In una decisione molto attesa, lo scorso 13 novembre 2025, con la Sentenza n. 167/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato che il meccanismo di “raffreddamento” della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici — previsto dall’articolo 1, comma 309, della legge di bilancio per il 2023 — non assume natura di prelievo tributario.
Cosa stabilisce la norma oggetto della pronuncia
La disposizione impugnata introduce, per i trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il minimo contributivo, una rivalutazione automatica ridotta rispetto al regime ordinario.
In sostanza: per alcune fasce previdenziali, la perequazione inflazionistica è “raffreddata” rispetto al pieno adeguamento tradizionale.
La questione sollevata
Una sezione giurisdizionale aveva rimesso alla Corte la questione di legittimità costituzionale della norma, in relazione ai principi di uguaglianza, ragionevolezza e di eguaglianza tributaria previsti dagli articoli costituzionali 3 e 53.
In particolare, si sosteneva che la fascia superiore di trattamento pensionistico fosse soggetta a una “deduzione” che avrebbe potuto configurarsi come un prelievo tributario.
Motivazione della decisione
La Corte ha ritenuto non fondate le questioni sollevate, con le seguenti argomentazioni principali:
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L’intervento non comporta una decurtazione del patrimonio del beneficiario né una misura che abbia l’effetto tipico di un tributo (come l’incremento di risorse destinato al finanziamento di spese pubbliche).
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Pur trattandosi di una rivalutazione ridotta rispetto al modello ordinario, l’importo del trattamento pensionistico viene comunque incrementato.
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La norma ha come scopo prevalente un risparmio sulla spesa pensionistica, e non l’obiettivo principale di raccogliere risorse mediante tributi.
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Il principio della temporaneità, indicato per altre misure a carattere solidaristico nei confronti di pensionati con elevati trattamenti, non è automaticamente applicabile alle misure di “raffreddamento” dell’adeguamento inflazionistico.
Implicazioni pratiche
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I pensionati soggetti al meccanismo di perequazione ridotta non possono rivendicare che la misura venga qualificata come tributo.
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Tuttavia, la Corte raccomanda al legislatore maggiore prudenza in futuro: in particolare, nel modificare il regime ordinario di rivalutazione automatica, occorre tenere conto degli effetti sulle famiglie e calibrare diversamente l’intervento in relazione ai soggetti soggetti a sistema contributivo.
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Il riferimento alla distinzione tra sistema retributivo e sistema contributivo viene ribadito: per quest’ultimo, la proporzionalità e la trasparenza dei meccanismi sono ancora più rilevanti.
Perché è importante
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Dà certezza giuridica sulla qualificazione della misura: non è tributo, ma intervento di politica previdenziale.
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Tiene aperta la possibilità per il legislatore di intervenire in materia di rivalutazione, purché rispettando principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità.
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Può avere riflessi sul contenzioso previdenziale: chi contestava la natura tributaria della misura vedrà ridursi le ragioni di azione su tale fronte.
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Rientra nell’ambito dei risparmi di spesa pubblica e delle politiche del bilancio dello Stato: nel contesto dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023, le misure previdenziali assumono rilievo non solo per i beneficiari, ma anche per la sostenibilità della finanza pubblica.
Conclusione
La sentenza della Corte Costituzionale n. 167 del 13 novembre 2025 mette un punto fermo sulla natura del “raffreddamento” della rivalutazione pensionistica: non è un tributo, ma deve essere amministrato con prudenza dal legislatore, nell’equilibrio tra sostenibilità finanziaria e tutela dei trattamenti previdenziali.