Pervengono presso questa Direzione Generale numerosi quesiti in riferimento all’argomento in oggetto, con particolare attinenza alla necessità di comprendere le condizioni per la fruizione dei vari tipi di permesso nel primo e nell’ultimo anno di servizio; si reputa, pertanto, opportuno fornire il seguente chiarimento.
Tutti i permessi legati a situazioni di natura personale o familiare, non sono soggetti a nessun tipo di proporzione nel primo come nell’ultimo anno di servizio, ma spettano per intero, in quanto legati al verificarsi di eventi che riguardano la sfera personale e/o familiare.
Pertanto rientrano in tale tipologia, il cui elenco non ha carattere esaustivo ma meramente semplificatorio: permessi per motivi personali o familiari (art. 25 CCNL 2019/2021 – vigente a seguito della clausola di salvaguardia di cui all’art. 38 del CCNL 2022/2024);
permessi per concorsi ed esami, lutto, matrimonio (art. 24 CCNL 2019/2021 – vigente a seguito della clausola di salvaguardia di cui all’art. 38 del CCNL 2022/2024);
permessi per visite mediche (art. 26 CCNL 2019/2021 – vigente a seguito della clausola di salvaguardia di cui all’art. 38 del CCNL 2022/2024); permessi studio delle 150 ore (art. 26 CCNL 2022/2024);
permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge (art. 33 CCNL 2016/2018 – vigente a seguito della clausola di salvaguardia di cui all’art. 38 del CCNL 2022/2024);
congedi parentali (art. 23 CCNL 2022/2024), permesso per assemblea (art. 10 CCNL 2022/2024); permessi per esplicazione del mandato elettorale (art. 79 D.lgs 267/2000) ed altre tipologie di permessi eventualmente previste da previsioni normative.
Si precisa che, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento solo delle ore di permesso personale ai sensi dell’art. 25, comma 4, del CCNL 2029/2021 (vigente a seguito della clausola di salvaguardia di cui all’art. 38 del CCNL 2022/2024) e delle ore di permesso per visita medica (art, 22, comma 7 del CCNL 2022/2024).