29 gennaio 2025 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo
Le disposizioni in materia contrattuale prevedono che “i benefici economici risultanti dall’applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio”
Pertanto, il personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione durante il periodo di vigenza contrattuale del triennio 2022/2024 (ovvero dal 02/01/2022 al 01/01/2025 – ultimo giorno di servizio 31/12/2024), ha diritto alla riliquidazione dei propri trattamenti di quiescenza a ogni singola decorrenza degli aumenti. Invece, ai fini del Trattamento di Fine Servizio e dell’Indennità Supplementare della Cassa di Previdenza delle Forze Armate sono valutabili esclusivamente gli incrementi maturati alla data di cessazione dal servizio.
Semplificando, il procedimento di riliquidazione avverrà come segue:
Personale cessato nel 2022
con decorrenza dalla data di cessazione: riliquidazione della Pensione, del Tfs e della Cassa sulla base dell’aumento previsto dal 2022;
con decorrenza dal 1 gennaio 2023: riliquidazione della Pensione sulla base dell’aumento previsto dal 2023; in realtà, non avendo il contratto previsto per il 2022 e 2023 aumenti o meglio solo incrementi pari all’indennità di vacanza contrattuale già in godimento al momento della cessazione, beneficerà solo di quanto segue:
con decorrenza dal 1 gennaio 2024: riliquidazione della Pensione sulla base dell’aumento previsto dal 2024;
Personale cessato nel 2023
con decorrenza dalla data di cessazione:
riliquidazione della Pensione, del Tfs e della Cassa sulla base dell’aumento previsto dal 2023;
Anche in questo caso, non avendo il contratto previsto aumenti per il 2023 o meglio solo un incremento pari all’indennità di vacanza contrattuale già in godimento al momento della cessazione, beneficerà solo di quanto segue:
con decorrenza dal 1 gennaio 2024: riliquidazione della Pensione sulla base dell’aumento previsto dal 2024;
Personale cessato nel 2024
con decorrenza dalla data di cessazione: riliquidazione della Pensione, del Tfs e della Cassa sulla base dell’aumento previsto dal 2024;
Seguono specchi di riliquidazione di un 1° Lgt. in congedo con 40 anni effettivi dal 1/10/2022 e di un Lgt. cessato per limite di età il 10/12/2024, entrambi con opzione per il moltiplicatore.
Infine, è opportuno sottolineare che una parte del personale in congedo nel 2024, di massima prima del 01/06/2024, avrà un conguaglio negativo derivante dalla differenza di quanto percepito e quanto dovuto per aumento contrattuale. Lo specchio a seguire mostra il conguaglio di un 1° Lgt. in congedo dal 1 aprile 2024.