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Modalità per il reclutamento dei Volontari in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle CP e dell’Aeronautica militare.

Il Ministero della Difesa ha pubblicato il nuovo decreto che disciplina in dettaglio le modalità di transito dei volontari in ferma prefissata triennale (VFT) dell’Esercito italiano, della Marina militare – incluso il Corpo delle capitanerie di porto – e dell’Aeronautica militare nei ruoli dei volontari in servizio permanente, ai sensi dell’articolo 704 del Codice dell’ordinamento militare.

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il decreto definisce le procedure per l’immissione dei VFT nei ruoli del servizio permanente, estese a tutte le Forze armate.

Art. 2 – Modalità di immissione

I volontari vengono immessi nei ruoli del servizio permanente il giorno successivo alla conclusione della ferma, mantenendo l’ordine della graduatoria originaria.
Successivamente, l’anzianità relativa viene rideterminata sulla base dei titoli e del rendimento complessivo.

Art. 3 – Posti annuali disponibili

Il numero dei posti disponibili fino al 2033 è stabilito tramite decreto; dal 2034 si applicano le nuove disposizioni dell’articolo 798-bis.
Gli Stati Maggiori comunicano inoltre la distribuzione dei posti tra corpi, categorie e specialità.

Art. 4 – Requisiti di ammissione

Per l’ingresso nel servizio permanente i volontari devono possedere requisiti fondamentali come:

  • grado minimo di caporal maggiore;

  • idoneità psico-fisica e attitudinale;

  • assenza di condanne o procedimenti penali per delitti non colposi;

  • condotta incensurabile;

  • qualifica non inferiore a “nella media” negli ultimi 12 mesi.

Sono previste condizioni particolari per temporanea non idoneità, procedimenti pendenti e casi di gravidanza fisiologica.

Art. 5 – Rinuncia

I volontari possono rinunciare espressamente all’immissione nel servizio permanente, venendo collocati in congedo illimitato.

Art. 6 – Domanda di riammissione

Chi era impossibilitato al transito può chiedere la riammissione entro 60 giorni dalla definizione del proprio status (idoneità, archiviazione, sentenza, esito disciplinare).

Art. 7 – Iscrizione nei ruoli

L’iscrizione avviene tramite determina dirigenziale, con attribuzione del grado di Graduato o equivalente.

Art. 8 – Rideterminazione dell’anzianità

Sono formate nuove graduatorie di merito basate sui punteggi dei titoli posseduti.
Sono previste graduatorie specifiche per:

  • atleti dei gruppi sportivi,

  • personale della Marina militare, con distinzione tra nocchieri di porto e C.E.M.M.

Art. 9 – Titoli valutabili

Tra i titoli che contribuiscono al punteggio figurano:

  • servizio prestato;

  • missioni in Italia e all’estero;

  • riconoscimenti e benemerenze;

  • corsi, brevetti, lingue straniere;

  • ferite riportate in attività operativa.

Sono previste anche detrazioni per qualifiche negative o sanzioni disciplinari.

Art. 10 – Commissioni

Le valutazioni sono affidate a speciali commissioni nominate dalla Direzione generale per il personale militare, con rappresentanza proporzionata alle diverse Forze armate.

Art. 11 – Titoli di preferenza

In caso di parità di punteggio prevalgono, nell’ordine:

  • medaglie al valor militare o civile,

  • orfani di caduti o figli di invalidi,

  • servizio lodevole,

  • maggior numero di figli,

  • minore età.

Art. 12 – Disposizioni finali

Sono abrogati i decreti del 2015 e del 2017. Le nuove norme si applicano anche ai VFP4 reclutati negli anni 2022, 2023 e 2024.

FONTE MINISTERO DELLA DIFESA

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