Ricorso per rivalutazione straordinario
I nostri associati hanno richiesto un parere sulla proposizione del ricorso tendente a ottenere la rivalutazione e riliquidazione delle ore di straordinario effettuate negli ultimi 5 anni.
Per meglio comprendere quale sia la questione d’interesse abbiamo premesso quale sia il valore dell’ora di straordinario e come dovrebbe essere determinato il suo valore.
Per poi trarre le logiche conclusioni che riguardano la proposizione del ricorso e i rischi che ne potrebbero conseguire.
Com’è determinato il valore dell’ora di straordinario
In passato, il calcolo del valore delle ore di straordinario era effettuato ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 150/1987 mediante l’applicazione delle maggiorazioni al valore dell’ora ordinaria, del: 15% per le ore di straordinario diurne, del 30% per le notturne o festive, del 50% per le notturne e festive.
Il valore dell’ora ordinaria era così determinato: stipendio + indennità integrativa speciale + rateo di tredicesima mensilità.
L’art. 43, comma 4 del d.P.R. n. 164/2002(Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare) ha soppresso l’art. 5 sopra citato, prevedendo che gli incrementi stipendiali di cui all’articolo 42 (i nuovi incrementi) non abbiano effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, fissando degli importi lordi fissi.
Tali importi sono determinati in base alle risorse finanziarie disponibili per i rinnovi contrattuali, che sono insufficienti a poter addivenire alla rideterminazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario.
Come andrebbe determinato il valore dell’ora di straordinario
Non si può che essere d’accordo che il valore stabilito in misura fissa dalla norma, seppur rivalutato nel 2018, sia soggetto al paradosso per cui sia inferiore al valore dell’ora ordinaria. (https://sindacatosaf.it/rinnovo-contratto-2019-2021-polizia/).
Dal 2002, lo stipendio e l’indennità integrativa speciale sono confluite nello “stipendio parametrale”, pertanto: parametro + rateo di tredicesima mensilità.
Al parametro stipendiale ordinario è aggiunta l’indennità mensile pensionabile, che non è computata nell’ora di straordinario.
Facendo un esempio che riguardi il trattamento economico di un Finanziere dell’ora diurna feriale:
- parametro tabellare (aggiornamento 2018) prevede: €. 10,95
- parametro stipendiale 1562 + 13ª mensilità 130) / 156 = € 10,85 (calcolo dell’ora ORDINARIA).
Aggiungendo l’Indennità media pensionabile (I.M.P.) la formula porterebbe questi valori:
- parametro 1562 + I.M.P. 532 + 13ª mensilità 175 / 156 = 14,54 € (calcolo della vera ORA ORDINARIA)
Da tale calcolo esemplificativo al Finanziere dovrebbe essere computata una maggiorazione oraria pari a circa €. 3,59.
Il fondamento della pretesa del ricorso
La proposizione di un ricorso, in assenza di reali elementi di diritto, appare quanto meno di dubbia fondatezza.
Il presupposto per la proposizione del ricorso è da rinvenirsi nella considerazione che l’indennità di polizia, non avrebbe natura accessoria o indennitaria bensì intrinsecamente stipendiale e, quindi una funzione retributiva “delle ordinarie prestazioni di servizio nell’esercizio dei compiti di istituto” e rappresenta una parte inscindibile dello stipendio del dipendente.
Tale assunto è ricavato dal parere del Consiglio di Stato n. 334/2019, che si è pronunciato riguardo alla cumulabilità dell’indennità di magistratura con lo straordinario per i finanzieri che lavorano alla Corte dei Conti.
In base a un ragionamento inferenziale il valore dell’ora di straordinario dovrebbe essere calcolato mediante l’applicazione dell’indennità mensile pensionabile (detta anche indennità di polizia).
Orbene, il parere del Consiglio di Stato, che è un mero organo consultivo, è espresso in un diverso contesto. Se proprio vogliamo vederla tutta, la pronuncia non fa riferimento al lavoro straordinario. Anzi il riferimento è alla funzione retributiva delle ordinarie prestazioni di servizio.
Quali rischi nell’adire un ricorso così fondato
Ma quali sono i rischi che si prefigurano nell’adire un ricorso che appare, già dall’origine privo dei fondamenti giuridici?
Il primo è il rischio di condanna per lite temeraria, di cui all’art. 96 c.p.c. che comporterebbe la condanna della parte soccombente, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni.
Il carattere “temerario” della lite, potrebbe derivare dalla coscienza dell’infondatezza della domanda e delle eccezioni, delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l’acquisizione di detta consapevolezza, nonché nell’ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza.
E’ da tenere conto, quindi, che un’eventuale giudizio di insostenibilità della tesi prospettata, potrebbe essere sanzionabile con la soccombenza dei ricorrenti alle spese e al risarcimento del danno.
Anche la durata dell’iter di un ricorso giurisdizionale, così fondato, non depone a favore di tale iniziativa.
Quali le azioni perseguibili
Dopo questa precisione di carattere tecnico pratico, occorre comprendere quali possano essere le vie per ottenere il giusto valore dell’ora straordinario.
Allo stato attuale l’unica via perseguibile per ottenere la rideterminazione del valore dell’ora di lavoro straordinario, rimane la sede contrattuale.
E poi è da capire se l’intento sia quello di ricomprendere nel valore di straordinario l’indennità mensile pensionabile (come proposto nel ricorso) o le maggiorazioni già previste dal soppresso art. 5 del D.P.R. n. 150/1987 (da proporre in un futuro tavolo contrattuale). O l’una o l’altre.
Pensare a entrambe appare, sinceramente, improponibile se si considera che la questione del compenso straordinario è da sempre nell’agenda contrattuale dei sindacati di polizia.
La proposta di sopperire l’aumento dell’indennità per lavoro straordinario attraverso la riduzione dei limiti massimi autorizzabili, è condivisibile, seppur andrebbe accompagnata da una valutazione della ripartizione delle ore.
Certo è da fare una riflessione sul quantum della pretesa economica che, appare evidente, mal si bilancia con le risorse finanziarie disponibili e con la situazione economica attuale.
[F.P.]
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