SAF: RICORSO PREVIDENZA COMPLEMENTARE GRATUITO ENTRO FINE ANNO

ULTIMI GIORNI PER ADERIRE AL RICORSO COLLETTIVO PER IL MANCATO AVVIO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il S.A.F. Sindacato Autonomo dei Finanzieri, ha proposto il RICORSO COLLETTIVO per il mancato avvio della PREVIDENZA COMPLEMENTARE per il comparto sicurezza difesa e richiesta di RISARCIMENTO DEL DANNO FUTURO per la mancata attuazione, in convenzione con lo Studio legale Riccardo Arcieri.

Può aderire al ricorso in epigrafe tutto il personale.

Per gli iscritti al S.A.F. il ricorso è a titolo gratuito poiché eseguito in convenzione con la stessa organizzazione sindacale che provvederà a liquidare l’onorario del legale.

Sarà richiesto esclusivamente un contributo spese generali una tantum di € 10 (dieci) per spese generali, da versare al legale incaricato per il giudizio di primo grado. (OLTRE ALLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL SINDACATO PER 10,00 EURO)

(CONSIDERATO L’APPROSSIMARSI DELLA NUOVA ANNUALITÀ’ L’IMPORTO VERSATO POTRÀ’ ESSERE DEDOTTO DALLA QUOTA ANNUALE DELL’ANNO 2021)

L’importanza del ricorso è quella di ottenere l’avvio della previdenza complementare ed è quindi utile a tutti, anche e soprattutto ai più giovani, che saranno maggiormente penalizzati dal sistema retributivo e dal mancato adeguamento della pensione al tenore di vita. Contestualmente sarà richiesto il risarcimento del danno “futuro”,  che qualora riconosciuto sarà liquidato all’atto del pensionamento. (Si stima che il danno possa raggiungere fino ai 15.000 euro calcolati in base agli anni contributivi e alla qualifica lavorativa).

In seguito alla recente emanazione della Sentenza  n. 22807/2020, la quale ha attribuito al Giudice Amministrativo e non alla Corte dei Conti la competenza in ordine al contenzioso sull’eventuale risarcimento danni per mancato avvio della previdenza complementare del comparto sicurezze e difesa, sono stati espressi una serie di commenti e di considerazioni aventi riguardo alla fondatezza giuridica del ricorso che è bene chiarire.

La Sentenza della Corte di Cassazione

Il 20 ottobre 2020 è stata pubblicata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 22807/2020 con la quale è stato risolto il conflitto negativo di giurisdizione tra la sentenza n. 5814/2015 del Tribunale Amministrativo del Lazio, depositata il 21.04.2015, e la sentenza n. 433/2018 della Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello di Roma, depositata il 28.11.2018.

Con la pronuncia sopra richiamata, i Giudici di legittimità hanno statuito il seguente principio di diritto: “La domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da mancata attivazione della previdenza complementare per il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, riservata alla concertazione – contrattazione, ai sensi delle disposizioni degli arti. 26, 20 comma, L. 23/12/1998 n. 448, e 3, co. 2 D. Lgs. 5/12/2005 n. 252, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attenendo all’inadempimento di prestazioni di contenuto solo genericamente previdenziale e strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego, non già a materia riguardante un trattamento pensionistico a carico dello Stato, sicché la relativa controversia esula dalla giurisdizione della Corte dei Conti”.

La Cassazione, dunque, si è espressa in merito alla competenza del giudice e non alla fondatezza del ricorso che vede, comunque, soccombente l’Inps.

Come e perchè aderire al ricorso

Il termine di adesione al ricorso è al 31 dicembre 2020, data posticipata in attesa dell’orientamento dell’attesa pronuncia della Corte di   Cassazione e, quindi, valutare i conseguenti adempimenti legali.

Il ricorso, quindi, sarà presentato  al giudice amministrativo  con l’obiettivo primario di ottenere l’istituzione della Previdenza Complementare e l’eventuale risarcimento del danno futuro.

Per maggiori informazioni invitiamo alla lettura del contributo RICORSO COLLETTIVO GRATUITO PREVIDENZA COMPLEMENTARE E RISARCIMENTO DANNO FUTURO – Presupposti giuridici.

Per eventuali domande è possibile consultare le FAQ – Domande e risposte nel nostro sito,

Il Sindacato Autonomo dei Finanzieri, si è assunto l’onere del ricorso, avendo assunto parte del costo a proprio carico.

L’iniziativa non è legata ad alcun interesse economico, ma ha quale unico intento quello di avvicinare i nostri colleghi finanzieri al sindacato, mediante l’espressione di forme di tutela, dei  diritti economici e non solo, che consentano di comprendere l’importanza delle associazioni sindacali militari.


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