https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/11/15/19E13935/s4

SAM: INDENNITÀ SUPPLEMENTARE DI MARCIA. MODALITÀ DI COMPUTO.

Lo Stato Maggiore dell’Esercito ha informato le sigle rappresentative, ai sensi dell’articolo 1479-ter del Codice dell’Ordinamento Militare, che sarà quanto prima diramata in ambito Forza Armata, una circolare nella quale verranno resi noti chiarimenti in merito alla modalità di computo dell’indennità di marcia.

I chiarimenti. anticipati dallo SME, sono dettati dalla risposta ad un quesito posto a PERSOMIL 

 La Direzione Generale,  dopo aver richiamato brevemente il quadro normativo regolamentare in materia, nell’evidenziare, tra l’altro, che:

  • l’articolo 17, comma 1, della Legge 5 maggio 1976, n. 78 dispone: “le misure giornaliere delle indennità stabilite dalla presente legge, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle mensili”;
  • la liquidazione dell’indennità supplementare di marcia deve essere effettuata anche in relazione a puntuali requisiti giornalieri corrispondenti ad almeno 4 ore (8 ore per i dirigenti) di servizio collettivo, sicché il beneficio va calcolato considerando come “effettive giornate di servizio” quelle in cui il personale militare espleti la minima attività contemplata dalla disposizione in parola,

ha ritenuto, sostanzialmente, che:

  • le citate giornate di servizio devono calcolarsi senza interruzione in n. 24 ore decorrenti dall’inizio del servizio collettivo fino al termine del servizio medesimo;
  • l’indennità di marcia, qualora l’attività svolta nell’ultimo giorno: sia inferiore al limite minimo di 4 ore (8 ore per i dirigenti), dovrà essere corrisposta in misura oraria (1/24 dell’importo giornaliero); qualora invece raggiunga/superi le 4 ore (8 ore per i dirigenti) l’emolumento dovrà  essere corrisposto in misura intera.

SINDACATO AUTONOMO DEI MILITARI

 

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