1. PREMESSA
a. Con il provvedimento di cui all’oggetto (di seguito indicato come “decreto” – Annesso 1), è stato esteso il riconoscimento del titolo onorifico di “Veterano della Difesa” al personale militare che ha prestato meritorio servizio nelle Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri avendo servito onorevolmente il Paese, sia in Patria che nei teatri operativi, ancorché senza essere divenuto inabile a seguito di traumi fisici o psichici invalidanti riportati nell’adempimento dei doveri del servizio in Patria o all’estero, ed è stato altresì istituito il titolo onorifico di “Veterano delle missioni internazionali”.
b. La presente disciplina le modalità di presentazione e di trattazione delle relative istanze per la concessione dei riconoscimenti istituiti dal decreto
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
a. È destinatario del riconoscimento del titolo onorifico di “Veterano della Difesa” il personale militare, in servizio o in congedo, dell’Esercito, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri che si trovi in almeno una delle sottoelencate condizioni:
1) aver riportato traumi fisici o psichici invalidanti in attività operative e/o addestrative in Patria o all’estero (art. 1, co. 1, lett. a) del decreto);
2) essere decorato al valor militare (art. 1, co. 1, lett. b) del decreto);
3) essere in possesso di tutti i seguenti requisiti (art. 1, co. 1, lett. c) del decreto):
‒ aver raggiunto i venticinque anni di servizio effettivo, ovvero essere stato insignito di onorificenza dell’Ordine Militare d’Italia, ovvero essere decorato al valore o al merito di Forza Armata;
‒ aver conseguito una valutazione non inferiore a “eccellente” nei cinque anni precedenti la data di presentazione dell’istanza;
‒ non aver riportato sanzioni disciplinari di stato, ovvero eventuali condanne definitive per delitto non colposo laddove non sia intervenuto alcun vaglio disciplinare (per le quali non sia intervenuta riabilitazione o estinzione).
b. È destinatario del riconoscimento del titolo onorifico di “Veterano delle missioni internazionali” il personale militare, in servizio o in congedo, dell’Esercito, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri che, oltre a essere in possesso di una delle condizioni di cui al precedente sottopara. a., abbia anche partecipato ad almeno un’operazione condotta al di fuori del territorio nazionale, tra quelle indicate con apposita determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa (Allegato “B”).
c. Ai fini dell’individuazione dei requisiti in sede di presentazione delle istanze, devono intendersi:
‒ per “traumi fisici o psichici invalidanti riportati in attività operative e/o addestrative”, le sole lesioni e le infermità riportate in servizio o in operazioni e riconosciute dipendenti da causa di servizio di cui alla Tabella “A” del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
‒ per “venticinque anni di servizio effettivo”, il periodo temporale – anche non continuativo – svolto esclusivamente nelle Forze Armate, escludendo dal computo quello svolto presso qualsiasi altra Amministrazione;
‒ per “valutazione non inferiore a “eccellente””, quella desunta dalle sole schede valutative; qualora la documentazione caratteristica dell’istante, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di presentazione, sia priva di schede valutative, la verifica del requisito dovrà essere effettuata a ritroso fino al reperimento del primo documento utile;
‒ per partecipazione “ad almeno una operazione condotta al di fuori del territorio nazionale”, unicamente in caso di effettiva dislocazione in territorio non nazionale o al di fuori delle acque territoriali, nei termini e fatte salve le esclusioni di cui all’art. 3 del decreto.
3. MEDAGLIE AL MERITO DI “VETERANO DELLA DIFESA” E DI “VETERANO DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI”
Il decreto, all’art. 3, istituisce la Medaglia al merito di “Veterano della Difesa” e la Medaglia al merito di “Veterano delle missioni internazionali”, da conferirsi al personale insignito dei rispettivi titoli onorifici di cui al precedente para. 2.; il personale già in possesso del titolo onorifico di “Veterano della Difesa”, che raggiunga successivamente i requisiti per la concessione del titolo onorifico di “Veterano delle missioni internazionali”, ai sensi dell’art. 4, co. 3 del decreto, è autorizzato a fregiarsi della relativa medaglia al merito senza dover presentare nuova istanza di concessione, previo intervento del comandante di corpo con proprio atto interno
4. UNITÀ ORGANIZZATIVE PREPOSTE ALL’ISTRUTTORIA E ALLA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI
Ai fini dell’applicazione dell’art. 5 del decreto sono da intendersi:
1) EDRC istruttori (Livello 3):
‒ per il personale militare in servizio, con esclusione di quello indicato al successivo alinea, l’EDRC di appartenenza;
‒ per il personale militare in servizio nell’Arma dei Carabinieri impiegato “fuori corpo” per esigenze specifiche, l’EDRC dell’Arma dei Carabinieri che lo amministra;
‒ per il personale militare in congedo di Esercito, Marina Militare e Aeronautica Militare, l’Ente documentale territoriale di Forza Armata previsto dal rispettivo ordinamento;
‒ per il personale militare in congedo dell’Arma dei Carabinieri, l’ultimo EDRC di appartenenza;
2) Vertici d’Area/Alti Comandi (Livello 2): i VV.A./AA.CC. indicati in Allegato “C”;
3) Autorità convalidante (Livello 1): Unità Organizzative uniche designate a livello di Vertice, per il personale militare dell’Area Tecnico-Operativa, dai singoli SS.MM./C.do Gen. CC e, per il personale militare dell’Area Tecnico-Amministrativa, dagli Uffici di diretta collaborazione/Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti, incaricate della corrispondenza in entrata/uscita con la Direzione Generale per il Personale Militare (di seguito PERSOMIL), responsabile dell’adozione dei provvedimenti.
5. MODALITÀ PER L’ISTRUZIONE DEI PROCEDIMENTI (FLUSSO ASCENDENTE)
a. Con la sola esclusione dei procedimenti del personale deceduto in servizio o in operazioni di cui all’art. 3, co. 4 del decreto, la cui trattazione è rinviata al successivo para. 7., le istruttorie di concessione possono essere avviate unicamente su istanza di parte. Gli interessati dovranno produrre ai propri EDRC istruttori (Livello 3):
‒ istanza di concessione in carta semplice, redigendo e sottoscrivendo, nell’apposito spazio riservato, il modello in Annesso 2;
‒ dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante l’assenza di condanne in via definitiva per delitto non colposo laddove non sia intervenuto alcun vaglio disciplinare (per le quali non sia intervenuta riabilitazione o estinzione), su modello in Annesso 3;
‒ informativa sul trattamento dei dati personali, redigendo e sottoscrivendo, negli appositi spazi, il modello in Annesso 4.
b. Ricevute le istanze, gli EDRC istruttori:
‒ verificano la correttezza della documentazione presentata, con particolare riguardo alle indicazioni su grado posseduto all’atto dell’istanza, dati anagrafici e indicazione del codice fiscale dell’istante, e la assumono a protocollo;
‒ accertano e attestano, nell’apposito spazio riservato sul modello in Annesso 2, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui al precedente para. 2., con la sola esclusione dell’assenza di condanne in via definitiva per delitto non colposo, laddove non sia intervenuto alcun vaglio disciplinare (per le quali non sia intervenuta riabilitazione o estinzione) in quanto autocertificata dall’istante nel modello Annesso 3 (i titolari degli EDRC istruttori sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni);
‒ rigettano, con notifica all’interessato, le istanze non conformi alle condizioni e ai requisiti per la concessione stabiliti dal decreto, o incomplete, trattenendo agli atti la corrispondente relata;
‒ predispongono e sottoscrivono gli elenchi degli istanti aventi titolo, separati per Forza Armata, ordinandoli secondo le priorità indicate in Allegato “D” e li inoltrano ai VV.A./AA.CC. (Livello 2), trattenendo agli atti la restante documentazione.
c. Ricevuti gli elenchi degli istanti aventi titolo, i VV.A./AA.CC.:
‒ verificano l’esattezza degli stessi e restituiscono agli EDRC istruttori, per il perfezionamento, gli elenchi contenenti dati errati o incongruenti;
‒ raggruppano secondo l’ordine cronologico di afflusso gli elenchi pervenuti, componendo elenchi cumulativi separati per Forza Armata e distinti per le due tipologie di concessioni, nel limite numerico massimo stabilito dalle rispettive Autorità di Vertice e, comunque, non eccedente i 500 nominativi per elenco e li inoltrano all’Autorità convalidante (Livello 1), trattenendo agli atti la restante documentazione;
‒ effettuano i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 71 del citato d.P.R. 445/2000 e segnalano le relative violazioni all’Autorità convalidante per l’inoltro a PERSOMIL, nonché agli EDRC istruttori per i conseguenti provvedimenti di p.g. a cura dei rispettivi comandanti di corpo.
d. Ricevuti gli elenchi cumulativi dai VV.A/AA.CC., l’Autorità convalidante:
‒ verifica che i relativi numerici complessivi non abbiano superato i contingenti massimi annui di pertinenza stabiliti al successivo para. 11., e comunica ai VV.A./AA.CC. le eventuali rimodulazioni operate, per il successivo inserimento dei soprannumero esclusi nel primo elenco utile dell’anno successivo;
‒ raggruppa gli elenchi in specchi unici di convalida distinti per tipologia di riconoscimento e separati per Forza Armata, come da fac-simile in Annesso 5 in formato .xls/.xlsx e sottoscritti in formato .pdf, inoltrando entrambi i formati a PERSOMIL (per motivi di flusso documentale e capacità di instradamento dei sistemi in interoperabilità, gli inoltri dovranno essere effettuati con cadenza compresa tra i 10 e i 20 giorni lavorativi e non eccedere complessivamente i 500 nominativi per specchio), trattenendo agli atti la restante documentazione.
e. Ricevuti gli specchi unici di convalida, l’Unità Organizzativa di PERSOMIL competente alla trattazione:
‒ predispone gli atti amministrativi di concessione e li sottopone alla firma dell’Autorità concedente;
‒ effettua il monitoraggio del totale complessivo dei nominativi degli insigniti della Forza Armata nell’anno solare, e preavvisa la corrispondente Autorità convalidante in prossimità del raggiungimento del contingente numerico massimo previsto al successivo para. 11;
‒ comunica all’Autorità convalidante eventuali sopravvenute eccedenze su detto contingente, per le inclusioni nel primo specchio utile dell’anno successivo.
In Allegato “E” viene riportato schema esemplificativo del flusso
6. CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI (FLUSSO DISCENDENTE)
a. Adottati i provvedimenti di concessione, l’Unità Organizzativa di PERSOMIL competente alla trattazione trasmette all’Autorità convalidante (Livello 1) le attestazioni di concessione (diplomi) per la successiva diramazione (i diplomi vengono inoltrati esclusivamente in formato digitale e in interoperabilità).
b. Ricevute le attestazioni da PERSOMIL, l’Autorità convalidante:
‒ le trasmette suddivise ai VV.A./AA.CC. (Livello 2) come da elenchi cumulativi ad essa pervenuti;
‒ comunica a PERSOMIL eventuali errori materiali e/o refusi nella redazione delle attestazioni per le necessarie rettifiche.
c. Ricevute le attestazioni dall’Autorità convalidante, i VV.A./AA.CC.:
‒ le trasmettono suddivise agli EDRC istruttori (Livello 3) come da elenchi degli istanti aventi titolo a loro pervenuti;
‒ comunicano all’Autorità convalidante eventuali errori materiali e/o refusi nella redazione delle attestazioni per le necessarie richieste di rettifica a PERSOMIL.
d. Ricevute le attestazioni dai VV.A./AA.CC., gli EDRC istruttori:
‒ le conferiscono ai singoli insigniti, trattenendo agli atti le corrispondenti relate di notifica;
‒ trascrivono nella documentazione matricolare dei singoli insigniti l’avvenuta concessione, con esclusione del personale della Marina Militare, per le cui modalità si fa rinvio al successivo para. 11.;
‒ comunicano ai VV.A./AA.CC. eventuali errori materiali e/o refusi nella redazione delle attestazioni per le necessarie richieste di rettifica a PERSOMIL;
‒ comunicano al “Centro Veterani della Difesa” i nominativi degli insigniti ex art. 1, co. 1, lett. a) del decreto.
In Allegato “F” viene riportato schema esemplificativo del flusso.
7. CONCESSIONI AL PERSONALE MILITARE DECEDUTO IN SERVIZIO O IN OPERAZIONI
a. Il procedimento per la concessione del riconoscimento è istruito d’ufficio dall’ultimo EDRC di appartenenza del Caduto, che ha la responsabilità dei sotto richiamati adempimenti:
‒ verifica dell’esistenza di eventuali congiunti superstiti, aventi causa secondo il seguente ordine di precedenza:
coniuge superstite, nei confronti del quale non è stata pronunciata sentenza di separazione con addebito;
primogenito tra i figli e le figlie;
più anziano tra i genitori;
maggiore tra i fratelli e le sorelle. In mancanza di detti congiunti superstiti, non si dà luogo a istruttoria;
‒ acquisizione, dal congiunto superstite avente causa individuato, di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, unitamente all’informativa sul trattamento dei dati personali (Annesso 4) e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 445/2000 (esempio in Annesso 6), nella quale siano comprovati:
rapporto di parentela con il dante causa;
inesistenza di altri congiunti superstiti che precedano il dichiarante nell’ordine di attribuzione di cui al precedente alinea;
per i coniugi superstiti, assenza di sentenza di separazione con addebito dal dante causa
b. Acquisita la sopraindicata documentazione e verificata la sussistenza delle condizioni per la concessione di cui al decreto, l’EDRC provvede a inserire il nominativo del dante causa nel primo elenco utile – collocandolo in testa al medesimo – da inoltrarsi con le stesse modalità di cui al precedente para. 5.; il procedimento seguirà quindi il medesimo flusso di cui ai precedenti para. 5. e 6.
Considerate le caratteristiche proprie del procedimento in questione, nonché la sua peculiare delicatezza, gli EDRC di ultima appartenenza del Caduto sono tenuti al suo avvio unicamente qualora sia accertata la sussistenza di almeno una delle condizioni per la concessione stabilite dal decreto e, comunque, non oltre sei mesi dalla data dell’evento che ha motivato l’istruttoria.
8. ISTANZE PER LA CONCESSIONE AI CONGIUNTI SUPERSTITI DEL PERSONALE MILITARE DECEDUTO SUCCESSIVAMENTE AL COLLOCAMENTO IN CONGEDO
a. Hanno facoltà di avanzare istanza di concessione di uno dei riconoscimenti di cui al decreto, qualora non già conferito e nel medesimo ordine di priorità stabilito al precedente para. 7., i congiunti superstiti del personale militare deceduto successivamente al collocamento in congedo, sempreché il dante causa sia in possesso di una delle condizioni previste.
b. L’istanza di concessione, su modello in Annesso 7, va presentata dagli interessati aventi causa, unitamente all’informativa sul trattamento dei dati personali (Annesso 4) e alla dichiarazione sostitutiva (Annesso 6), all’Ente documentale territoriale della Forza Armata di cui al precedente para. 4., competente per luogo di nascita o fatto di ultima residenza del dante causa ovvero all’ultimo EDRC di appartenenza per il personale militare in congedo dell’Arma dei Carabinieri, che provvede ai medesimi adempimenti prescritti al precedente para. 7. Al riguardo, è opportuno precisare che la concessione, ancorché destinata ai congiunti superstiti, è unica, pertanto il sopraindicato ordine di precedenza è da ritenersi assolutamente inderogabile, e non potranno quindi essere presentate più di una istanza per la concessione alla memoria del medesimo dante causa.
c. L’Ente documentale territoriale ovvero l’ultimo EDRC di appartenenza per il personale militare in congedo dell’Arma dei Carabinieri che riceve l’istanza istruisce il procedimento secondo le modalità indicate al precedente para. 7., inserendo il nominativo del dante causa nel primo elenco utile, secondo l’ordine di priorità previsto nel richiamato Allegato “D”; il procedimento seguirà quindi il medesimo flusso di cui ai precedenti para. 5. e 6.
9. PERDITE, INCAPACITÀ AL CONSEGUIMENTO, REVOCHE, ANNULLAMENTI E RIPRISTINI DELLE CONCESSIONI
a. Incorre di diritto nella perdita del riconoscimento concesso, il personale militare che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 1425 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.), ai sensi dell’art. 5, co. 2 del decreto. Le UU.OO. responsabili di cui al precedente para. 4., a qualsiasi livello, avranno cura di inoltrare sollecitamente alla rispettiva Autorità convalidante (Livello 1), corredandola della relativa documentazione probatoria, apposita comunicazione in tal senso, per le conseguenti determinazioni a cura di PERSOMIL. Ai fini della decorrenza della perdita, trova applicazione il successivo art. 1429.
b. Qualora l’incapacità al conseguimento di cui al citato art. 1425 sopraggiunga antecedentemente all’avvio dell’istruttoria, gli EDRC istruttori avranno cura di notificare il rigetto dell’istanza di concessione agli interessati per inammissibilità, trattenendo agli atti la corrispondente relata.
c. In caso detta incapacità si appalesi in una qualsiasi delle fasi di flusso successive all’avvio del procedimento, ma non ancora giunte all’atto dell’inoltro a PERSOMIL a cura dell’Autorità convalidante, le UU.OO. responsabili di cui al precedente para. 4., presso cui l’istruttoria è in trattazione, avranno cura di comunicarne l’improcedibilità sul medesimo tramite, in senso discendente, fino agli EDRC istruttori, che la notificheranno agli interessati, trattenendo agli atti la corrispondente relata.
d. Se l’incapacità al conseguimento dovesse essere portata a conoscenza dell’U.O. di PERSOMIL competente alla trattazione, all’atto o successivamente all’assunzione a protocollo degli specchi unici trasmessigli dall’Autorità convalidante, questa provvederà:
‒ in caso di concessione non ancora sancita, a comunicarne all’Autorità convalidante la presa d’atto e a escludere dalla relativa determinazione di concessione i nominativi segnalati; alla ricezione della presa d’atto, l’Autorità convalidante procederà come da precedente sottopara. c.;
‒ in caso di concessione già sancita, a predisporre apposita determinazione di annullamento parziale o di rettifica riguardante i nominativi segnalati, comunicandone la relativa adozione all’Autorità convalidante, per i medesimi adempimenti di cui sopra, a cui si aggiunge la segnalazione al “Centro Veterani della Difesa” laddove la sopraggiunta incapacità/perdita dei requisiti riguardi nominativi insigniti ex art. 1, co. 1, lett. a) del decreto già comunicati al predetto Centro.
e. Qualora, infine, dovesse essere comprovata, solo successivamente alla concessione, l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1 del decreto, già ricorrente all’atto dell’avvio del procedimento, ma a suo tempo non a conoscenza delle UU.OO. responsabili, queste procederanno ai medesimi adempimenti previsti in caso di perdita di cui al precedente sottopara. a., per le valutazioni e l’adozione degli eventuali provvedimenti di revoca a cura di PERSOMIL.
f. Ai sensi dell’art. 1430 del citato d.lgs. 66/2010, la riabilitazione del condannato e l’estinzione del delitto, il riacquisto della cittadinanza, o la reintegrazione nel grado, comportano il ripristino del riconoscimento e la capacità a conseguirlo.
10. ATTESTAZIONI SOSTITUTIVE DEI DIPLOMI ORIGINALI DI CONCESSIONE
a. Essendo i diplomi di concessione conferiti in formato digitale, non si dà luogo a rilascio, a qualsiasi titolo, di dichiarazioni di avvenuto conferimento, né di altre attestazioni sostitutive dei medesimi.
b. Qualora intervengano esigenze d’ufficio che comportino la necessità di acquisire o verificare i dati relativi alle concessioni altrimenti non disponibili, gli EDRC istanti ne avanzeranno richiesta, per lo stesso tramite previsto sui procedimenti di concessione, a PERSOMIL, che fornirà i necessari riscontri unicamente tramite semplice comunicazione in interoperabilità, la quale costituisce elemento di comprovazione amministrativa ai successivi fini d’ufficio.
11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
a. In sede di prima applicazione, e comunque fino al 31 dicembre 2025, al fine di poter prioritariamente insignire coloro i quali hanno servito onorevolmente le Istituzioni con il più alto tributo di sofferenze e il maggior valore, gli EDRC istruttori invieranno agli VV.A./AA.CC. unicamente gli elenchi relativi al personale:
‒ deceduto in servizio o in operazioni di cui al precedente para. 7.;
‒ che ha riportato traumi fisici o psichici invalidanti in attività operative e/o addestrative in Patria o all’estero di cui all’art. 1, co. 1, lett. a) del decreto;
‒ decorato al valor militare di cui all’art. 1, co. 1, lett. b) del decreto.
b. In sede di prima applicazione, e comunque fino a ulteriori disposizioni, i contingenti massimi annui complessivi stabiliti per le Autorità convalidanti (Livello 1) sono i seguenti:
‒ Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro della Difesa (per sé e le Articolazioni alle dipendenze, escluso il personale dell’Arma dei Carabinieri): 100 nominativi;
‒ Stato Maggiore della Difesa (per sé e gli Enti, Comandi e Uffici Generali alle dipendenze del Capo e del Sottocapo di Stato Maggiore, escluso il personale dell’Arma dei Carabinieri): 300 nominativi;
‒ Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti (per sé e le Aree Organizzative alle dipendenze, escluso il personale dell’Arma dei Carabinieri): 300 nominativi; ‒
Esercito (per il personale militare della Forza Armata non dipendente dagli Organismi di cui ai primi tre alinea): 10.000 nominativi;
‒ Marina Militare (per il personale militare della Forza Armata, incluso il Corpo delle Capitanerie di Porto, non dipendente dagli Organismi di cui ai primi tre alinea): 5.000 nominativi;
‒ Aeronautica Militare (per il personale militare della Forza Armata non dipendente dagli Organismi di cui ai primi tre alinea): 5.000 nominativi;
‒ Arma dei Carabinieri (per tutto il personale militare della Forza Armata): 10.000 nominativi.
Eventuali deroghe ai predetti contingenti verranno autorizzate da PERSOMIL, su richiesta dell’Autorità convalidante, solo per i procedimenti riferiti al personale deceduto in servizio o in operazioni di cui al precedente para. 7.
c. In sede di prima applicazione, e comunque fino a ulteriori disposizioni, per quanto attiene al personale della Marina Militare, l’U.O. di PERSOMIL competente alla trattazione, adottati i provvedimenti di concessione, perdita, revoca, annullamento o ripristino, trasmette appositi elenchi dei relativi destinatari alla competente articolazione dello Stato Maggiore della Marina, per il successivo caricamento massivo nei sistemi autoritativi del personale della Marina Militare (SIMPERS).
d. In sede di prima applicazione, e comunque fino ad avvenute integrazioni all’art. 1041 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (T.U.O.M.), il termine per l’adozione dei provvedimenti di concessione dei riconoscimenti istituiti dal decreto, è stabilito in giorni centoottanta dalla data di assunzione al protocollo dell’AOO di PERSOMIL degli specchi unici di convalida debitamente perfezionati.
Per visualizzare la CIRCOLARE integrale ed i relativi ALLEGATI clicca QUI
FONTE MINISTERO DELLA DIFESA