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COMUNICATO STAMPA: Il SIULM Aeronautica ha chiesto al Comando delle Scuole AM/ 3ª Regione Aerea di verificare la conformità alla SMA-ORD-011, Edizione 2025, delle nuove modalità di rilevazione dell’orario di ingresso introdotte al 36° Stormo di Gioia del Colle.

La questione nasce da una comunicazione del Comando del 28 agosto. Dal 31 agosto non è più consentito utilizzare i rilevatori collocati al di fuori della propria area di lavoro. Inoltre, per il personale pendolare in possesso di abbonamento è stata temporaneamente sospesa la precedente autorizzazione a utilizzare il rilevatore posto all’ingresso del sedime.

Stesso ingresso, orari diversi Il punto sollevato dal SIULM Aeronautica riguarda la corretta applicazione della normativa e l’uniformità dei criteri di rilevazione della presenza. La SMA-ORD-011 contempla infatti diverse modalità di registrazione, prevedendo rilevatori collocati all’ingresso e all’uscita delle infrastrutture all’interno del sedime, oltre a quelli presenti presso i singoli Reparti o Uffici. In altri termini, la direttiva consente che la rilevazione avvenga attraverso i sistemi disponibili lungo il percorso di accesso alle infrastrutture e non individua espressamente il rilevatore del proprio Reparto come unica modalità possibile.

Al 36° Stormo, però, la nuova disposizione impone al personale di raggiungere il proprio Reparto o Ufficio prima di poter registrare la presenza. Il sedime è molto esteso e i Reparti sono collocati a distanze differenti dall’ingresso.

Secondo le segnalazioni ricevute dal sindacato, in alcuni casi possono essere necessari circa 15 minuti per raggiungere la propria area di lavoro. Può quindi accadere che due militari entrati nella stessa installazione alla medesima ora risultino presenti in momenti differenti esclusivamente per la diversa collocazione del Reparto di appartenenza.

È proprio su questo punto che il SIULM chiede chiarezza: se la direttiva prevede più modalità di rilevazione, occorre verificare quale sia il fondamento normativo dell’obbligo di utilizzare esclusivamente il rilevatore collocato presso il proprio Reparto o Ufficio. Cosa prevede la SMA-ORD-011 È su questo punto che il SIULM ha chiesto una verifica.

La SMA-ORD-011 prevede infatti diverse modalità per la rilevazione oggettiva della presenza. Tra queste contempla sia i rilevatori collocati all’ingresso e all’uscita delle infrastrutture all’interno del sedime, sia quelli presenti presso i singoli Reparti o Uffici. Per questo il sindacato chiede di accertare se dalla direttiva derivi effettivamente l’obbligo di utilizzare esclusivamente il rilevatore del proprio Reparto e, quindi, di non poter più utilizzare quello collocato all’ingresso.

SIULM: servono criteri uniformi Il SIULM Aeronautica non mette certamente in discussione l’obbligo di rilevare oggettivamente la presenza del personale. La questione riguarda invece dove debba essere effettuata la registrazione e quali conseguenze produca questa scelta.

Al Comando delle Scuole AM/ 3ª Regione Aerea è stato quindi chiesto di verificare il fondamento della disposizione adottata dal 36° Stormo e se la modalità introdotta garantisca criteri uniformi per tutto il personale. Qualora la disposizione dovesse risultare pienamente conforme alla Direttiva SMA-ORD-011, il SIULM Aeronautica ha chiesto che vengano indicate le specifiche previsioni della direttiva dalle quali discende l’obbligo di registrare la presenza esclusivamente presso il proprio Reparto o Ufficio.

L’obiettivo del nostro Sindacato e quello di assicurare una corretta e uniforme applicazione della normativa, evitando che la diversa collocazione dei Reparti all’interno dello stesso sedime determini, a parità di orario di ingresso, differenti rilevazioni della presenza. SIULM Aeronautica

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