Un portale interamente dedicato al fisco, ovvero “IPSOA” ha reso noto il chiarimento dell’ Agenzia delle Entrate circa l’ indennità di servitù militari: la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulla quietanza di pagamento.
Sulle quietanze relative agli ordinativi di pagamento degli indennizzi delle servitù militari – scrive l’IPSOA – l’imposta di bollo dovuta nella misura di euro 2,00 per esemplare, può essere assolta tramite il contrassegno ovvero secondo la modalità virtuale. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 351 del 15 settembre 2020, con cui ha ricordato che ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al doppio del reddito dominicale e agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell’imposizione del reddito.
Con la risposta a interpello n. 351 del 15 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di imposta di bollo sulla quietanza relativa al pagamento delle indennità di servitù militari, e modalità di pagamento dell’imposta di bollo.
Le servitù militari sono disciplinate dagli artt. 320 a 332, titolo VI, capo I del Codice dell’ordinamento militare, approvato con il D. Lgs. n. 66 del 2010.
L’articolo 325 rubricato “indennizzo per le limitazioni“, al comma 1 prevede che ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al doppio del reddito dominicale e agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell’imposizione del reddito.
Gli indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati diretta al sindaco del comune ove esistono i beni soggetti al vincolo.
Per il pagamento degli indennizzi – continua la redazione di IPSOA – si provvede mediante aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all’indennizzo, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato.
Sulla base di tali disposizioni il Ministero della difesa mediante il “sistema informativo di contabilità integrata delle Pubbliche Amministrazioni” (SICOGE) della Ragioneria Generale dello Stato, dispone l’emissione di ordini di accreditamento a favore dei sindaci dei comuni asserviti; a fronte di tali ordini di accreditamento sul conto di Tesoreria il sindaco in qualità di ‘funzionario delegato’ riceve la disponibilità di una somma complessiva da utilizzare per la corresponsione delle somme spettanti ai diversi beneficiari con l’emissione di ordinativi di pagamento con accredito sul conto corrente (con quietanza del creditore ).
Relativamente al trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, di queste quietanze occorre evidenziare che l’articolo 13, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 per ogni esemplare, per le fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria.
L’imposta non è dovuta quando la somma non supera lire 150.000 (euro 77,47). Con particolare riferimento alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo si rammenta che l’articolo 3 del d.P.R. n. 642 del 1972 stabilisce che l’imposta di bollo si corrisponde:
-mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
-in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.
La disciplina del pagamento dell’imposta in modo virtuale è recata dall’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972, secondo cui per determinate categorie di atti e documenti, l’intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell’imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale.
Ai fini dell’autorizzazione l’interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno.
Nell’ipotesi in cui l’utente intenda assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale, l’interessato deve presentare agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, nonché porre in essere gli adempimenti richiesti dall’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972.
Qualora invece non intenda adottare la modalità virtuale, l’imposta di bollo deve essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, che rilascia l’apposito contrassegno.
Sulle quietanze relative agli ordinativi di pagamento degli indennizzi delle servitù militari – conclude la redazione di IPSOA – l’imposta di bollo dovuta nella misura di euro 2,00 per esemplare, può essere assolta tramite il contrassegno ovvero secondo la modalità virtuale ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 642 del 1972.
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