Percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni

La proposta di legge in esame, nel testo emendato dalla Commissione difesa, disciplina le modalità per L’avvio di un progetto sperimentale finalizzato a valutare la possibilità di svolgere percorsi formativi in ambito militare rivolti a cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 22 anni.

Per progetto sperimentale di formazione in ambito militare s’intende un progetto, di durata semestrale e non retribuito, fatti salvi i riconoscimenti previsti dall’articolo 5 della medesima proposta di legge, rivolto a cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, articolato proporzionalmente:



a) in corsi di studio in modalità e-learning;
b) permanenza presso le strutture formative, operative e addestrative delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri, equamente individuate su tutto il territorio nazionale dal Capo di Stato maggiore della Difesa ai sensi dell’articolo 3, comprese le scuole e le accademie militari;
c) in forme di apprendimento pratico, che consentano, ove possibile e nei limiti delle risorse di cui all’articolo 6, il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) comprensione del valore civico della difesa della patria sancito dall’articolo 52 della Costituzione quale sacro dovere di ogni cittadino;
b) cognizione degli alti valori connessi alla difesa delle istituzioni democratiche del Paese attraverso lo strumento militare in Italia e all’estero;
c) approfondimento dei princìpi fondamentali che regolano l’ordinamento militare e la specificità dello status militare in ragione dei peculiari compiti assegnati al relativo personale e degli obblighi imposti per il loro assolvimento;
d) conoscenza, in maniera diversificata a seconda dell’età e del grado di istruzione dei partecipanti, delle principali minacce alla sicurezza interna e internazionale, anche attraverso la partecipazione a seminari di studio con la partecipazione dei rappresentanti degli organismi facenti parte del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124;
e) studio dell’architettura istituzionale preposta alla protezione cibernetica nazionale, con particolare riferimento ai ruoli e alle competenze dei soggetti incaricati di garantire l’autenticità, l’integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati e dei servizi che gravitano nello spazio cibernetico. In tale ambito deve essere acquisita una conoscenza approfondita del tema relativo all’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’ambito delle Forze armate e al conseguente sviluppo di adeguati sistemi di difesa cibernetica, con particolare riferimento alle attività del Comando interforze per le operazioni cibernetiche.

Al fine di assicurare un elevato grado di conoscenza della minaccia cibernetica deve essere altresì valutata la possibilità di:
1) organizzare presso il Comando C4 difesa simulazioni di possibili attacchi cibernetici coinvolgendo a tale fine personale dei Computer Emergency Response Team dello Stato maggiore della difesa, dell’Esercito, della Marina militare, dell’Aeronautica, dell’Arma dei Carabinieri e della Scuola Telecomunicazioni Forze armate di Chiavari;
2) assistere alle esercitazioni organizzate dal Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence dell’Alleanza Atlantica fina articolazioni del sistema produttivo nazionale e l’eccellenza del comparto industriale connesso ai settori della difesa e della sicurezza.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 spetta al Presidente del Centro alti studi per la difesa (CASD), sentiti i direttori del Centro militare di studi strategici, delle scuole e delle accademie militari, del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall’Agenzia informazioni e sicurezza interna, presentare al Capo di Stato maggiore della difesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, uno studio concernente la possibilità di avviare il richiamato progetto sperimentale di formazione in ambito militare.

A sua volta il Capo di Stato maggiore della difesa, esaminato lo studio presentato dal Presidente del Centro alti studi per la difesa ai sensi dell’articolo 2, sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, individua le strutture operative, formative e addestrative, comprese le scuole e le accademie militari dell’amministrazione della difesa, equamente distribuite sull’intero territorio nazionale, da utilizzare per la realizzazione del progetto sperimentale e definisce un progetto formativo non retribuito, di durata semestrale, a carattere sperimentale da avviare e concludere nel 2020.

Al termine del primo progetto formativo a carattere sperimentale è facoltà dell’Amministrazione della difesa di svolgere nel 2021 un secondo ciclo di sperimentazione semestrale, rivolto ai candidati risultati idonei alla
precedente selezione svolta, senza nuove spese a carico del bilancio della Difesa, sulla base dei criteri di ammissione definiti con apposito decreto del Ministro della Difesa (art.3).



Al termine dello svolgimento del progetto sperimentale di formazione in ambito militare l’amministrazione della difesa sarà tenuta a rilasciare un attestato che certifichi l’esito positivo del percorso formativo svolto. L’attestato potrà essere utilizzato, all’atto della collocazione sul mercato del lavoro, quale titolo attestante le specifiche esperienze maturate e costituirà, inoltre, titolo valutabile ai fini della nomina ad ufficiale di complemento.

Lo svolgimento con esito positivo del progetto sperimentale di formazione in ambito militare consentirà, inoltre, l’acquisizione di crediti formativi universitari ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nei termini stabiliti con apposita circolare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le più adeguate forme di valorizzazione del progetto sperimentale di formazione svolto ai sensi della presente legge negli ambiti di competenza dell’Amministrazione della difesa.
Si prevede, infine (art.6), che al termine dello svolgimento del progetto sperimentale il Governo presenti al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti e sulla possibilità di svolgere, in via permanente, percorsi
formativi aventi le medesime finalità della legge. In tale occasione il Governo potrà indicare eventuali iniziative di carattere legislativo necessarie per la valorizzazione di futuri corsi e sul rilascio di attestati e  certificazioni connessi al positivo completamento dei percorsi formativi.

L’articolo 7 reca la norma di copertura finanziaria del provvedimento.
Relazioni allegate o richieste Trattandosi di una proposta di legge di iniziativa parlamentare alla medesima è allegata la sola relazione
illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
Il provvedimento in esame è relativo a fattispecie riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. In particolare, il comma 2, lettera d) di tale articolo attribuisce, tral’altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di difesa e Forze armate. Assume inoltre rilievo, in particolare con riferimento alle finalità della proposta di legge e al riconoscimento di crediti formativi in ambito universitario, la materia norme generali sull’istruzione, anch’essa di esclusiva competenza statale (art. 117, secondo comma, lettera n).

Si ricorda, al riguardo, che la sentenza n. 200/2009 ha ricondotto alla materia “norme generali dell’istruzione”, tra le altre cose, anche la definizione generale dei “percorsi” tra istruzione e formazione. Rispetto degli altri princìpi costituzionali
Il provvedimento prevede che l’accesso al progetto sperimentale di formazione sia consentito ai cittadini italiani (si vedano, in particolare, gli articoli 1 e 4).

Ai fini di una valutazione sotto questo profilo della disposizione, si ricorda la complessa natura del progetto sperimentale di formazione oggetto del provvedimento: il testo prevede infatti, da un lato, che la partecipazione al progetto consenta l’acquisizione di crediti formativi universitari (art. 5, co. 3) e, dall’altro lato, l’accesso e la permanenza, nell’ambito del progetto di formazione, presso strutture formative, operative e addestrative delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri (art. 2. co. 2), nonché la previsione che l’attestazione dello svolgimento con esito positivo del percorso formativo costituisca titolo valutabile ai fini della nomina ad ufficiale di complemento (art. 5, co. 3; l’accesso alle forze armate è riservato ai soli cittadini italiani-

Si ricorda anche, per completezza, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 119 del 2015 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma (art. 3, co. 1, del decreto legislativo n. 77 del 2002) che escludeva gli stranieri legalmente residenti in Italia dall’accesso al servizio civile nazionale. Nella sentenza la Corte ha ricordato che il servizio civile si qualifica come “come istituto a carattere volontario, al quale si accede per pubblico concorso.

L’ammissione al servizio civile consente oggi di realizzare i doveri inderogabili di solidarietà e di rendersi utili alla propria comunità, il che corrisponde, allo stesso tempo, ad un diritto di chi ad essa appartiene.
In realtà, è lo stesso concetto di «difesa della Patria», nell’ambito del quale è stato tradizionalmente collocato l’istituto del servizio civile, ad evidenziare una significativa evoluzione, nel senso dell’apertura a molteplici valori
costituzionali.

Come già affermato da questa Corte, il dovere di difesa della Patria non si risolve soltanto in attività finalizzate a contrastare o prevenire un’aggressione esterna, ma può comprendere anche attività di impegno sociale non armato. Accanto alla difesa militare, che è solo una delle forme di difesa della Patria, può dunque ben collocarsi un’altra forma di difesa, che si traduce nella prestazione di servizi rientranti nella solidarietà e nella cooperazione a livello nazionale ed internazionale (sentenza n. 228 del 2004). In coerenza con tale evoluzione, questa Corte ha già richiamato la necessità di una lettura dell’art. 52 Cost. alla luce dei doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost. (sentenza n. 309 del 2013). L’esclusione dei cittadini stranieri, che risiedono regolarmente in Italia, dalle attività alle quali tali doveri si riconnettono appare di per sé irragionevole. Inoltre, sotto un diverso profilo, l’estensione del servizio civile a finalità di solidarietà sociale, nonché l’inserimento in attività di cooperazione
nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale, concorrono a qualificarlo – oltre che come adempimento di un dovere di solidarietà – anche come un’opportunità di integrazione e di formazione alla
cittadinanza. Come già affermato da questa Corte, l’attività di impegno sociale che la persona è chiamata a svolgere nell’ambito del servizio civile «deve essere ricompresa tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, riconosciuti,
insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 309 del 2013).
CODICE ARTICOLI ( DENTRO PARGRAFO)


Occorre sottolineare, d’altra parte, che il godimento «dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano», è riconosciuto agli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato (art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»).

L’esclusione dei cittadini stranieri dalla possibilità di prestare il servizio civile nazionale, impedendo loro di concorrere a realizzare progetti di utilità sociale
e, di conseguenza, di sviluppare il valore del servizio a favore del bene comune, comporta dunque un’ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e all’integrazione nella comunità di accoglienza.”

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