Riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti. Ecco le cifre e i requisiti per ottenerli

Il decreto pubblicato ieri in G.U. definisce gli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti effettuati a decorrere dalla sua entrata in vigore e sino al 31 dicembre 2022 e nel corso di ciascuna delle annualita’ 2023 e 2024.

E’ rivolto alle persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria,  entro il 31 dicembre 2022 per le risorse relative all’annualita’ 2022, e nel corso di ciascuna delle annualita’ 2023 e 2024 relativamente alle risorse di ciascuna di dette annualita’, ed immatricolano in Italia i seguenti veicoli:

 a) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 ) per chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 3.000 e di ulteriori euro 2.000 se e’ contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5;

b) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 ) per chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 2.000 e di ulteriori euro 2.000 se e’ contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5;

c) per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica (CO2 ) per chilometro (Km), con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa, un contributo di euro 2.000 se e’ contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5;

d) per i veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, nuovi di fabbrica, non oggetto di incentivazione ai sensi della lettera e), omologati in una classe non inferiore ad Euro 5, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno il 5 per cento del prezzo di acquisto, un contributo del 40 per cento del medesimo prezzo d’acquisto, fino ad un massimo di euro 2.500 se e’ contestualmente rottamato un veicolo di categoria euro 0, 1, 2, o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 76 del 2 aprile 2011;

e) per i veicoli elettrici nuovi di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e’ riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro.

Il contributo di cui al primo periodo e’ pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 di cui si e’ proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente;

f) per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2, nuovi di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica, con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 4, e’ riconosciuto un contributo di 4.000 euro per i veicoli N1 fino a 1,5 tonnellate; un contributo di 6.000 euro per i veicoli N1 superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate; un contributo di 12.000 euro per i veicoli N2 superiori a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate; e’ riconosciuto un contributo di 14.000 euro per i veicoli N2 superiori a 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate.

I contributi di cui alla presente lettera sono concessi in favore di piccole e medie imprese, ivi comprese le persone giuridiche, esercenti attivita’ di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi. 

I contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), nel rispetto delle disposizioni finanziarie di cui all’art. 3, sono concessi anche alle persone giuridiche se i veicoli acquistati sono impiegati in car sharing con finalita’ commerciali e se tale impiego, nonche’ la proprieta’ in capo al soggetto beneficiario del contributo, siano mantenute per almeno ventiquattro mesi.

I contributi di cui al comma 1 in favore delle persone fisiche sono riconosciuti per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprieta’ deve essere mantenuta per almeno dodici mesi. 

Per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 1, sia in favore delle persone fisiche sia in favore delle persone giuridiche ai sensi del comma 2, il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

Ai fini dell’attuazione del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 82 del 6 aprile 2019, e di cui ai commi da 1033 a 1038 e da 1058 a 1062, dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018 e al comma 656, secondo periodo, dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

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