RICORSO PER RIVALUTAZIONE STRAORDINARIO. ESCLUSIVA SILF!

La legge impone che il lavoro straordinario debba essere autorizzato/disposto solo in presenza di condizioni che lo rendono effettivamente necessario e vada remunerato con una maggiorazione della retribuzione ordinaria.

Nel comparto sicurezza e difesa, ai fini della quantificazione della retribuzione ordinaria, si considera solo lo stipendio parametrale e l’indennità integrativa speciale, mentre non si tiene conto della indennità mensile pensionabile di polizia (art. 43 comma 3 della legge n. 121/1981). Più nel dettaglio si fa ancora riferimento alla formula (stipendio parametrale + rateo tredicesima)/156 prevista dall’art. 5 del D.P.R. n. 150/1987 e abrogata nel 2002.

Si tratta di un’impostazione estremamente penalizzante, soppressa e ormai illegittima, secondo la più recente e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, l’indennità mensile pensionabile di polizia è a tutti gli effetti retribuzione di base, come da ultimo ribadito dal parere del Consiglio di Stato n. 334/2019, di cui si riportano i passi salienti:

“”Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha mutato orientamento in merito alla natura da attribuire alla indennità di polizia. Dagli anni ’90 fino al 2000 il Consiglio di Stato ha considerato tale indennità un trattamento economico accessorio in quanto collegato “allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate o pericolose” (Cons. Stato 4935/2000; 39/1998; 319 del 1998; 777/1995). Secondo tale interpretazione l’indennità di polizia è rapportata a specifiche condizioni di impiego del personale interessato.

Al contrario, per la giurisprudenza più recente, questa remunerazione non è ancorata allo svolgimento di specifiche mansioni ma più in generale “ad una specifica e diversificata condizione del dipendente pubblico” (Cons. Stato n.1549/2006; n. 7190/2003) e conseguentemente, nonostante il nomen juris attribuito all’indennità di polizia, non avrebbe natura accessoria o indennitaria bensì intrinsecamente stipendiale perché tale corrispettivo è ontologicamente correlato “alla naturale gravosità della prestazione lavorativa” ed ai rischi propri derivanti dal servizio di polizia. In altri termini, tale indennità assolve una funzione retributiva “delle ordinarie prestazioni di servizio nell’esercizio dei compiti di istituto” e rappresenta una parte inscindibile dello stipendio del dipendente 

… Al riguardo, il Consiglio osserva che l’art.3, comma 63, della l. n. 537 del 1993 stabilisce il divieto, per i pubblici dipendenti, di cumulare le indennità accessorie con altri analoghi trattamenti economici accessori e che tale chiara regola deve essere rispettata. Tuttavia, tale disposizione non osta alla possibilità di una corresponsione cumulativa dell’indennità giudiziaria e dell’indennità di polizia posto che solo la prima ha natura accessoria (si veda paragrafo 3.1) mentre la seconda – per le ragioni indicate al paragrafo 5 – va ricompresa nel trattamento stipendiale di base.

La misura dell’indennità per lavoro straordinario percepita dai finanzieri risulta quindi sensibilmente inferiore a quanto dovrebbe essere. Una situazione in essere da più di 5 anni e che ha determinato e continua a determinare un danno economico molto importante nei confronti del personale della Guardia di Finanza, come sintetizzato nella seguente tabella con alcuni esempi.

Sulla base di queste tali considerazioni, il SILF promuove un ricorso avanti al T.A.R. per la rivalutazione dell’indennità per lavoro straordinario (o anche di hlm per servizi interni) e la corresponsione degli arretrati. Ulteriori info le trovi QUI

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