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Rissa tra parà – Uno finisce in ospedale con la milza rotta – Condannato l’aggressore

Tre parà coinvolti in una rissa. Assolti dal Tribunale Militare. La sentenza viene ribaltata in appello e si arriva in Cassazione.




La notte fra il 20 e il 21 settembre 2012, due parà della folgore di Siena, si trovarono implicati in un’aggressione avvenuta ai danni di  un’ altro parà,  sempre in forza al reggimento di Siena.

Entrambi i caporal maggiore del 186° reggimento paracadutisti “Folgore” , dovettero rispondere dell’imputazione di lesioni personali, consistite in
“emoperitoneo da rottura traumatica della milza” con conseguente periodo di
malattia superiore a giorni 40, cagionate con una serie di calci in varie parti del
corpo del caporal maggiore S. A., sempre in forza al 186° reggimento paracadutisti “Folgore” di Siena;

Il Tribunale militare di Roma aveva assolto gli imputati dall’accusa di  pestaggio ai danni del commilitone perché secondo i  giudici il fatto non sussisteva.Il parà pestato era stato operato d’urgenza e gli era stata asportata la milza, a causa della rottura della stessa avvenuta per evento traumatico di non chiara origine.

Secondo quanto osservato dal Tribunale , la versione del fatto fornita dalla
persona offesa, che aveva sostenuto di essere stato colpito con diversi calci da uno dei  due militari,era priva di riscontri. Infatti i due militari imputati, avevano riferito di un alterco che la vittima aveva avuto prima con uno di loro e poi con l’ altro  , intervenuto a dividere i primi due.

A fronte, quindi, di una plausibilità di entrambe le versioni e delle
condizioni di ebbrezza alcolica in cui si era trovato la persona offesa, il primo
giudice aveva ritenuto che vi fosse incertezza circa il reale svolgersi dei fatti, sia in ordine alla condotta iniziale del militare pestato, che avrebbe potuto determinare una reazione violenta difensiva, sia in ordine al trauma specifico che aveva interessato la milza, in particolare se fosse stato causato dai calci subiti ovvero dalla caduta a terra nel corso dell’alterco. ↓



l Tribunale quindi ,  considerando che nessuno aveva visto  sferrare i calci, aveva comunque escluso che l’imputato avesse voluto cagionare la lesione .

La Corte militare di appello, adita con impugnazione del Procuratore
generale militare e della parte civile, dopo aver rinnovato la istruzione
dibattimentale, ribaltò completamente la sentenza.

I giudici infatti condannarono il primo dei due militari alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione militare, con la sospensione condizionale della pena, e al risarcimento del danno di € 12.000 in favore della partte offesa . L’altro militare invece, secondo i giudici non avrebbe avuto  alcun concorso “attivo” nel pestaggio.

In particolare, la Corte militare di appello ha ritenuto la testimonianza del militare pestato credibile e confermata da ulteriori elementi di prova.

L’avvocato difensore del militare condannato, ha proposto ricorso per cassazione , ma l’esito del processo ha confermato la sentenza della Corte di Appello Militare. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il militare ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro Duemila in favore della Cassa delle Ammende, con condanna finale alla rifusione in favore della Parte Civile delle spese processuali, che liquida in euro 3500, oltre spese generali.



 

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