Ad essere sinceri, dopo una prima reazione intrisa di scetticismo si sono nel tempo percepite le buone intenzioni messe in campo dall’autorità preposta. Migliorare il flusso informativo assicurando attraverso un unico sistema informatico un impianto di richiesta uguale per tutti favorisce in maniera sensibile la trasparenza amministrativa della quale si nutre l’attività di una Pubblica Amministrazione.
Nondimeno, auspichiamo che alcuni punti vengano rivisitati e meglio precisati, ciò in quanto, pur apprezzando come detto il progetto nelle sue buone intenzioni, queste ultime rischiano di venire meno se in presenza di una eccessiva discrezionalità riferita comunque alla scelta del personale che verrà poi trasferito ovvero agli Enti inizialmente inseriti come sedi gradite ma che poi paiono svanire o ancora a taluni criteri che all’atto finale sembrano stridere proprio con quei principi di trasparenza e meritocrazia tanto valorizzati dalla stessa direttiva.
Insomma, procedure in definitiva ben differenti da quelle in vigore ante DIPMA 001 che bensì il personale si attendeva.
Tutto previsto, per carità, ma non possiamo sottrarci dall’evidenziare che per ottimizzare e perfezionare un documento di tal specie si è sempre in tempo, soprattutto se finalizzato a mitigare e rasserenare gli animi, alquanto delusi, dei numerosi diretti interessati.
Nel caso di specie, ad esempio, l’AMUS-AERONAUTICA ha proposto, per ora, un primo Atto di Interpello teso a meglio comprendere quale sia la corretta interpretazione da dare ai principi di riferimento citati dalla circolare, in particolare quelli riferiti alla meritocrazia e trasparenza ossia alla valorizzazione delle chance in presenza di una maggiore permanenza nell’attuale Reparto di impiego.
In tal senso, prosegue la circolare, fa fede la data riportata nell’ultimo provvedimento di impiego emanato dalla DIPMA, fatta eccezione per i provvedimenti di impiego, adottati in ragione di ridenominazione/riconfigurazione/soppressione di Enti e senza variazione della sede di servizio del Sottufficiale/Graduato, per i quali si farà riferimento alla data FEO dell’Ente originario.
Ora, pur condividendo in linea generale il criterio dell’anzianità di Reparto, riteniamo che la menzionata disposizione possa essere di fatto “limitata” nella sua corretta interpretazione logica, nel senso che pare non tenga conto, mancandone appunto la specifica eccezione, di coloro che avrebbero subito un azzeramento di tale anzianità non per propria volontà ma a causa di una movimentazione precedente avvenuta d’autorità per interessi della Forza Armata, peraltro non raramente rivelatasi non coincidente con le desiderate del singolo coinvolto.
La procedura di manifestazione di interesse al trasferimento presso una sede gradita, infatti, viene attivata direttamente dall’interessato che produce la richiesta attraverso una apposita sezione del sistema SIRIUM in cui il singolo deve indicare, tra le altre cose, gli anni di permanenza presso l’attuale Ente senza che compaia alcun avviso, segnale, indicazione o finestra che riguardi la posizione di coloro che sono stati assunti in forza presso tale Reparto a causa di un cambio di impego per esigenze dell’Amministrazione.
E così, il personale che suo malgrado ha subìto in passato un trasferimento “d’autorità” per necessità dovute al servizio si vedrà azzerata la propria anzianità di Reparto perdendo posizioni in graduatoria, effetto che nell’apparire paradossale determina, come appunto ci è stato rappresentato, ogni più amara sensazione di frustrazione e inquietudine.
Per quanto sopra, tenuto conto della forte incidenza di benessere generale che un trasferimento presso la sede agognata riuscirebbe ad ottenere nei confronti del personale, si auspica, in particolare presumendo che l’interpretazione ora data sia stata non intenzionale, che tale “vuoto” dispositivo possa essere colmato attraverso un emendamento della circolare in questione affinchè possa trovare pregio il differente messaggio che un trasferimento avvenuto contro la volontà del personale non debba influenzare negativamente il processo di inclusione in graduatoria – in questo caso il danno sarebbe arrecato appunto dall’azzeramento dell’anzianità di Reparto – quanto semmai essere considerato come ulteriore criterio di merito atteso il disagio che tale personale ha patito in passato per ottemperare alle esigenze esclusive della F.A.
Quanto sopra evidenziato, a dire di numerosi diretti interessati che hanno partecipato alla domanda, non è l’unica perplessità scaturita dalla successiva fattuale applicazione della più volte citata circolare, ma siamo ben consci delle difficoltà che si incontrano quando si dovranno valutare gli equilibri interni necessari alla Forza Armata per poi contemperarli con le esigenze private.
Tuttavia, non possiamo sottrarci dal raccomandare che solo salvaguardando le legittime aspettative del militare e rendere onore ai principi di trasparenza, meritocrazia e imparzialità potrà svilupparsi il benessere del personale, fonte ineguagliabile di serenità e soddisfazione che rappresentano la linfa vitale per accrescere lo spirito collaborativo e motivazionale del soldato, facendolo così sentire sempre più pilastro portante della famiglia azzurra.
D’altronde, siamo certi, sono questi i valori posti alla base della nuova regolamentazione… o no?!