SAF: CONTRATTO 2019/2021 Guardia di Finanza: Aumenti irrisori e arretrati

Il 23 dicembre scorso è stato raggiunto l’accordo sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica, con il quale sono state concluse le procedure di concertazione inerenti al triennio 2019/2021 per il personale non dirigente, tra gli altri, della Guardia di Finanza.

Il rinnovo contrattuale, cui ha partecipato la Rappresentanza Militare, è stato contingentato dalle limitate risorse a disposizione.

Per quanto concerne la parte economica, le risorse disponibili sono state ripartite per l’80% al trattamento economico fondamentale e per il 20%, con un aumento medio della retribuzione nella misura del 4,26%.

Retribuzione a regime
Gli aumenti stipendiali mensili lordi sono in media pari a € 13,90 a decorrere dal 1° gennaio 2019, a € 16,13 dal 1° gennaio 2020, a € 56,73 dal 1° gennaio 2021 e a € 116,55 dal 1° febbraio 2021.
L’indennità mensile pensionabile è incrementata in media per € 59,82 a decorrere dal 1° febbraio 2021.

E’ previsto, inoltre, un incremento pari a €. 12,00 l’anno dell’assegno funzionale limitatamente ai gradi di Luogotenente C.S. e ai gradi di Brigadiere Capo Q.S. e Appuntato Scelto Q.S. con almeno quattro anni di qualifica speciale.

Retribuzione accessoria
Per quanto riguarda la retribuzione accessoria, la prima criticità è costituita da una diminuzione delle risorse complessive del Fondo efficienza Servizi Istituzionali, passate da 102,84 milioni di euro a 90,34 milioni di euro, i cui effetti si riverberanno con il pagamento F.E.S.I. nel 2023.

Altra criticità è costituita dalla misura dell’indennità per lavoro straordinario che, nel rinnovo contrattuale, è incrementata solamente del 2,86%.

Rimane irrisolta, quindi, la questione della rideterminazione della misura del compenso per lavoro straordinario da allineare quanto meno al valore del lavoro ordinario, nella consapevolezza che a parità di risorse finanziarie potrà essere ridotto il carico eccessivo di lavoro imposto alle amministrazioni del comparto e ai loro dipendenti.


aliquota Irpef del 35% (non il 38%) al fine di evidenziare l’effettivo aumento dell’indennità. Non si tiene conto della defiscalizzazione del trattamento economico accessorio a favore del personale militare e forze di polizia con reddito non superiore a € 28.974, previsto nel periodo d’imposta 2021, nella misura massima di € 609,50.

Che la misura di tale compenso sia irrisoria è dimostrato dall’entità di tale importo e dall’incremento risibile che si evince dal prospetto riepilogativo di detti incrementi.

Di fatto, ancora una volta, le risorse che pur potevano essere adoperate per incrementare la misura per lavoro straordinario non sono state destinate a quella che è ormai divenuto un prolungamento dell’orario di servizio.

L’endemica carenza del personale necessario ad assolvere i compiti istituzionali, precipuamente nei reparti operativi territoriali, comporta la necessità di espletare prestazioni accessorie che esulano l’orario di lavoro previsto, a discapito del proprio benessere e tempo libero, pagate in misura assai minore delle ore ordinarie.

Senza contare il discriminis normativo con le forze di polizia a ordinamento civile, rispetto alle quali le ore prestate eccedenti il c.d. “monte ore” sono accantonate per essere pagate nell’anno successivo o, addirittura per essere pagate solo in parte o non pagate affatto.

Altre forme di retribuzione accessoria sono costituite:
 da un’indennità giornaliera per attività ispettiva tributaria nella misura di €. 5,00;
 da un’indennità per i colleghi specializzati “Tecnico di Soccorso Alpino”, nella misura di €. 6,00 per servizi
esterni di durata non inferiore a tre ore;
 dalla rideterminazione degli importi da corrispondere a titolo di compenso forfetario d’impiego;
 dalla rivalutazione dell’indennità di missione giornaliera rideterminata in € 24,00 e di compensazione pari
a € 12,00;
 dall’aumento dei limiti di rimborso dei pasti in missione (€ 30,55 per un pasto e € 61,10 per due pasti);
 dall’aggiornamento delle indennità di rischio, della presenza notturna per € 4,30/ora e della presenza festiva per € 14,00;
 dall’indennità per servizio aviolancistico, per il personale in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber e per il personale specializzato artificiere.

La principale novità è quella che prevede, a decorrere dal 31 dicembre 2021, un’indennità giornaliera di €. 5,00 in relazione all’effettivo svolgimento, per almeno 6 ore giornaliere di servizio, di attività di verifica o di controllo fiscale sostanziale ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA, dell’IRAP, delle accise e delle altre imposte sulla produzione e sui consumi nonché di controllo a posteriori in materia di dazi doganali ovvero di attività di polizia giudiziaria svolte su delega dell’autorità giudiziaria relativamente a reati tributari nei predetti settori.

Innanzitutto va detto che l’importo netto dell’indennità giornaliera è pari a €. 2,76. Per di più occorre effettuare almeno sei ore di servizio giornaliere in tale attività, vincolo che non trova alcuna corrispondenza con altre indennità in cui la misura oraria minima non coincide con l’orario di servizio.

In taluni reparti territoriali in cui si svolgono contemporaneamente attività di natura diversa, è probabile che non si riesca a percepire neanche detta indennità. Tenuto conto dell’irrisorietà della somma corrisposta un’eventuale polemica che riguardi la preclusione di tale indennità, come sarebbe giusto, ad altre tipologie di servizio, appare di per sé sterile.

Aspetti normativi
Per quanto attiene all’aspetto normativo poco è stato fatto:
– introdotto l’istituto delle ferie solidali, che consente la cessione di giorni di licenza a beneficio di colleghi che ne hanno bisogno per esigenze di assistenza di figli minori.
– previste misure in materia di tutela della genitorialità (tra cui l’esonero dalla sovrapposizione completa dell’orario di servizio tra genitori di figli fino a 6 anni dipendenti dalla stessa Amministrazione);
– prevista licenza straordinaria per donne vittime di violenza di genere;
– adeguate le misure del trattamento economico di trasferimento d’autorità;
– previsto il computo dei periodi di congedo parentale nell’anzianità di servizio, e agli effetti della licenza
ordinaria e della tredicesima mensilità;
– previsti otto giorni di licenza straordinaria per aggiornamento scientifico.

Al di là delle più che giuste tutele genitoriali o di genere, occorre ribadire la considerazione della specificità delle funzioni di polizia, quindi di quelle indennità specifiche che competono ai lavoratori del settore, che non possono essere soddisfatte con le sole risorse contrattuali.

Il Governo si sarebbe impegnato, tra cui la stipula di polizze assicurative per la tutela legale e sulla responsabilità civile verso terzi; la stipula di una polizza assicurativa per introdurre la disciplina utile a una copertura sanitaria e infortunistica preventiva per il personale del comparto Sicurezza Difesa.

Così come è da prendere atto della proposta di Legge A.C. 3277 concernente il sistema previdenziale per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Restano, comunque, situazioni ancora irrisolte da anni, così come l’annosa questione dei ricongiungimenti familiari anche con appartenenti ad altre amministrazioni.

Arretrati

Nella tabella sottostante sono riportati gli importi lordi concernenti agli arretrati del 2019, 2020 e 2021, i quali saranno soggetti all’aliquota IRPEF media, a differenza degli arretrati che saranno maturati nel 2022 in attesa dell’emanazione del d.P.R. contenente lo schema di decreto di concertazione in esame, i quali saranno tassati all’aliquota ordinaria massima.

Conclusioni
Il ritardo nella contrattazione e concertazione per il rinnovo accettabili, basti considerare che la sua firma sia avvenuta a soli otto giorni dalla scadenza e che occorreranno alcuni mesi prima che sia approvato il decreto presidenziale che rendi attuativo lo schema di accordo siglato.

Ciò comporta, tra l’altro, il ritardo nell’applicazione delle misure indennitarie accessorie (ad eccezione del lavoro straordinario dal 2021) e normative, la cui decorrenza è dall’1 gennaio 2022.

Anche le risorse retributive fisse e continuative sono state ripartite in misura maggiore nell’ultima annualità, in modo da mitigare gli effetti degli arretrati dovuti al personale. In pratica si è già entrati nella nuova fase di rinnovo contrattuale triennale 2021 – 2023.

Bisogna comprendere che i riconoscimenti economici si potranno ottenere solo attraverso una negoziazione libera da vincoli, che non può essere garantita dalla rappresentanza militare, né tanto meno da sindacati di polizia condizionati da vincoli di rappresentatività.

Ed è per questo che solo una legge che possa consentire l’effettiva libertà sindacale potrà permettere l’effettiva negoziazione contrattuale del trattamento economico.

LA SEGRETERIA SINDACATO AUTONOMO DEI FINANZIERI

Articolo e relative tabelle

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