PENSIONE DEL COMPARTO DIFESA, SICUREZZA E SOCCORSO PUBBLICO: SONO SOLO VOCI O C’E’ QUALCOSA DI VERO?

 26 aprile 2023 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

Sono alcuni giorni che circolano voci circa un provvedimento normativo che prevedrebbe un innalzamento dei requisiti di accesso alla pensione e del limite di età ordinamentale. Alcuni sindacati sostengono che sarebbe l’ipotesi che il governo vorrebbe mettere in campo dal 2025, mentre altri smentiscono che un provvedimento del genere sia all’esame dell’esecutivo.

Questo contrasto di opinioni, oltre che disorientare il personale, evidenzia un problema che è l’elevata frammentazione dei sindacati che su un argomento così sensibile avrebbero dovuto trovare una sintesi ed uscire con un comunicato condiviso, dopo aver appurato presso le sedi competenti del governo dell’esistenza o meno di tale provvedimento ovvero della volontà politica di rivedere i requisiti per il diritto a pensione e i limiti di età.

Non avendo elementi per esporre una ipotesi, ci si limita ad osservare che dagli atti esistenti presso il Senato della precedente legislatura è stata discussa, per quasi due anni, una proposta di legge, in cui sono confluiti vari disegni tra cui quello più famoso firmato dall’Onorevole Pinotti, di norme di perequazione previdenziale per il personale del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, tra l’altro ripresentato, con le stesse finalità ad inizio legislatura del governo Meloni, dall’onorevole Gasparri (DDL n. 161 comunicato alla presidenza il 13 ottobre del 2022) che nelle premesse indica, come nel precedente disegno di legge,

“Non è d’altro canto ipotizzabile prevedere un innalzamento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia, che sarebbe incompatibile con la peculiarità delle funzioni svolte dal personale del comparto. Risulta pertanto urgente e non più rinviabile ridefinire i coefficienti di trasformazione applicabili per questo personale all’atto del pensionamento per vecchiaia, in modo da renderli aderenti agli attuali limiti ordinamentali. Per i motivi suesposti, il presente disegno di legge interviene con una norma di equità contributiva, equiparando il coefficiente di trasformazione indicato per il pubblico impiego al momento di accedere al pensionamento per limiti di età”.

Inoltre, con il comma 95, dell’art. 1, della Legge di Bilancio del governo Draghi è stato previsto uno stanziamento di risorse per istituire un fondo per la realizzazione d’interventi perequativi di natura previdenziale, tra cui una misura compensativa che sarebbe stata definita con successivi decreti attuativi, ma che molto probabilmente voleva essere un piccolissimo primo segnale della concretizzazione del disegno di legge.

Infine, un innalzamento dei requisiti di accesso andrebbero in netta contraddizione con quanto dichiarato dall’attuale governo che ha come obbiettivo, entro fine legislatura, l’uscita anticipata con 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica

Ciò a dimostrazione che la volontà politica bipartisan nella precedente legislatura e quella dell’attuale governo non era e non è quella di rivedere i requisiti, tuttavia è opportuno evidenziare che ancora oggi è aperta una delega prevista dalla legge Fornero per l’armonizzazione della previdenza del comparto.

L’articolo 24 del D.L. 201/2011 (riforma Fornero) ha ridefinito i requisiti anagrafici per l’accesso a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012, disponendo l’innalzamento del limite minimo per accedere alla pensione di vecchiaia, l’abolizione della pensione di anzianità con solo il requisito contributivo ovvero del sistema delle quote, sostituendola con la pensione anticipata e, infine, introdotto il sistema contributivo pro quota per coloro che al 31/12/2011 erano nel sistema retributivo.

l sistema pro quota ha avuto effetti immediati sul sistema previdenziale del Comparto Difesa, Sicurezza e Pubblico Soccorso, mentre l’armonizzazione dei requisiti di accesso è stata demandata ad un regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012. Una delega che riproduceva il processo di armonizzazione alla legge n. 335/1995 (riforma Dini), poi attuata nel 1997 col D. Lgs. n. 165.

La delega prevista dalla legge Fornero non è stata ancora attuata, i requisiti di accesso non sono stati modificati, pertanto il diritto alla pensione di vecchiaia si acquisisce al limite di età previsto dai singoli ordinamenti che, di massima, per la quasi totalità del personale corrispondente con i 60 anni di età e la pensione di anzianità con i requisiti indicati nella tabella a seguire.

 

Ammettiamo che dagli atti preliminari per una riforma organica delle pensioni che al momento sembra essere stata rimandata al 2025, sia emerso dalla documentazione di qualche burocrate del Mef che nel comparto Difesa, Sicurezza e Pubblico Soccorso i requisiti di accesso alla pensione non sono ancora stati armonizzati alla legge Fornero, gli effetti per il personale del comparto non sarebbero tanto penalizzanti, in quanto la forbice con i requisiti del lavoratore dipendente è marginale, come dimostrato da tabella a seguire, ma, ovviamente, verrebbe meno il requisito di accesso con le quote che è un sistema poco utilizzato che prevede 58 anni di età e 35 di contributi, più una finestra di 12 mesi.

 

Per quanto riguarda, invece, la pensione di vecchiaia non ci sono elementi per ipotizzare un innalzamento o meno dei limiti di età ordinamentali attualmente previsti e, pertanto si ribadisce quanto espresso nella prima parte dell’articolo, mentre è possibile l’abrogazione della pensione di anzianità con il solo requisito contributivo a prescindere dall’età e con le quote, sostituita dalla pensione anticipata con nuovi requisiti di accesso indicati nella parte destra della tabella che richiederebbero dal 2025 solo 7 mesi in più nella peggiore delle ipotesi.

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