Sei scatti: il vero problema non è la pensione ma il TFS. La disparità che continua a penalizzare Esercito, Marina e Aeronautica
Quando si parla dei cosiddetti “sei scatti” nel comparto Difesa e Sicurezza si genera spesso una notevole confusione. Molti militari ritengono che le recenti sentenze favorevoli riguardino indistintamente pensione e buonuscita. In realtà non è così.
La prima distinzione da fare è fondamentale: esistono i sei scatti ai fini pensionistici ed esistono i sei scatti ai fini del Trattamento di Fine Servizio (TFS). Sono due istituti diversi, disciplinati da norme diverse e oggi interpretati in modo differente dalla giurisprudenza.NSM è ANCHE SU WHATSAPP E SU TELEGRAM
I sei scatti sulla pensione: un diritto che non è in discussione
L’articolo 4 del D.Lgs. n. 165 del 1997 prevede una maggiorazione della base pensionabile attraverso l’attribuzione di sei aumenti periodici di stipendio. La norma riguarda il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia e produce effetti diretti sul trattamento pensionistico. I vademecum ufficiali della Marina Militare e dell’Esercito confermano che il beneficio pensionistico continua ad applicarsi anche nei casi di cessazione a domanda, previo versamento della contribuzione prevista dalla legge. Pertanto, per il personale di Esercito, Marina e Aeronautica il problema non è normalmente rappresentato dai sei scatti sulla pensione.
Su questo punto il quadro normativo è sostanzialmente definito.
Dove nasce il contenzioso: i sei scatti sul TFS
La situazione cambia radicalmente quando si passa dal trattamento pensionistico al trattamento di fine servizio. Qui non trova applicazione l’articolo 4 del D.Lgs. 165/1997, bensì la disciplina specifica prevista dall’articolo 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379 del 1987. Ed è proprio questa norma che ha generato il contenzioso degli ultimi anni.
Secondo la formulazione originaria, i sei scatti ai fini della buonuscita spettano al personale che cessa dal servizio:
- per limiti di età;
- per permanente inidoneità al servizio;
- per decesso.
Non viene invece espressamente contemplato il pensionamento anticipato a domanda, parimenti “non viene neanche escluso”.
Le sentenze favorevoli alle Forze di Polizia
Negli ultimi anni il Consiglio di Stato ha progressivamente consolidato un orientamento favorevole agli appartenenti alle Forze di Polizia. Tra le decisioni più significative viene richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 2833 del 20 marzo 2023.
Secondo i giudici:
“Il beneficio dei sei scatti deve essere riconosciuto anche al personale delle Forze di Polizia collocato in quiescenza a domanda purché in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 6-bis del D.L. 387/1987.”
Lo stesso orientamento è stato successivamente seguito da numerosi TAR, tra cui Toscana, Piemonte, Campania e Calabria. Le decisioni hanno portato alla condanna dell’INPS al ricalcolo del TFS e al pagamento delle differenze economiche maturate.
Perché Esercito, Marina e Aeronautica restano esclusi
È proprio qui che emerge la disparità.
Le stesse sentenze favorevoli alle Forze di Polizia hanno infatti evidenziato che il legislatore ha introdotto una disciplina speciale per il comparto sicurezza, estendendo il beneficio ai pensionamenti a domanda. Tale estensione non risulta invece prevista per il personale delle Forze Armate. La conseguenza è che la giurisprudenza più recente continua generalmente a negare il riconoscimento automatico dei sei scatti sul TFS al personale di Esercito, Marina e Aeronautica collocato in pensione prima dell’età ordinamentale.
Tra le pronunce richiamate dagli operatori del settore figura la sentenza del TAR Abruzzo – L’Aquila n. 15/2026.
In tale decisione il Collegio ha ritenuto che:
“La disciplina prevista per le Forze Armate non consente un’estensione automatica del beneficio ai casi di collocamento in quiescenza a domanda.”
Ed ancora:
“L’applicazione analogica della normativa prevista per le Forze di Polizia non trova adeguato fondamento nel dato legislativo.”
Una differenza sempre più difficile da giustificare
La questione non riguarda soltanto poche migliaia di euro di buonuscita. Riguarda il principio di uguaglianza all’interno del comparto Difesa e Sicurezza. Un Luogotenente dell’Esercito, un Primo Maresciallo dell’Aeronautica o un Luogotenente della Marina che lasciano il servizio con oltre trentacinque anni di carriera possono oggi vedersi negare sul TFS un beneficio che viene invece riconosciuto a un collega appartenente alle Forze di Polizia collocato in pensione nelle medesime condizioni anagrafiche e contributive.
Paradossalmente, il personale delle Forze Armate percepisce regolarmente i sei scatti sulla pensione, ma può vedersi negare gli stessi sei scatti nel calcolo della buonuscita. È questa la vera anomalia del sistema.
Conclusioni
Le recenti sentenze hanno chiarito un punto fondamentale: i sei scatti pensionistici e i sei scatti sul TFS sono istituti distinti. Per Esercito, Marina e Aeronautica il beneficio sulla pensione non costituisce oggi il principale problema interpretativo.
Il vero terreno di scontro resta il TFS.
Mentre il personale delle Forze di Polizia vede ormai consolidarsi un orientamento favorevole al riconoscimento dei sei scatti sulla buonuscita anche nei casi di pensionamento anticipato, il personale delle Forze Armate continua a confrontarsi con una giurisprudenza prevalentemente restrittiva. Una disparità che alimenta il contenzioso e che, prima o poi, richiederà un chiarimento definitivo da parte del legislatore o della giurisprudenza di vertice.