SAF – Guardia di Finanza: Funzioni di Polizia Economico Finanziaria o di Ordine Pubblico?

Guardia di Finanza: Funzioni di Polizia Economico Finanziaria o di Ordine Pubblico?

Fabio Perrotta

La recente evoluzione dell’aumento dei contagi da Covid-19 ha comportato l’adozione delle misure restrittive agli spostamenti delle persone, con la conseguente intensificazione dei controlli delle Forze dell’Ordine.

La Guardia di Finanza, quale Forza di Polizia, è interessata, in modo differenziato, a seconda delle decisioni in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nell’attività di controllo  sul rispetto delle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Ciò determina  l’impiego massiccio di personale del Corpo, come già avvenuto nella scorsa primavera, in turni di servizio di ordine pubblico.

Ma quello che può apparire, ormai, ordinario non è così poi naturale, poiché la Guardia di finanza ha una mera funzione di concorso alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, la cui responsabilità è affidata, in via principale, alla Polizia di Stato e all’Arma dei carabinieri, quali forze di polizia a competenza.

Ben altri sono i compiti che spettano alla Guardia di Finanza, anche in questo contesto emergenziale.

I compiti di Polizia economico-finanziaria affidati al Corpo

Il   Corpo   della   Guardia  di Finanza e’ forza di polizia a ordinamento  militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base  delle peculiari prerogative conferite dalla legge.

La missione istituzionale, stabilita dalla Legge n. 189/ 1959 e attualizzata dal decreto legislativo n. 68/2001, si può compendiare nelle funzioni primarie e autonome di polizia economico-finanziaria espletate dal Corpo, riferibili ai  due ambiti di finanza pubblica e di economia.

L’ambito della finanza pubblica – cui ci si riferisce quando si parla di “«polizia finanziaria» – si compone di due segmenti, le «entrate» e le «uscite», nei quali confluiscono, rispettivamente, le attività di contrasto all’evasione fiscale e di controllo della spesa pubblica.

In modo similare l’ambito dell’economia – identificata dalla locuzione «polizia economica» – è ripartita nei segmenti del «mercato dei capitali» e del «mercato dei beni e dei servizi».

Questi quattro comparti rappresentano la missione primaria ed esclusiva del Corpo, sancita dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 68 del 2001.

Di contro, nel settore della sicurezza sono annoverate sia le funzioni di polizia giudiziaria svolte con riguardo ai reati non rientranti nei settori della finanza pubblica e dell’economia, quali il traffico di sostanze stupefacenti e l’immigrazione clandestina, sia le attività di concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Infatti, l’articolo 16 della legge n. 121/1981 prevede che la tutela dell’ordine e della sicurezza sia affidata, in via prioritaria, alle due forze di polizia a competenza generale, ossia alla Polizia di Stato e all’ Arma dei carabinieri, mentre la Guardia di Finanza vi concorre soltanto.

Circa i termini del concorso della Guardia di Finanza, con Decreto Ministeriale in data 12 febbraio 1992 è stato precisato che in presenza di circostanze che richiedano l’utilizzazione anche del personale della Guardia di Finanza, l’entità del concorso, in via ordinaria, può essere quantificata avuto riguardo alla forza dei Reparti di Pronto Impiego (i cosiddetti AT-PI o Baschi Verdi).

Tra i compiti primari e quelli concorsuali affidati alla Guardia di Finanza esiste una naturale sinergia, per la quale l’ordine e la sicurezza nazionale trovano tutela anche attraverso le attività di polizia fiscale ed economico-finanziaria, a tutela degli interessi nazionali e comunitari.

Ciò trova corrispondenza nel Decreto del Ministro dell’Interno in data  28 aprile 2006, concernente il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia, ai fini della riacquisizione di un quadro sinergico da armonizzarsi con le nuove funzioni di livello generale attribuite alla Guardia di finanza.

Il più recente Decreto Legislativo n. 177/2016, all’art. 2 rubricato “Comparti di specialità  delle Forze di polizia”, attribuisce in via preminente o esclusiva al Corpo della Guardia di finanza:

1)  sicurezza  del  mare,  in  relazione  ai  compiti  di  polizia, attribuiti dal presente decreto, e alle altre funzioni  già  svolte, ai sensi della legislazione vigente e  fatte  salve  le  attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo  delle  Capitanerie  di porto – Guardia costiera; 

2) sicurezza in materia di circolazione  dell’euro  e  degli  altri mezzi di pagamento. 

In ragguaglio a tali considerazioni, con riferimento alle competenze, è necessario «utilizzare» razionalmente le capacità professionali e le risorse del Corpo nei settori di precipuo interesse istituzionale.

Guardia di Finanza: concorso o ordinaria partecipazione all’attività di ordine pubblico?

Occorre domandarsi, ora, se sia ancora valida la disposizione per cui la Guardia di Finanza si limiti a concorrere all’ordine pubblico.

Negli ultimi anni, infatti, vi è stata una radicale involuzione dei compiti d’istituto che ha comportato un sempre maggiore impiego del personale della Guardia di Finanza in attività di ordine pubblico

Tale impiego era, in precedenza, correlato a situazioni emergenziali quali eventi e calamità naturali o di natura terroristica  e, quindi, assai rari e limitati.

Gli stessi “Baschi Verdi” erano sorti negli anni 70 caratterizzati da situazioni emergenziali di terrorismo, almeno originariamente con la finalità dell’espletamento di servizi di vigilanza presso porti e varchi di frontiera e per la scorta ai valori della Banca d’Italia.

Certamente l’impiego, ormai continuativo, dei “Baschi Verdi” in attività di concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica con le altre Forze di Polizia, quali ad esempio in Val di Susa, è giustificato dal ruolo di componente speciale del Reparto nel Corpo.

Non lo può essere, invece, per il resto del personale.

Solo in via eccezionale, cioè in caso di consultazioni elettorali, gravi turbamenti dell’ordine pubblico, rilevanti flussi di immigrazione clandestina e altri eventi di particolare gravità, possono essere impiegati militari in servizio presso i reparti territoriali.

Se è pur vero che l’attuale situazione pandemica ha natura emergenziale, è anche vero che si tratta di una situazione ormai circoscritta nelle linee di intervento.

E qui è il punto dolente, l’impiego massiccio di personale nell’attività di controllo  sul rispetto delle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Un impiego che comporta una serie di problemi che riversano nell’immediato e nel futuro gravi criticità di sicurezza e funzionamento del Corpo.

Le criticità correlate all’impiego del personale nel contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19

La prima questione che si pone è correlata alla situazione di rischio derivante dall’impiego, in servizio di ordine pubblico, di personale privo delle necessarie competenze tecnico operative, poiché ordinariamente preposto ad altre attività, precipuamente in attività di polizia economico-finanziaria.

La mancanza di tali specifiche competenze,  espongono detto personale a un ulteriore rischio, oltre a quello ad agenti biologici, correlato alle potenziali situazioni di pericolo derivanti dalle funzioni di ordine pubblico.

Né si può certamente richiamare lo status del personale, in forza del quadro tecnico giuridico normativo  che attribuisce funzioni specifiche di polizia, a fronte della prassi e la consuetudine dell’impiego nei compiti ordinari d’istituto.

Perché è bene chiarire che ben distinte sono le modalità di intervento in attività di polizia giudiziaria (perquisizione, sequestri, arresti) da quelle su strada di ordine pubblico che richiedono specifiche modalità comportamentali di intervento.

L’assenza di idonea attività di formazione, ovvero la sua inibizione attraverso l’impiego nella precipua attività istituzionale del Corpo, pongono il personale in situazioni ad alto rischio, quali a titolo esemplificativo colluttazioni, anche con soggetti armati, in stato di agitazione psicofisica in caso di TSO o, ancora, in stato di ebbrezza.

Al riguardo sono sempre più frequenti le notizie, che pervengono dai media, in cui operatori di polizia, seppur preordinati a tali compiti, devono affrontare contingenze impreviste in cui soccombono o riportano lesioni, nonostante la specifica preparazione tecnico operativa.

Appare evidente che l’impiego del personale in dette attività deve essere preceduto da una valutazione delle cognizioni tecniche dei lavoratori e assegnazione degli stessi a mansioni adeguate, conformemente alle loro capacità e condizioni come previsto dall’art. 18 del D.Lgs. n. 81/20008.

E tali responsabilità  gravano, malgrado, sui Comandanti di Reparto, quali Dirigenti e soggetti preposti a sovrintendere e sorvegliare direttamente le attività lavorative del personale dipendente e  l’adempimento delle prescrizioni contenute nel Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Tali modalità di impiego risultano preminenti nei Reparti territoriali – ecco un’altra criticità – i quali hanno, però una struttura organizzativa che, in relazione ai compiti e al personale assegnato, non è conformata all’impiego intenso in turni di servizio continuativi .

Ciò determina, solitamente, l’impiego di personale senza l’ausilio della turnazione, determinando la frequente rotazione e maggiore esposizione al contagio, in modo tale da vanificare il sistema di profilassi sanitario.

E per i Reparti territoriali, già di per sé limitati numericamente, in presenza di situazioni di contagio, si crea una situazione di affanno nell’assicurare la stessa copertura dei turni di servizio.

A ciò è da aggiungere la questione per cui, nei Reparti territoriali, l’atipicità funzionale dell’impiego in ordine pubblico, rispetto ai compiti d’istituto, a lungo andare determina negli stessi militari una disaffezione alla professionalità che li dovrebbe caratterizzare.

Certo, attraverso i benefici economici in forma di indennità, quali quella di ordine pubblico, si  tenta di contemperare le diverse situazioni di rischio derivanti dall’impiego in attività di ordine pubblico.

Contemperare i compiti di Polizia Economico Finanziaria con quelli della sicurezza

Ben altre sarebbero le priorità in cui potrebbe essere impiegato il personale. Quelle attività che contemperano i compiti di Polizia Economico Finanziaria con quelli della sicurezza.

In questo difficile momento emergenziale sarebbe fondamentale l’impiego del Corpo, soprattutto nei Reparti territoriali, nel contrasto delle indebite percezioni di erogazioni pubbliche, in cui gli aiuti dello Stato alle famiglie e alle imprese debbono essere assicurati a quei cittadini e quelle attività economiche che ne hanno reale bisogno.

Forse è il momento di utilizzare in modo razionale le risorse e le capacità professionali del personale del Corpo, limitando il concorso all’ordine pubblico ai Reparti di Pronto Impiego  formato da personale in possesso di specifica qualificazione, come stabilito dal D.M. 12 febbraio 1992.

Forse il confronto con i sindacati militari di questioni, che è seppur vero che riguardano l’impiego del personale hanno evidenti risvolti nella loro stessa sicurezza, appare fondamentale. [F.P.]

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