RINNOVO CONTRATTO. OLTRE GLI AUMENTI ANCHE NORME MIGLIORATIVE. ECCO QUALI

Il rinnovo contrattuale non prevede soltanto aumenti, ma anche miglioramenti su licenze, risposi solidali,e tutela della genitorialità

DD.PP.RR. 24 marzo 2025, n. 52 e n. 53. Recepimento dell’accordo sindacale
relativo al triennio 2022-2024 riguardanti il personale, rispettivamente, delle Forze
armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

1. PREMESSA

I DD.PP. RR. 24 marzo 2025, n. 52 e n. 53 hanno recepito gli accordi sindacali riguardanti il personale, rispettivamente, delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, introducendo norme migliorative a diversi istituti giuridici.

2. PERSONALE DESTINATARIO

Le disposizioni contenute nei suddetti DD.PP.RR. si applicano a tutto il personale militare con esclusione del personale dirigente e del personale volontario non in servizio permanente. 3.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

In attesa del recepimento dei summenzionati decreti di contrattazione nella prossima Variante della “Guida Tecnica in materia di licenze, permessi e riposi in godimento al personale militare”, si partecipano di seguito le novelle legislative introdotte in materia di: a.

a.Licenza e riposo solidale

(art. 29 del D.P.R. n. 52/2025 e art. 39 del D.P.R. n. 53/2025 che hanno modificato, rispettivamente, l’art. 19 del D.P.R. n. 56/2022 e l’art. 53 del D.P.R. n. 57/2022)

Il personale militare può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Forza Armata di assistere i figli, il coniuge convivente, ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti:

 la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le 4 settimane annue, quantificata in 20 o 24 giorni nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su 5 o 6 giorni;

 le 4 giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

L’istituto può essere fruito anche dal personale che ha necessità di assistere il genitore:

 convivente che, per le particolari condizioni di salute in cui versa, necessita di cure costanti;

 non convivente, affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall’azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.

Inoltre, nell’ambito delle procedure di cessione degli istituti in argomento, definite da ciascuna Amministrazione, deve essere acquisito il parere delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell’art. 1478 del C.O.M. b.

b.Tutela della genitorialità

(art. 30 del D.P.R. n. 52/2025 e art. 40 del D.P.R. n. 53/2025 che hanno modificato, rispettivamente l’art. 21, co. 1 del D.P.R. n. 56/2022 e l’art. 55, co. 1 del D.P.R. n. 57/2022)

Al personale militare si applica, tra l’altro:

 l’esonero, a domanda, dal servizio/turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio convivente;  esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio notturno per l’assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall’ufficio medico legale dell’azienda sanitaria competente per territorio o di struttura convenzionata.c.

c. Licenza straordinaria per congedo parentale e Congedi per la malattia del figlio
(art. 31 del D.P.R. n. 52/2025 e art. 41 del D.P.R. n. 53/2025 che hanno modificato, rispettivamente, l’art. 11 del D.P.R. n. 40/2018 e l’art. 25 del D.P.R. n. 39/2018) (1) Al personale con figli minori di 12 anni, che intende avvalersi del congedo parentale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente, a richiesta del militare e comunque per un periodo complessivamente
non superiore a quello previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto:

 la licenza straordinaria di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 (articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, per le Forze di polizia ad ordinamento militare), sino alla misura complessiva di 45 giorni, anche frazionati, nell’arco di 12 anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto.
 il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo;
Al riguardo, appare utile precisare che:
 il congedo parentale può essere fruito anche contemporaneamente da entrambi i genitori;
 i requisiti di cui al punto (1) devono sussistere in costanza di fruizione.
(2) I periodi di assenza, di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151 (Congedo per la malattia del figlio), non riducono la licenza ordinaria spettante né l’importo della tredicesima mensilità e sono computati per intero nell’anzianità di servizio.

FONTE MINISTERO DELLA DIFESA

CIRCOLARE

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