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Si all’avanzamento al grado superiore per il carabiniere congedato per motivi dipendenti da “Causa di Servizio”

Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 7 dicembre 2019 e depositato il 30 dicembre 2019, il sig. -OMISSIS-, Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il provvedimento, datato 2.10.2019, con cui il Ministero della Difesa ha stabilito che “non può essere valutato per l’avanzamento con l’aliquota del 31 dicembre 2018, in quanto cessato dal servizio in data -OMISSIS-, quando la procedura di valutazione era ancora in itinere”.

In particolare, quando il ricorrente era ancora in servizio, veniva incluso nell’aliquota di valutazione del 31 dicembre 2018, ai fini dell’avanzamento “ad anzianità” al grado di Brigadiere, avendo maturato il prescritto periodo minimo di permanenza nel grado.

Successivamente, veniva dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato a causa di infermità e, conseguentemente, posto in congedo assoluto; sicché, essendo la procedura di valutazione ancora in itinere, veniva escluso dalla stessa con il provvedimento gravato.

Il militare ha impugnato il provvedimento, sostenendo che la cessazione dal servizio per invalidità permanente non rientrerebbe tra le cause di esclusione dalla valutazione per l’avanzamento ex art. 1051 C.O.M., al quale fa espresso riferimento l’allegato H, punto 2 (cause impeditive all’avanzamento) della Circolare dell’11.1.2019, disciplinante gli aspetti procedurali della valutazione .

La cessazione dal servizio, peraltro, si sarebbe verificata per infermità giudicate dipendenti da causa di servizio, di guisa che l’esclusione dall’avanzamento risulterebbe a fortiori irragionevole.

Inoltre, già sulla base dell’art. 1084 C.O.M., che disciplina le promozioni da conferire all’atto del collocamento in congedo per chi cessa dal servizio a causa di infermità, egli avrebbe diritto a conseguire il grado superiore. Infine, l’iter valutativo sarebbe rimesso ai tempi propri dell’Amministrazione, rispetto ai quali il dipendente non ha alcuna possibilità di intervenire, né alcuna norma imporrebbe la “persistenza” del rapporto di lavoro fino all’esito della procedura valutativa.

Con la sentenza 05272/2022, secondo i giudici del Tar del Lazio, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.

Il d.lgs. n. 173 del 27.12.2019 ha introdotto l’art. 1051-bis C.O.M., rubricato ‘Promozioni in particolari situazioni’, ai sensi del quale “A decorrere dal 1° luglio 2017, il militare, che è deceduto ovvero è stato collocato in congedo per limite di età o per invalidità permanente dopo aver maturato la permanenza minima nel grado per l’inserimento nell’aliquota di avanzamento ad anzianità o per l’attribuzione delle qualifiche di primo luogotenente, di carica speciale o di qualifica speciale ovvero, se appartenente al ruolo appuntati e carabinieri o corrispondenti ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri, dopo aver conseguito il requisito temporale per l’avanzamento al grado superiore o per l’attribuzione della qualifica speciale, è comunque valutato e, previo giudizio di idoneità, è promosso al grado superiore ovvero, previa verifica del possesso dei relativi requisiti, consegue la prevista qualifica”.

Con la circolare M_D GMIL REG2020 0420158, datata 2.11.2020, il Ministero della Difesa ha inoltre specificato che “La norma è rivolta al solo personale militare cessato per una delle cause sopra richiamate (tra cui l’invalidità permanente), in data non antecedente al 1° luglio 2017 , che sia stato escluso dalle aliquote ad anzianità, a partire da quella formata al 30 settembre 2017,o non più valutato perché cessato durante i lavori della Commissione di avanzamento” (punto 3 della circolare).

Per quanto di interesse nel presente giudizio, l’art. 1051-bis C.O.M. fa espresso riferimento a quei militari che, come il ricorrente, nel contesto di una procedura di avanzamento siano cessati dal servizio per invalidità permanente durante l’iter valutativo, in data non antecedente al 1.7.2017. Rispetto a costoro, stabilisce che vengano comunque valutati, non operando alcun meccanismo escludente.

Deve dunque darsi atto di tale novità legislativa – sostengono i giudici –  di segno contrario rispetto a quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’avanzamento è sempre riservato soltanto ai militari in servizio attivo al momento della valutazione da parte della Commissione preposta (v. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 4868/2011).

Sotto il profilo del regime di diritto intertemporale, il Collegio osserva quanto segue.

Il provvedimento impugnato è datato 2.10.2019, mentre l’art. 1051-bis C.O.M. è stato introdotto successivamente con d.lgs. n. 173 del 27.12.2019, entrando in vigore il 20.2.2020.

Vero è che, in ossequio al principio tempus regit actum, la legittimità dell’atto amministrativo impugnato va apprezzata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente nel momento in cui esso fu emanato, con conseguente irrilevanza delle sopravvenienze normative.

È fatta salva, tuttavia, l’“ipotesi eccezionale di invalidità successiva introdotta da una norma sopravvenuta espressamente retroattiva” (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 6190/2012).

In altre parole, il principio tempus regit actum incontra un’eccezione laddove al provvedimento impugnato sopravvenga una norma espressamente retroattiva, quale è l’art. 1051-bis, che dispone in maniera esplicita “A decorrere dal 1° luglio 2017.

Di qui l’illegittimità sopravvenuta, nel caso di specie, del provvedimento impugnato dall’odierno ricorrente.

Accolto quindi il ricorso, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione impugnato e riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere valutato per l’avanzamento al grado di Brigadiere dei Carabinieri con aliquota 31.12.2018.

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