La revisione dello strumento militare nazionale delineata nell’Atto del Governo n. 365 “, reso disponibile dalla Camera dei Deputati, introduce importanti novità per il personale delle Forze armate, incidendo in modo diretto sui percorsi di arruolamento, sulle progressioni di carriera e, in alcuni casi, sul trattamento economico. L’intervento normativo si inserisce nel processo di adeguamento delle dotazioni organiche militari al nuovo modello professionale fissato a 160.000 unità entro il 2033, con l’obiettivo di rendere il sistema più flessibile, attrattivo e sostenibile.
Sul piano degli arruolamenti, il decreto amplia le opportunità di accesso e transito interno, valorizzando il personale già in servizio. Viene rafforzato il ruolo dei volontari in ferma prefissata (VFP), ai quali è riconosciuta una maggiore possibilità di partecipare ai concorsi per sergenti e marescialli, anche attraverso procedure straordinarie. Contestualmente, si favorisce una gestione più dinamica delle carriere, intervenendo sui limiti di età, sulle ferme obbligatorie e sui meccanismi di reclutamento interno, così da garantire continuità operativa e stabilità degli organici.
Rilevanti sono anche le novità in materia di stipendio e trattamento economico, seppur nel quadro della neutralità finanziaria del provvedimento. In particolare, viene formalizzato il diritto degli aspiranti ufficiali delle Accademie militari a percepire, a partire dal terzo anno di corso, il trattamento economico iniziale del sottotenente o del guardiamarina in servizio permanente. Si tratta di una misura di armonizzazione normativa, che non introduce nuovi oneri ma elimina disallineamenti pregressi, garantendo equità retributiva tra le diverse Forze armate.
Nel complesso, il decreto rafforza la centralità del personale militare, puntando su merito, formazione e progressione professionale, senza incrementare la spesa pubblica, ma ottimizzando le risorse umane già disponibili all’interno del comparto difesa.
Entrando nello specifico, lo schema di decreto legislativo Atto del Governo n. 365, presentato nel gennaio 2026, si inserisce nel più ampio processo di revisione dello strumento militare nazionale avviato dal legislatore con la legge n. 201 del 2023 e la legge n. 119 del 2022. Il provvedimento rappresenta un tassello fondamentale per l’evoluzione organizzativa e funzionale delle Forze armate italiane, con l’obiettivo di adeguarne progressivamente le dotazioni organiche, i percorsi formativi e i meccanismi di reclutamento alle esigenze operative e strategiche del prossimo decennio.
Il decreto attua in particolare i principi e criteri direttivi previsti dall’articolo 9, comma 1, lettere b) ed e), della legge n. 119 del 2022. Da un lato, viene perseguito il raggiungimento, entro il 2033, di una dotazione organica complessiva pari a 160.000 unità per l’Esercito italiano, la Marina militare (con esclusione del Corpo delle Capitanerie di porto) e l’Aeronautica militare. Dall’altro lato, si interviene per ampliare e rendere più flessibili le opportunità di partecipazione dei volontari in ferma prefissata ai concorsi per l’accesso alle altre categorie di personale delle Forze armate.
Il provvedimento si compone di tre articoli ed è corredato da una relazione tecnica che ne attesta la piena neutralità finanziaria. Tutte le misure introdotte, infatti, sono concepite per operare all’interno delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’articolo 1 rappresenta il cuore del decreto e introduce una serie articolata di modifiche al Codice dell’ordinamento militare, finalizzate a rendere più coerente ed efficace il sistema di reclutamento, formazione e progressione di carriera del personale militare.
Tra le novità di maggiore rilievo vi è l’introduzione della figura dell’“aspirante ufficiale” anche nei percorsi formativi dell’Accademia militare dell’Esercito, uniformando così l’assetto ordinamentale a quanto già previsto per la Marina e l’Aeronautica. Tale intervento consente di riallineare i tempi di conseguimento del grado di sottotenente, che viene ora attribuito al termine del terzo anno del ciclo formativo, con decorrenza giuridica dalla data di acquisizione della qualifica di aspirante.
Sempre in un’ottica di razionalizzazione dei percorsi formativi, il decreto estende agli ufficiali dell’Arma dei trasporti e dei materiali la possibilità di usufruire di una proroga per il completamento del ciclo di studi universitari, già prevista per altri corpi dell’Esercito. Viene inoltre introdotta una ferma obbligatoria quinquennale per i marescialli reclutati tramite concorso pubblico, coerentemente con la durata dei corsi di formazione e con l’esigenza di garantire una maggiore stabilità del personale.
Particolare attenzione è riservata anche al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari. Il decreto formalizza il diritto degli aspiranti ufficiali, a partire dal terzo anno di corso, a percepire il trattamento economico iniziale previsto per il sottotenente o il guardiamarina in servizio permanente, colmando un vuoto normativo determinato dall’abrogazione della legge n. 717 del 1977 e superando le disomogeneità applicative emerse nel tempo.
Ulteriori disposizioni dell’articolo 1 mirano a valorizzare le professionalità già presenti all’interno delle Forze armate, ampliando le possibilità di progressione interna. Tra queste si segnalano l’innalzamento temporaneo del limite di età per la partecipazione ai concorsi per ufficiali in servizio permanente, l’autorizzazione di reclutamenti straordinari a nomina diretta nel ruolo dei marescialli per gli anni 2026 e 2027 e l’introduzione di concorsi straordinari per l’accesso al medesimo ruolo riservati a personale già in servizio permanente. È inoltre prevista, fino al 2030, la possibilità di bandire concorsi per il reclutamento diretto di sergenti qualora si registrino significative carenze di organico.
L’articolo 2 è dedicato specificamente alla partecipazione dei volontari in ferma prefissata ai concorsi per il reclutamento nei ruoli dei sergenti. Viene introdotto nel Codice dell’ordinamento militare l’articolo 690-bis, che consente alle singole Forze armate di bandire concorsi straordinari per titoli ed esami riservati ai volontari in ferma prefissata triennale e quadriennale. Tale canale di accesso, limitato a una quota massima del 15 per cento dei posti disponibili, si affianca alle procedure ordinarie e mira a valorizzare il merito e l’esperienza maturata dal personale volontario, senza alterare gli equilibri complessivi del sistema di avanzamento.
Anche per queste disposizioni, la relazione tecnica conferma l’assenza di effetti finanziari negativi, evidenziando che i reclutamenti avverranno nel rigoroso rispetto delle consistenze organiche previste e delle risorse già stanziate.
L’articolo 3 conclude il provvedimento con una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale, ribadendo che tutte le amministrazioni coinvolte dovranno dare attuazione alle nuove disposizioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale clausola rafforza l’impianto complessivo del decreto, che si fonda su una logica di riorganizzazione e ottimizzazione delle risorse esistenti piuttosto che su un ampliamento della spesa.
Nel complesso, lo schema di decreto legislativo si configura come uno strumento di riforma mirato e coerente, volto a garantire il raggiungimento degli obiettivi di consistenza organica fissati per il 2033, a rendere più flessibili e attrattivi i percorsi di carriera militare e a rafforzare l’efficienza complessiva dello strumento militare nazionale, nel pieno rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
FONTE DOCUMENTI.CAMERA,IT
ATTOPARLAMENTARE INTEGRALE VQAG365