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La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un ufficiale dell’Esercito Italiano, confermando definitivamente la condanna a pena detentiva e al risarcimento dei danni (conferma della sentenza del Tribunale militare di Roma e della Corte Militare di Appello di Roma) per il reato di minaccia a un inferiore ai sensi dell’art. 196, comma 1, codice penale militare di pace.

Le Accuse 

Al centro del procedimento vi è una condotta vessatoria e minacciosa posta in essere da un Ufficiale superiore nei confronti di una soldatessa semplice, intervenuta per segnalare comportamenti scorretti e ingiuriosi tenuti da un giovane soldato (presentato dall’imputato come proprio parente) a seguito di un richiamo di servizio.

Secondo quanto ricostruito nelle fasi di merito e validato dalla Cassazione, l’Ufficiale si era introdotto negli uffici della fureria per fare pressioni affinché non venissero presi provvedimenti disciplinari nei confronti del giovane militare. Di fronte alla legittima segnalazione dei fatti, l’imputato aveva rivolto alla soldatessa pesanti intimidazioni per costringerla a ritirare o ridimensionare la propria posizione.

Le Frasi Minacciose Ritenute nella Sentenza

Nel corso del procedimento, i giudici hanno valorizzato i passaggi chiave delle espressioni intimidatorie pronunciate dall’Ufficiale per piegare la volontà della subordinata e ostacolarne la carriera militare. La frase centrale accertata e posta a fondamento della condanna penale è la seguente:

«Con questa cosa si va in Procura e se ci va mio nipote ci vai pure tu»

La giustizia militare ha qualificato tale affermazione non come l’esercizio legittimo di un diritto (quale una controdenuncia), bensì come la prospettazione palesemente strumentale e pretestuosa di un procedimento penale intimidatorio. L’intento era chiaramente quello di intimidire la soldatessa, prospettandole conseguenze pregiudizievoli e ripercussioni negative sul concorso in corso e sul suo futuro avanzamento di carriera all’interno delle Forze Armate.

Il Rigetto del Ricorso

La difesa del ricorrente aveva tentato di smontare il quadro accusatorio eccependo presunte incongruenze nelle testimonianze della persona offesa e dei superiori gerarchici presenti, oltre a richiedere una rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per dimostrare presunte vessazioni subite dal giovane soldato.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha giudicato le doglianze interamente reiterative e manifestamente infondate, confermando integralmente la responsabilità penale e la condanna dell’Ufficiale superiore, ritenuta del tutto ingiustificata e lesiva dei principi di disciplina, lealtà e corretto esercizio del grado militare.

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