Oggi proponiamo la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, circa il diniego al riconoscimento dei benefici riservati alle vittime del dovere nei confronti di un appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri.
I fatti risalgono a molti anni or sono, ma soltanto lo scorso giungo il tra si è pronunciato sulla vicenda. Il carabiniere , rivolgendosi al Tar, aveva chiesto l’annullamento del decreto con il quale il Capo della Polizia, nella qualità di Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, aveva rigettato l’istanza volta al riconoscimento dei benefici riservati alle vittime del dovere.
Il primo evento occorse nell’ agosto del 1988. Il carabiniere all’epoca rimase ferito ferito da colpi d’arma da fuoco sparati dall’interno di un’autovettura sospetta che, con 4 persone a bordo, alle ore 02.00, non fermò all’alt intimato, dandosi alla fuga. In quella circostanza, l’appuntato riportò una ferita d’arma da fuoco al piede sinistro con conseguenti postumi.
Il secondo evento avvenne il dicembre del 1989 quando il militare, impegnato in rilievi per un incidente stradale, venne travolto da un’autovettura nel frattempo sopraggiunta.
Dopo il diniego del Capo della Polizia, la difesa del ricorrente, ha contestato che il provvedimento gravato si riferisca ad uno solo degli eventi citati (l’incidente stradale), omettendo ogni riferimento all’altra e più grave vicenda (la sparatoria).
Di tutt’altro parere l’amministrazione intimata che, nel chiedere il rigetto del ricorso, ha ribadito che il provvedimento gravato si riferisce ad uno solo degli eventi citati nell’istanza, atteso che sono in corso gli accertamenti relativi al secondo e che, invece, quanto all’incidente stradale del 1989, non ricorrono le condizioni volute dalla legge per il riconoscimento dei benefici in parola.
All’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2019, secondo i giudici, nessuna delle censure dedotte dal ricorrente merita condivisione. Quanto al primo, e più grave, dei due eventi posti dal ricorrente alla base della sua richiesta di fruire dei benefici previsti per le vittime del dovere, il Collegio – si apprende dalla sentenza – non può che prendere atto della documentazione versata in atti dalla difesa erariale che mostra, inconfutabilmente, come l’istruttoria relativa all’evento del 1988, fosse ancora in corso al momento della presentazione del ricorso, e come, pertanto, il decreto impugnato afferisca in realtà solo all’evento del 1989.↓
Così circoscritto il perimetro dell’odierna controversia, ritiene il Collegio che l’incidente stradale di cui fu vittima il ricorrente nel 1989, non presenti le caratteristiche che legittimerebbero l’erogazione dei benefici in parola.
La prevalente e condivisibile giurisprudenza amministrativa – continuano i giudici – precisa infatti (in termini da ultimo TAR Reggio Calabria 11.02.2019 n. 79 e Consiglio di Stato sez. III 01.02.2019 n. 816), che perché sorga il diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del dovere non basta che l’evento letale sia genericamente connesso all’espletamento di funzioni d’istituto, ma è indispensabile che sia anche dipendente “da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all’espletamento di attività di soccorso” e, soprattutto, che il rischio stesso vada oltre quello ordinario. Pertanto è necessario, per l’erogazione dello speciale beneficio, non solo che l’evento sia avvenuto nell’ambito di attività estranee al normale attività addestrativa o operativa, ma anche che il rischio cui gli operanti si sono trovati esposti, vada oltre quello ordinariamente connesso al servizio svolto.
Tanto premesso – concludono i giudici – l’operazione di soccorso stradale (meglio i rilievi successivi ad un incidente stradale), in cui venne impegnato il ricorrente nel 1989, rientra nei normali compiti di istituto di un Carabiniere, non presentando, per quanto svolta in condizioni avverse, i caratteri dell’eccezionalità richiesti dalle disposizioni in materia. Osserva il Collegio come lo stesso ricorrente, riscontrando il preavviso di diniego notificatogli dalla resistente amministrazione, ammette che quella svolta nel 1989 era solo un’attività di rilevamento sul luogo di un incidente stradale, posta in essere durante lo svolgimento di un normale servizio di controllo del territorio, che, in quanto tale, per quanto effettuata in condizioni meteorologiche avverse, non basta a conferire alla condotta del Suriano i requisiti richiesti dalla normativa, per il riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del dovere.
In conclusione il ricorso è infondato e, come tale, va respinto, mentre sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.