La Corte di Cassazione ribadisce che nella posizione assicurativa INPS rileva esclusivamente il servizio effettivo e non le maggiorazioni figurative maturate per servizi speciali.
Con la sentenza 26755/2025, la Corte di Cassazione è intervenuta su una questione di particolare interesse per il personale proveniente dalle Forze armate e successivamente transitato nel comparto civile. La Suprema Corte ha confermato che le maggiorazioni contributive riconosciute per servizi speciali svolti in ambito militare non possono essere computate nella posizione assicurativa costituita presso l’INPS qualora il dipendente non abbia maturato il diritto a pensione al momento della cessazione dal servizio.
La decisione si colloca in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e rafforza i principi già affermati dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza contabile.
Il caso trae origine dal ricorso di un controllore di traffico aereo che aveva prestato servizio dapprima presso l’Aeronautica militare e successivamente nel settore civile. L’interessato chiedeva il riconoscimento della maggiorazione di un terzo del servizio prestato, prevista per attività particolarmente gravose, al fine di raggiungere entro il 31 dicembre 1995 la soglia dei diciotto anni di anzianità contributiva necessaria per il trattamento pensionistico.
Secondo la tesi del ricorrente, tali maggiorazioni avrebbero dovuto essere valorizzate anche nella posizione assicurativa costituita presso l’INPS, in seguito al trasferimento dal comparto militare a quello civile.
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente questa impostazione, affermando che la posizione assicurativa INPS costituita ai sensi dell’articolo 124 del DPR n. 1092 del 1973 è commisurata esclusivamente al servizio effettivamente prestato. Il passaggio dal servizio militare al comparto civile, in assenza del diritto a pensione già maturato, determina la nascita di una nuova posizione previdenziale, nella quale non possono confluire benefici contributivi di natura figurativa o convenzionale riconosciuti nel precedente regime.
Un punto centrale della decisione è il richiamo alla sentenza n. 39 del 2018 della Corte costituzionale. In quella occasione, il giudice aveva ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore di ancorare la tutela previdenziale, per chi cessa il servizio senza aver maturato la pensione, al solo servizio effettivo, escludendo il computo delle maggiorazioni figurative. Tale impostazione è stata ritenuta coerente con l’esigenza di bilanciare l’adeguatezza della tutela previdenziale con la sostenibilità complessiva del sistema.
La Corte costituzionale aveva inoltre chiarito che il riconoscimento delle maggiorazioni per servizi speciali assume rilievo solo dopo il conseguimento del diritto a pensione e che le situazioni di chi accede direttamente al trattamento pensionistico non sono assimilabili a quelle di chi cessa anticipatamente dal servizio senza aver maturato i requisiti richiesti.
Nel giudizio di legittimità sono stati respinti anche i motivi di ricorso di natura processuale. La Cassazione ha ribadito i principi in tema di specificità dei motivi di appello e di ricorso per cassazione, sottolineando l’onere della parte di indicare e trascrivere in modo puntuale gli atti e i fatti processuali rilevanti. È stata inoltre esclusa qualsiasi omissione nell’esame di fatti decisivi, compresa la documentazione ministeriale richiamata a sostegno delle domande del ricorrente.
La Suprema Corte ha infine precisato che le maggiorazioni contributive non sono del tutto prive di effetti. Esse conservano rilievo ai fini della liquidazione dell’indennità una tantum prevista dallo stesso articolo 124 del DPR n. 1092 del 1973, confermando così la ragionevolezza del complessivo assetto normativo.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha stabilito che il servizio prestato, ai fini della posizione assicurativa INPS, coincide con il solo servizio effettivo e non con il servizio utile comprensivo delle maggiorazioni figurative. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di giudizio.
La decisione rappresenta un importante punto di riferimento per militari e dipendenti pubblici transitati nel settore civile, nonché per operatori del diritto previdenziale, contribuendo a rafforzare la certezza del diritto in materia di contribuzione figurativa e sistemi pensionistici.
