aveva ritenuto tali esternazioni riconducibili al diritto di critica sindacale, ritenendole funzionali alla rappresentanza degli interessi del personale e non lesive dell’ordinamento militare.

Il recente intervento del CGA ha invece offerto una lettura più restrittiva, valorizzando il profilo della tutela del prestigio dell’Istituzione e dei doveri di correttezza e continenza propri dello status militare. Da qui la conferma della sospensione disciplinare di due mesi, con effetti immediati anche sul piano economico.

EFFETTI DELLA DECISIONE NON SOLTANTO ECONOMICI

Il sindacato SUM sottolinea l’importanza della decisione e, senza voler entrare nel merito della sentenza, si permette solo di rilevare che, in esecuzione al disposto di cui all’articolo 1477 ter Codice dell’Ordinamento Militare, il militare sospeso non potrà più ricoprire cariche dirigenziali all’interno delle APCSM. Destinato a decadere dalla carica, non potrà più essere eletto in nessuna organizzazione militare di carattere sindacale. Ciò – conclude il SUM – rappresenta indubbiamente una criticità della legge istitutiva dei sindacati militari, dove basta aver subito una sanzione disciplinare di stato per essere esclusi ab libitum dall’esercizio dell’attività sindacale.

Una zona grigia normativa

La contrapposizione tra le due pronunce ( TAR/CGA) mette in evidenza una lacuna strutturale: l’assenza di criteri chiari e condivisi per distinguere la critica sindacale lecita da quella ritenuta eccedente o sanzionabile.

Termini come “continenza”, “linguaggio appropriato”, “lesione del prestigio” restano concetti ampi e interpretabili, affidati di volta in volta alla valutazione dell’Amministrazione o del giudice. Questo margine di discrezionalità rischia di produrre incertezza giuridica e, soprattutto, un effetto dissuasivo sull’azione sindacale.

Sindacati militari: diritti riconosciuti, ma fragili

L’introduzione dei sindacati militari ha segnato una svolta storica nel sistema delle Forze Armate italiane. Tuttavia, il caso Foti dimostra come il percorso di attuazione concreta di tali diritti sia ancora incompleto.

La possibilità che un rappresentante sindacale venga sospeso per dichiarazioni pubbliche — prima ancora di un consolidamento giurisprudenziale univoco — solleva interrogativi sul reale spazio di autonomia riconosciuto a chi è chiamato a tutelare collettivamente il personale in uniforme.

Il rischio di autocensura

Uno degli effetti indiretti più rilevanti della vicenda riguarda il possibile aumento dell’autocensura. In un quadro normativo incerto, il timore di procedimenti disciplinari può indurre i rappresentanti sindacali a moderare o rinunciare alla critica pubblica, riducendo la funzione di stimolo, controllo e interlocuzione che il sindacato dovrebbe svolgere.

Si tratta di un tema che non riguarda solo i militari, ma la qualità complessiva del dialogo istituzionale in un settore strategico dello Stato.

La necessità di un chiarimento

La sospensione di Girolamo Foti evidenzia quindi l’urgenza di:

  • definire in modo più preciso i limiti della critica sindacale militare;

  • introdurre linee guida nazionali che rendano prevedibili le conseguenze disciplinari;

  • rafforzare le garanzie procedurali per i rappresentanti sindacali durante i procedimenti;

  • promuovere una cultura del confronto che distingua chiaramente la critica istituzionale dall’insubordinazione.

In conclusione, al di là delle singole responsabilità, il caso Foti rappresenta un banco di prova per la maturità del sistema sindacale militare italiano. Senza un intervento chiarificatore, il rischio è che il diritto di rappresentanza resti formalmente riconosciuto ma sostanzialmente fragile, esposto a interpretazioni variabili e a tensioni continue tra autorità e sindacati.

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