4 gennaio 2021 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo
A fine novembre e inizio dicembre dell’anno scorso, si sono svolti gli incontri per il rinnovo contrattuale del Comparto Sicurezza e delle Forze Armate. Si è trattato del primo incontro al tavolo politico, dove ogni organizzazione ha espresso la propria posizione rispetto alle future trattative.
Unanime è stato il dissenso dei sindacati e della rappresentanza per quanto riguarda le risorse stanziate, assolutamente esigue per poter stipulare un contratto che sia adeguato al lavoro svolto ed ai rischi ad esso connessi.
Quindi, non si conoscono esattamente le risorse che saranno attribuite al comparto difesa e sicurezza, le uniche certezze sono che il contratto, contrariamente a come aveva promesso in netta discontinuità col passato l’allora Ministra della Difesa, non è stato approvato nel 2019 ma, come sempre, nell’ultimo anno di vigenza dello stesso, cioè il 2021.
L’altra certezza sono gli stanziamenti che secondo il governo porteranno ad un aumento medio del 4%, mentre i sindacati ritengono che sarà addirittura inferiore a quello precedente del triennio 2016-2018.
Tuttavia, tali divergenze scaturiscono da problematiche peculiari del pubblico impiego contrattualizzato, cioè quello di natura privatistica come, per esempio, il personale civile della Difesa e non il personale Militare e delle Forze di Polizia che è in regime diritto pubblico.
Pertanto, è possibile fare una stima degli aumenti del prossimo contratto per il personale militare, partendo proprio dal quel 4% assicurato dal governo.
A tal fine ho preparato un prospetto con quelli che saranno, probabilmente, gli aumenti del contratto 2019-2021 in base al grado rivestito. Il rinnovo del contratto avrà effetti anche sulla misura della pensione del personale che è stato collocato in congedo dal 2019 e, anche se in misura più contenuta, sul TFS e sull’Indennità Supplementare del Fondo di Previdenza.
Ai fini pensionistici la concertazione prevede, infatti, che i benefici economici dovranno essere computati ai fini previdenziali integralmente alle scadenze e negli importi previsti, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del nuovo contratto. Ciò significa che i militari cessati dal servizio:
tra il 2° gennaio ed il 31 dicembre 2019 otterranno il ricalcolo della propria pensione alla data del congedo, dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021;
tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 otterranno il ricalcolo alla data del congedo e dal 1° gennaio 2021. La modalità di ricalcolo sopraindicata vale per tutto quel personale collocato in congedo tra il 2 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, sia nella posizione di riserva che in quella di ausiliaria.
Nulla naturalmente è dovuto nei confronti dei pensionati prima del 2 gennaio 2019 che non rientrano nel perimetro di applicazione del nuovo contratto, ad eccezione del personale in ausiliaria che beneficerà del 50% degli aumenti previsti dal 2019, 2020 e 2021.
Discorso diverso, invece, per quanto il TFS e l’Indennità Supplementare del Fondo di Previdenza dei Sottufficiali in quanto il contratto prevede che a fini dell’indennità di buonuscita e dell’indennità supplementare si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione. In sintesi, sarà valida la retribuzione, comprensiva degli aumenti contrattuali, in vigore alla data di cessazione.
Ciò significa che i militari cessati dal servizio:
tra il 2° gennaio ed il 31 dicembre 2019 avranno diritto alla riliquidazione con i solo aumenti previsti dal 2019 e non quelli dal 2020 e 2021;
tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020 avranno diritto alla riliquidazione con i solo aumenti previsti dal 2019 e 2020 e non quelli dal 2021; anche in questo caso l’aggiornamento delle indennità vale per i pensionati in riserva e in ausiliaria dal 02/01/2019, mentre nulla è dovuto per il personale in ausiliaria prima del 02/01/2019 a titolo di TFS e Indennità Supplementare.
Il ricalcolo dei trattamenti di quiescenza avverrà d’ufficio da parte degli enti di competenza, senza bisogno che il pensionato presenti un’apposita istanza.
Occorrerà avere, però, molta pazienza perché per le pratiche potrebbero essere necessari diversi mesi e, in particolare, per il Tfs diversi anni. Ciò non toglie che è possibile fare istanza, in base alla legge n. 241/90, per conoscere lo stato di avanzamento e la data di definizione della pratica di riliquidazione
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