Pensioni del Comparto Sicurezza Difesa e Soccorso Pubblico: Dal 2023, scommetterei che….

18 febbraio 2022 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

Dopo la pubblicazione dell’articolo sulle ipotesi possibili di una riforma delle pensioni dal 2023, in molti hanno chiesto una mia previsione, pertanto, mi sbilancio anche questa volta nel sostenere che per il personale del comparto

NON CAMBIERA’ SOSTANZIALMENTE NULLA

Questa tesi è suffragata dal fatto che, secondo me, per mettere mani alle pensioni è necessaria una norma organica che si occupi esclusivamente del personale del comparto che non credo possa essere trattata, in modo parziale, all’interno di una riforma che nasce dall’esigenza di introdurre nuove forme di flessibilità in uscita dopo la naturale scadenza di quota 100, da affiancare ad altre forme flessibili come Opzione donna e l’Ape sociale, ma che riguardano solo alcune fasce di lavoratrici e lavoratori.

Inoltre, in particolare, pare che non vi sia la volontà politica in tal senso, come dimostrato dal disegno di legge A.S. n. 2180 che nelle premesse indica che non è ipotizzabile prevedere un innalzamento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia che sarebbe incompatibile con la peculiarità delle funzioni svolte dal personale del compartoe confermato dal fatto che la delega prevista dal comma 18, dell’art. 24, del d.l. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 finalizzata all’armonizzazione del sistema previdenziale del personale del comparto alla riforma “Fornero”, per superare la pensione di anzianità e innalzare i limiti di età per la pensione di vecchiaia, è rimasta inattuata.

Al massimo, avendo la legge di bilancio 2022 introdotto quota 102 come “ponte” in sostituzione di quota 100, la riforma potrebbe interessare tutte quelle forme di uscita, prima del limite di età, in cui la maturazione del diritto derivi dal doppio requisito dell’età anagrafica e dall’anzianità contributiva sotto una certa soglia, quale è quella prevista per il personale del comparto difesa e sicurezza, ai sensi del D. Lgs. n. 165/97, con 58 anni di età e 35 di contributi e con una finestra di 12 mesi.

In sintesi, tale diritto si acquisisce con quota 93 che sarebbe anacronistica in un contesto in cui si parla di nuove forme di flessibilità in uscita con quote maggiori, tipo l’Ape Sociale che, secondo me, potrebbe essere il cardine della riforma estendendola a più categorie di lavoratori possibili.

L’Ape Sociale, per esempio, per una parte del personale scolastico si acquisisce a 63 anni e 36 di contributi, quindi con una quota 99 che non dà comunque diritto al trattamento di pensione, bensì ad un’anticipazione di 1.500 euro lorde mensili, ma senza la 13^ mensilità, la perequazione annuale, gli assegni per il nucleo familiare e non è reversibile in caso di prematuro decesso del titolare e solo al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia viene corrisposto il trattamento di quiescenza vero e proprio in base a quanto maturato alla cessazione dell’attività lavorativa.

In caso di abolizione del diritto a pensione di anzianità con 58 anni di età e 35 di contributi, i requisiti di accesso alla pensione, a prescindere l’età, sarebbero quelli indicata nella tabella a seguire.

Pensione di anzianità

(a) adeguamento alle aspettative di vita bloccato ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/10/2021 (b) stima adeguamenti su scenario demografico Istat 2021 che potranno cambiare in sede consuntiva ogni biennio. (c) si presume che l’adeguamento alle aspettative di vita per il biennio 2025/2026 sarà bloccato.

Per il personale che ha già raggiunto entrambi i requisiti di 58 anni e 35 di contributi prima del 1 gennaio 2023 il diritto alla pensione è cristallizzato, cioè è un diritto quesito che non
viene meno
e che può essere esercitato in qualsiasi momento.

Pensione di vecchiaia

ESEMPIO: LIMITE DI ETA’ PER I MARESCIALLI

(*) con meno di 41 anni di anzianità contributiva, si applica finestra mobile di 12 mesi (a) adeguamento alle aspettative di vita bloccato ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/10/2021 (b) stima adeguamenti su scenario demografico Istat 2021 che potranno cambiare in sede consuntiva ogni biennio. (c) si presume che l’adeguamento alle aspettative di vita per il biennio 2025/2026 sarà bloccato.

Anche in questo caso, per il personale che ha già raggiunto i 35 anni di contributi prima del 1 gennaio 2023, il limite di età rimarrà 60 anni.
In sintesi, d
iversamente dall’articolo precedente dove si è ipotizzato, in caso di un’eventuale abolizione della pensione di anzianità ancora vigente solo per il personale del comparto difesa, sicurezza e pubblico soccorso, il passaggio alla pensione anticipata, oggi vigente per la generalità dei lavoratori dipendenti , con diversi requisiti rispetto a quella di anzianità, con questo articolo suppongo, invece, che la pensione di anzianità, con una
contribuzione di
41 anni ai fini del diritto e una finestra mobile di 15 mesi per il trattamento, non sarà abolita.

Lo stesso dicasi per la pensione di vecchiaia che sarà ancora acquisita ad un’età prescritta dai singoli ordinamenti e variabile in funzione della qualifica e del grado che varia tra i 60 e i 65 anni, ma che per la quasi totalità del personale è di 60.

I limiti di età, tuttavia, sono soggetti alla finestra mobile e alle aspettative di vita se non ancora risultino soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione di anzianità di 41 anni di contributi (effettivi + maggiorazioni).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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