Riposi orari giornalieri dei genitori (c.d. riposi per allattamento). Modifica delle disposizioni vigenti

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ALLEGATO B – RIPOSI ORARI GIORNALIERI DEI GENITORI
a. I militari genitori hanno diritto a fruire, durante il primo anno di vita del figlio, di due riposi
giornalieri di un’ora ciascuno, anche cumulabili tra loro, ridotti a uno se l’orario giornaliero di
lavoro è inferiore a sei ore.
Mentre il diritto della madre è sempre invocabile dalla stessa, il militare padre può fruire del
beneficio in argomento nei seguenti casi:
 qualora il bambino sia affidato al solo padre;
 in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non si avvalga di tale diritto;
 qualora la madre non sia lavoratrice dipendente;
 in caso di morte o di grave infermità della madre;
Il diritto ai riposi giornalieri non compete al militare padre nel caso in cui la madre non svolga
alcuna attività lavorativa, ad eccezione del caso in cui quest’ultima non possa attendere alla
cura del neonato per specifiche, oggettive, concrete ed attuali ragioni, che il militare padre avrà
l’onere di documentare.
b. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui sopra vengono raddoppiati e le ore aggiuntive
possono essere utilizzate anche dal padre.
c. Si rappresenta che, mentre la militare madre può godere dei riposi giornalieri durante i periodi
di congedo parentale del padre, non è, invece, riconosciuta al militare padre tale possibilità nel
caso in cui la madre, lavoratrice, si trovi in congedo di maternità o congedo parentale. E’,
tuttavia, possibile concedere al militare padre i riposi in argomento nel caso in cui la madre,
lavoratrice dipendente, non possa avvalersi delle ore di riposo in quanto in astensione
obbligatoria/facoltativa per altra analoga esigenza (stia, cioè, utilizzando il congedo di
maternità o quello parentale per accudire un altro figlio).
I riposi orari giornalieri in argomento comportano il diritto dei militari genitori ad allontanarsi
dalla sede di servizio, sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e retribuzione del
lavoro e non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilità.
Spettano anche ai genitori adottivi e affidatari e le relative disposizioni si applicano entro il
primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia e non solamente nell’ambito del primo anno
di vita di quest’ultimo.
d. I riposi in argomento sono giustificati mediante la concessione da parte del Comando/Ente di
appartenenza di permessi orari di durata corrispondente.  

ALLEGATO C 

Tale diritto;
 qualora la madre non sia lavoratrice dipendente (e, cioè, quando la madre
sia lavoratrice ma non abbia la qualifica di dipendente, vale a dire sia una lavoratrice autonoma, libera professionista, ecc.);
 in caso di morte o di grave infermità della madre;
Il diritto ai riposi giornalieri non compete al militare padre nel caso in cui la madre
non svolga alcuna attività lavorativa, ad eccezione del caso in cui quest’ultima non
possa attendere alla cura del neonato per specifiche, oggettive, concrete ed attuali
ragioni, che il militare padre avrà l’onere di documentare.
Mentre la militare madre può godere dei riposi giornalieri durante i periodi di
congedo parentale del padre, non è, invece, riconosciuta al militare padre tale
possibilità nel caso in cui la madre, lavoratrice, si trovi in congedo di maternità
o congedo parentale. E’, tuttavia, possibile concedere al militare padre i riposi in
argomento nel caso in cui la madre, lavoratrice dipendente, non possa
avvalersi delle ore di riposo in quanto in astensione obbligatoria/facoltativa per
altra analoga esigenza (stia, cioè, utilizzando il congedo di maternità o quello parentale per accudire un altro  figlio).

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