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Presunzione di innocenza. Ecco cosa è cambiato

Nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri dello scorso 5 agosto 2021, sono state adottate alcune misure di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo

Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 aprile 2021, nr. 53 (Ministro della giustizia)

Durante la celebrazione delle udienze, si richiede una valutazione, caso per caso, della necessità di ricorrere all’uso delle manette e della presenza di imputati all’interno delle gabbie.

In stretta attuazione della direttiva, si estende a tutte le pubbliche autorità il divieto di indicare come “colpevole” la persona indagata o imputata, fino a sentenza definitiva. Rispetto alla diffusione di informazioni su indagini in corso, in recepimento di prassi già adottate da più uffici giudiziari, il Procuratore capo potrà ricorre a comunicati stampa e, per casi di particolare rilevanza, a conferenze stampa. È fatto divieto assegnare alle operazioni giudiziarie titoli lesivi della presunzione di innocenza.

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