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RIMOZIONE DAL GRADO PER IL CAPORAL MAGGIORE DELL’ESERCITO POSITIVO AI CANNABINOIDI

La sentenza del Consiglio di Stato, probabilmente unica nel suo  genere per drasticità,  nel prossimo futuro potrebbe indirizzare le decisioni di tutti i Tar.

Un Caporal Maggiore trovato positivo ai cannabinoidi ha cessato il suo rapporto con l’amministrazione di appartenenza per “Rimozione dal Grado”.

I FATTI

Un caporal maggiore dell’Esercito in servizio nel nord Italia, nel 2016 è stato sottoposto ad un procedimento disciplinare di Stato per uso di cannabinoidi. Al termine del procedimento, gli è stata comminata la rimozione dal grado e la conseguente cessazione dal servizio permanente.

In particolare, la sanzione disciplinare gli è stata irrogata in quanto, sottoposto per due volte nel giro di pochi mesi al drug test, era risultato positivo in entrambi i casi.

Inutile la difesa del militare, che ha sempre sostenuto di non essere assuntore di sostanze stupefacenti,  contestando l’attendibilità delle risultanze delle analisi effettuate,  lamentando sin dall’inizio la sproporzionalità e la manifesta irragionevolezza della sanzione in relazione ai fatti contestati, nonché la mancata valutazione dei suoi lusinghieri precedenti di servizio.

Di parere completamente contrario il Tar di Trieste. Il militare era già risultato positivo a un drug test di screening eseguito nel marzo 2015 e sospeso dall’impiego per otto mesi, poi convocato nuovamente nel successivo mese di agosto, venne trovato ancora positivo. 

Quindi, secondo i giudici del Tar, la reiterata e ravvicinata positività hanno giustamente indotto l’ amministrazione ad emanare il drastico  provvedimento, in considerazione dell’oggettiva gravità della condotta e della delicatezza dei compiti svolti in qualità di militare dell’Esercito.

Il militare quindi ha tentato di dimostrare la sproporzionalità della sanzione comminatagli. In qualità di militare dell’Esercito, lo stesso non doveva svolgere compiti relativi alla repressione di reati o di contrasto allo spaccio di stupefacenti e comunque la circostanza assunta a fondamento della sanzione non avrebbe inciso significativamente sulle sue qualità morali e di carattere o sul prestigio del Corpo.

STRALCIO  DI SENTENZA DEL CONSIGLIO DI  STATO

L’Amministrazione ha sottolineato come la “contiguità” del ricorrente all’uso degli stupefacenti si ponesse in evidente violazione dei doveri istituzionale di un militare in servizio permanente nelle Forze Armate, anche considerando il sempre più diffuso utilizzo delle stesse in compiti di pubblica sicurezza.

In tema di sanzioni disciplinari per i dipendenti delle Forze Armate, l’Amministrazione dispone di un’ampia sfera di discrezionalità nell’apprezzamento della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione disciplinare, fermo restando che l’applicazione della misura afflittiva deve conformarsi a parametri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla rilevanza dell’illecito ascritto.

Di conseguenza, se normalmente il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della competente autorità amministrativa, sono però fatti salvi i limiti della manifesta irragionevolezza e/o arbitrarietà della valutazione dell’autorità procedente.

Nella specie, tuttavia, non appare arbitraria o illogica l’impugnata sanzione, irrogata al militare in ragione di una reiterata condotta che si è posta in contrasto con i doveri di decoro e di dignità derivanti dallo status di militare, i quali sono funzionali alla tutela del prestigio delle Forze Armate ed ai conseguenti valori di sobrietà e compostezza, con i quali deve senz’altro ritenersi incompatibile l’assunzione ripetuta di sostanze psicotrope.

Né i buoni precedenti comportamentali richiamati dall’appellante possono costituire ostacolo all’irrogazione di una sanzione disciplinare, anche di carattere radicale, ove il disvalore del comportamento tenuto dal dipendente sia ritenuto, come nella fattispecie, incompatibile con la sua permanenza in servizio .

Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.


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