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La Corte di Cassazione (Sezione Lavoro Ordinanza numero 720 del 13/1/2026) ha affermato che il dovere della pubblica amministrazione di riattivare il procedimento disciplinare sospeso in attesa dell’esito del processo penale sorge solo dal momento in cui la sentenza penale diventa definitiva anche con riguardo agli effetti civili, qualora la parte civile coincida con l’amministrazione stessa.

In questa situazione, infatti, il giudicato penale opera direttamente nei confronti del datore di lavoro pubblico, che è al tempo stesso titolare del potere disciplinare e soggetto danneggiato. Poiché l’impugnazione della sentenza penale può incidere non solo sull’accertamento del fatto ma anche sulla quantificazione del danno richiesto dalla pubblica amministrazione come parte civile, non è possibile considerare “definito” il giudizio penale finché non si è formato il giudicato su tutti i suoi aspetti, compresi quelli civili.NSM   è  ANCHE  SU   WHATSAPP  E  SU  TELEGRAM

Solo da quel momento l’amministrazione dispone di un quadro stabile e definitivo su cui fondare la valutazione disciplinare, e solo allora decorre l’obbligo di riattivare il procedimento sospeso, evitando così di basarsi su accertamenti ancora suscettibili di modifica e garantendo coerenza e certezza all’azione disciplinare.

SIAP

 

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