https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/PUGLIA/SENTENZA/207/2020

Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2024 e relativi adempimenti dell’INPS

L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a determinare annualmente il conguaglio fiscale di fine anno e, entro il 16 marzo di ogni anno, a rilasciare ai percettori di redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e di pensione, di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, la Certificazione Unica e a trasmetterla telematicamente all’Agenzia delle Entrate, anche ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

Con la presente circolare si illustrano le attività svolte dall’Istituto per gli adempimenti anzidetti, nonché le modalità attraverso le quali l’Istituto mette a disposizione dell’utenza la Certificazione Unica 2024.

 2. Certificazione Unica 2024

 L’Istituto, come ogni anno, ha predisposto, in conformità al Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2024, prot. n. 8253/2024, la Certificazione Unica sintetica (CUS) da rilasciare ai propri sostituiti e la Certificazione Unica ordinaria (CUO) da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate anche al fine di predisporre la dichiarazione precompilata. Si illustrano di seguito le attività svolte dall’Istituto.

2.1 Conguaglio fiscale 2023

 Come indicato in premessa, l’Istituto in qualità di sostituto d’imposta:

  • entro il 28 febbraio 2024 ha effettuato, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti nel corso dell’anno d’imposta 2023, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e ha applicato dal mese di gennaio 2024 il prelievo del debito di imposta fino a capienza delle erogazioni in pagamento. In caso di incapienza delle erogazioni a subire il prelievo, il recupero del conguaglio a debito è proseguito sulle erogazioni riferite ai mesi successivi;
  • determina, sul reddito prodotto nell’anno d’imposta di riferimento (2023), le addizionali regionale e comunale, a saldo e in acconto, i cui importi sono trattenuti in forma rateale sui pagamenti delle singole prestazioni, a partire dal mese di gennaio (per l’addizionale comunale in acconto a partire dal mese di marzo) e fino al mese di novembre dell’anno successivo (2024).

In riferimento ai redditi di pensione non superiori a 18.000,00 euro, come previsto dall’articolo 38, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le imposte determinate e dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100,00 euro, sono prelevate in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

2.2 Termini e modalità di rilascio della Certificazione Unica ai contribuenti e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate

 L’Istituto rende disponibile la Certificazione Unica ai percipienti in modalità telematica, ai sensi dell’articolo 1, comma 114, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

A partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2020, l’articolo 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha unificato alla data del 16 marzo di ogni anno sia il termine di rilascio della CUS ai sostituiti sia quello di trasmissione telematica della CUO all’Agenzia delle Entrate. Pertanto, a partire dal 14 marzo 2024, la Certificazione Unica 2024 è disponibile all’utenza tramite i consueti canali, come illustrato nei successivi paragrafi, e trasmessa, entro il medesimo termine, all’Agenzia delle Entrate anche ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

2.3 Rettifica della Certificazione Unica

Tenuto conto che le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica prevedono espressamente che, qualora il contribuente rilevi errori o informazioni non corrette nella medesima Certificazione Unica, il medesimo è tenuto a rivolgersi al proprio sostituto d’imposta che procederà alla correzione dei dati, l’Istituto, a partire dal 15 marzo 2024, consente alle Strutture territoriali, laddove necessario, di procedere alla rettifica della Certificazione Unica. La rettifica può produrre la rideterminazione anche del conguaglio fiscale in capo al contribuente.

L’avvenuta rettifica della Certificazione Unica viene resa nota all’interessato mediante comunicazione inviata dall’Istituto con il canale postale o via Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure accedendo ai Servizi Fiscali presenti all’interno della propria area personale “MyINPS”, seguendo il percorso di navigazione sul sito istituzionale www.inps.it: “I tuoi servizi e strumenti” > “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” > “Comunicazioni Fiscali”.

Si evidenzia che il contribuente, qualora si avvalga della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate, è tenuto a verificarne il contenuto, aggiornandolo se necessario, sulla base dei dati dell’ultima Certificazione Unica rilasciata dall’Istituto, come riportato tra le annotazioni della Certificazione stessa.

 3. Fornitura telematica della Certificazione Unica 2024

Gli utenti in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello o superiore, di CNS (Carta Nazionale dei Servizi), di CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0 o di eIDAS, nonché le residuali categorie di utenti per le quali è ancora consentito l’uso del PIN, possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2024 dal sito istituzionale www.inps.it, accedendo ai Servizi Fiscali presenti all’interno della propria area personale “MyINPS” o attraverso i seguenti percorsi di navigazione:

•  “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Certificazione Unica” > “Utilizza il servizio” > “Certificazione Unica 2024 (Cittadino)”;

•  “MyINPS”> “I tuoi servizi e strumenti”> “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” > “Certificazione Unica”. In tale sezione è possibile altresì consultare e stampare le Certificazioni Uniche prodotte e rilasciate a partire dall’anno d’imposta 2018 (CU/2019).

Per i cittadini impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online, l’Istituto ha previsto un sistema di gestione delle deleghe delle identità digitali che consente, agli stessi, di delegare una persona di propria fiducia per l’accesso ai servizi online e per le richieste presso gli sportelli INPS (cfr. la circolare n. 127 del 12 agosto 2021).

È, inoltre, possibile visualizzare e scaricare su dispositivi mobili la propria Certificazione Unica anche tramite l’apposito servizio “Certificazione Unica”, disponibile all’interno dell’applicazione “INPS Mobile”, scaricabile gratuitamente per i sistemi operativi Android e iOS.

4. Modalità alternative per ottenere la Certificazione Unica 2024

 

L’Istituto, al fine di assicurare il più ampio livello di accesso al servizio, mette a disposizione i seguenti ulteriori canali di contatto per agevolare l’acquisizione della Certificazione Unica 2024.

4.1 Servizio erogato dalle Strutture territoriali dell’Istituto

Il rilascio cartaceo della Certificazione Unica 2024 può essere richiesto presso il servizio di “Prima accoglienza”, accessibile senza prenotazione nelle Strutture INPS dove lo stesso è presente; negli altri casi, il rilascio può essere richiesto presso gli sportelli veloci, previa prenotazione dell’accesso in Sede. La prenotazione può essere effettuata attraverso i seguenti canali che l’Istituto ha messo a disposizione dell’utenza:

  • applicazione “INPS Mobile”, disponibile per sistemi operativi Android e iOS;
  • portale internet dell’Istituto (www.inps.it);
  • Contact Center (servizio con operatore).

4.2 Spedizione della Certificazione Unica attraverso Posta Elettronica Certificata

 I soggetti titolari di utenza PEC possono richiedere la trasmissione in formato elettronico della Certificazione Unica 2024 al seguente indirizzo: richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it.

La richiesta deve essere corredata di copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. Conseguentemente, la Certificazione Unica sarà recapitata alla casella PEC utilizzata dal richiedente.

4.3 Istituti di Patronato, Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati all’assistenza fiscale

Per l’acquisizione della Certificazione Unica 2024 è possibile, inoltre, avvalersi di un Istituto di Patronato, di un Centro di assistenza fiscale (CAF) o di un professionista compreso tra quelli abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di certificato Entratel in corso di validità.

I predetti soggetti possono accedere ai servizi INPS mediante una delle seguenti modalità: SPID almeno di secondo livello, CNS o CIE 3.0.

L’intermediario, preliminarmente all’accesso al modello di Certificazione Unica, deve identificare l’interessato e acquisire la sua delega specifica allo svolgimento del servizio, oltre alla copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità. Le deleghe acquisite sono numerate e annotate quotidianamente in un apposito registro cronologico contenente il numero progressivo e la data della delega, il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante, nonché gli estremi del documento di identità di quest’ultimo.

In caso di rilascio del modello di Certificazione Unica a soggetto terzo, al quale l’interessato abbia rilasciato delega, come illustrato al successivo paragrafo 5, l’intermediario deve acquisire anche tale ulteriore delega, nonché copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegato. La delega per il prelievo del modello di Certificazione Unica deve contenere le seguenti informazioni:

• dati anagrafici dell’interessato e relativo codice fiscale;

• anno d’imposta cui si riferisce la Certificazione Unica da prelevare;

• data di conferimento della delega.

La visualizzazione della Certificazione Unica 2024 da parte degli intermediari è subordinata all’inserimento in procedura di alcuni dati riguardanti l’utente. In particolare, ai fini dell’accesso alla banca dati, l’intermediario, nel rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato n. 1 alla presente circolare, deve indicare tutti gli elementi informativi di seguito indicati: codice fiscale del soggetto per il quale si intende visualizzare la Certificazione Unica 2024, esistenza di delega specifica, tipologia ed estremi del documento di identità del soggetto per il quale si intende visualizzare il modello di Certificazione Unica, data della delega e, in aggiunta, uno tra i seguenti elementi: 

  • posizione previdenziale (numero pensione);
  • numero progressivo della delega, determinato sulla base di apposito registro di protocollo interno da tenere a cura dell’intermediario;
  • inserimento di un file contenente la scannerizzazione della delega all’intermediario e del documento di identità in corso di validità del soggetto per il quale si intende visualizzare il modello di Certificazione Unica. 

4.4 Spedizione della Certificazione Unica alla residenza del titolare o dell’erede di soggetto titolare

Per richiedere la spedizione della Certificazione Unica alla residenzadel titolare o dell’erede di soggetto titolare sono attivi i seguenti canali di contatto:

– canale telefonico: esclusivamente su richiesta del titolare, la relativa Certificazione Unica sarà spedita alla residenzadel titolare medesimo risultante dagli archivi dell’Istituto. A tale fine, è stato attivato il numero verde dedicato 800 434320 con risponditore automatico, abilitato alle chiamate sia da rete fissa che da rete mobile. È anche possibile richiedere la spedizione della Certificazione Unica chiamando il Contact Center Multicanale al numero 803 164 (gratuito e abilitato solo alle chiamate da rete fissa) oppure al numero 06 164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante);

– posta elettronica certificata: detto canale consente ai soggetti non titolari, quali il soggetto delegato o l’erede di soggetto deceduto, di acquisire la Certificazione Unica. L’indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare la richiesta di spedizione della Certificazione Unica è il seguente: richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it.

In particolare, nel caso di soggetto delegato, il delegato dovrà richiedere la Certificazione Unica 2024, corredando la predetta richiesta, oltre che dell’atto di delega, anche della fotocopia di un proprio documento di identità e di un documento di identità del delegante, entrambi in corso di validità legale.

La Certificazione Unica verrà inviata in modalità cartacea all’indirizzo di residenza del delegante risultante dagli archivi dell’Istituto.

Nel caso di richiesta presentata da eredi del titolare della Certificazione Unica, detta richiesta deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità legale.

La Certificazione Unica verrà inviata in modalità cartacea all’indirizzo di residenza dell’erede che presenta l’istanza.

4.5 Spedizione della Certificazione Unica ai pensionati residenti all’estero

I pensionati residenti all’estero possono richiedere la Certificazione Unica 2024, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, al numero 0039-06 164164 (abilitato alle chiamate da rete mobile, con costi variabili in base al piano tariffario applicato dal gestore telefonico del chiamante), servizio con operatore attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 (ora italiana) e il sabato dalle 08:00 alle 14:00 (ora italiana).

La Certificazione Unica verrà inviata in modalità cartacea all’indirizzo di residenza risultante dagli archivi dell’Istituto.

4.6 Servizio “Canale/sportello utenza fragile”

Il canale per l’utenza fragile, nato dalla confluenza degli Sportelli Mobile e Voce, è operativo da ottobre 2023, al fine di rafforzare il processo di sostegno all’utenza fragile e ampliare i canali di contatto tra l’Istituto e alcune tipologie specifiche di utenti:

  • utenti con disabilità, fruitori di indennità di accompagnamento, di frequenza e di comunicazione, di età inferiore ai diciotto anni e ultrasettantacinquenni;
  • utenti con disabilità visiva appartenenti alla categoria “Ciechi civili”, indipendentemente dall’età;
  • utenti con disabilità uditive appartenenti alla categoria “Sordi” indipendentemente dall’età;
  • pensionati ultraottantenni residenti in Valle d’Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige.

Il canale dedicato all’utenza fragile è accessibile tramite numeri di telefono specifici che sono rimasti gli stessi dello Sportello Mobile. Gli utenti che abbiano ricevuto apposita comunicazione di inserimento nell’iniziativa possono, infatti, contattare, al numero telefonico e all’orario indicato nella comunicazione stessa, un operatore della Struttura territorialmente competente e richiedere l’invio della certificazione, che sarà spedita alla residenza del titolare medesimo risultante dagli archivi dell’Istituto.

Inoltre, per il cittadino destinatario dell’iniziativa, la nuova piattaforma ha messo a disposizione un servizio accessibile dal portale INPS www.inps.it, con il quale l’utente può richiedere documentazione cartacea (CU, cedolino pensione, PagoPA per colf e badanti, ecc.) al proprio indirizzo di residenza o una consulenza dedicata.

4.7 Comuni e altre pubbliche Amministrazioni abilitate

 Il cittadino può ottenere la Certificazione Unica 2024 anche presso i Comuni e le altre pubbliche Amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l’Istituto per l’attivazione di un punto cliente di servizio, ove effettivamente operativo. Come per gli intermediari, la visualizzazione della Certificazione Unica da parte degli operatori delle pubbliche Amministrazioni è subordinata all’esistenza di una specifica richiesta del cittadino con le stesse modalità di accesso alle banche dati e di conservazione dei documenti previste per gli intermediari abilitati.

5. Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2024 al soggetto non titolare

Si ricorda che la Certificazione Unica 2024 può essere rilasciata anche a persona diversa dal titolare. In questo caso la richiesta può essere presentata agli Istituti di Patronato, ai Centri di assistenza fiscale, ai professionisti abilitati all’assistenza fiscale (cfr. il precedente paragrafo 4.3) o attraverso il servizio di posta elettronica certificata (cfr. il precedente paragrafo 4.4), sia da persona appositamente delegata sia da parte degli eredi del soggetto titolare deceduto.

Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega con la quale si autorizza esplicitamente l’INPS al rilascio della Certificazione Unica richiesta e dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato. L’intermediario, cui viene presentata la delega, è tenuto a conservare la predetta documentazione per un periodo di tre anni. Tale onere di conservazione non sussiste se l’intermediario ha inserito in procedura la scansione della delega e del documento di riconoscimento del soggetto interessato.

Nel secondo caso, in cui la richiesta sia presentata da eredi del titolare della prestazione, detta richiesta deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il richiedente attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Delle modalità di rilascio della Certificazione Unica 2024 sopra descritte è stata data ampia diffusione attraverso il sito internet dell’Istituto e i social media.

CIRCOLARE

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