Pensioni Forze Armate – Ecco la Circolare





Soltanto ieri ( in questo articolo) NSM aveva affrontato la scottante tematica del sistema pensionistico delle Forze Armate italiane. Nel contratto di governo 5 Stelle – Lega infatti, non è in discussione  alcuna agevolazione in tema previdenziale, contrariamente a quanto concordato sulla legge Fornero in ambito civile. Oggi Persomil ha diramato le disposizioni applicative in merito all’adeguamento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici agli incrementi della c.d. speranza di vita per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

Quanto sopra in attuazione di quanto disposto dall’ articolo 12, comma 12-bis del Decreto Legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e attuato con Decreto in data 5 dicembre 2017, con il quale, tra l’altro, è stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 5 mesi;

l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), con circolare n. 62 del 4 aprile 2018 infatti, ha confermato che a decorrere dal 1° gennaio 2019 vi sarà un ulteriore incremento della speranza di vita pari a 5 mesi.

MA QUALI SONO I REQUISITI PER L’ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO?
Fermo restando l’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita pari a 7 mesi (per il triennio 2016 – 2018), sono riportati nella Circolare, i requisiti necessari per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico del personale militare relativamente al biennio 2019 – 2020:

PENSIONI DI ANZIANITA’ (Cessazione anticipata)
A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, il personale militare può cessare anticipatamente dal servizio permanente con diritto al trattamento pensionistico, se in possesso, alternativamente, dei seguenti requisiti:
– anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 58 anni. Il diritto alla corresponsione del relativo trattamento pensionistico si acquisisce con il decorso della c.d. “finestra mobile” pari a 12 mesi;
– anzianità contributiva pari a 41 anni, indipendentemente dall’età anagrafica. Il diritto alla corresponsione del relativo trattamento pensionistico si acquisisce con il decorso della c.d. “finestra mobile” pari a 12 mesi e con l’ulteriore posticipo di 3 mesi, per un totale di 15 mesi;
– massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che la stessa sia stata conseguita entro il 31 dicembre 2011 e in presenza di un’età anagrafica di almeno 54 anni. In questo caso, ai fini della corresponsione del trattamento pensionistico, occorre attendere il decorso della finestra mobile pari a 12 mesi



PENSIONI DI VECCHIAIA (Limiti d’età)
Laddove al raggiungimento del limite di età previsto per il grado e la qualifica di appartenenza sia stato conseguito il requisito contributivo previsto per l’accesso alla pensione di anzianità, come descritto al precedente paragrafo, e sia trascorso anche il periodo di c.d. “finestra mobile”, la cessazione dal servizio avviene dal giorno successivo al raggiungimento di detto limite di età.
Qualora, invece, alla data del raggiungimento del suddetto limite di età, non sia stato maturato il requisito minimo contributivo previsto per la pensione di anzianità, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, il limite di età deve essere ulteriormente incrementato di 5 mesi (da aggiungere ai 7 mesi già previsti per il triennio 2016-2018), per un totale di 12 mesi, rispetto
al limite di età ordinamentale; il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico si acquisirà dopo 12 mesi (“finestra mobile”). Quest’ultima decorrerà dalla data di maturazione dell’anzianità minima contributiva nel caso in cui il militare dovesse raggiungerla dopo il compimento del limite di età, ma prima dei 12 mesi di “aspettativa di vita”.

Laddove, invece, alla data del compimento del limite di età, sia stato maturato il requisito minimo contributivo previsto per le pensioni di anzianità, ma non il periodo di “finestra mobile”, il personale militare, al fine della percezione del relativo trattamento pensionistico, prolungherà il servizio per un periodo pari a un anno o frazione di anno necessaria al completamento della “finestra mobile”. Resta salva, comunque, la facoltà di cessare dal servizio con differimento
dell’accesso al trattamento pensionistico. Clicca QUI per leggere e /o scaricare  tutta la Circolare



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