Militari scherzano con bomba a mano e finiscono tutti a processo

La sentenza che vi proponiamo oggi ha avuto origine da fatti accaduti in un poligono di tiro qualche anno fa. Un banale scherzo che si è trasformato in un calvario per molti dei militari che vi avevano preso parte. Nelle varie scale di giudizio, ve ne furono addirittura due che disposero la “Rimozione dal Grado” per il Militare più alto in grado , organizzatore e promotore dello scherzo.

Veniamo dunque ai fatti. Da questo momento ometteremo nomi e luoghi , al fine di garantire la corretta privacy al personale coinvolto, malgrado la sentenza sia reperibile on- line.

Il tenente Omissis nel 2010, nel corso di un’esercitazione di lancio di bombe a
mano, cui partecipavano circa settanta militari, in qualità di direttore dei
lanci, avrebbe chiesto e ottenuto dal sergente Omissis addetto alla distribuzione
degli ordigni, la consegna al caporale maggiore Omissis,  militare al suo turno di
lancio, di una bomba inerte in luogo di una bomba vera, con l’accordo che il
caporal maggiore, simulando un errore, la lasciasse cadere davanti al maresciallo istruttore Omissis.

Il maresciallo,  ignaro della sostituzione dell’ordigno, vedendolo
caduto ai suoi piedi, si era impaurito ed era scappato; subito dopo il Tenente gli avrebbe detto: “Scemo, era solo uno scherzo” e da tutti i presenti si sarebbe levato un coro che aveva ripetuto: “Scemo, scemo” all’indirizzo del Maresciallo.


Sul momento il maresciallo, ripresosi dallo spavento, non aveva denunciato
il fatto, ma, a seguito di una punizione disciplinare a lui irrogata nel febbraio 2011 per un fatto segnalato proprio dallo stesso  tenente , considerato il calo di prestigio subito in occasione del precedente episodio del  2010, si era risolto a denunciarlo nel  2011.

Uno dei militari presenti, aveva registrato con un video l’immediato intervento del Tenente presso lo spaventato Maresciallo; le dichiarazioni di quest’ultimo circa la sua intenzione di fare immediatamente rapporto dell’accaduto furono bloccate dal pianto del Tenente, che si sarebbe scusata e gli avrebbe promesso che non avrebbe più fatto cose simili. Subito dopo, il Tenente chiese al Militare che aveva registrato il video,  di cancellarlo, mentre il Maresciallo , al contrario, gliene  chiese  una copia.

I coimputati: il sergente e il caporale maggiore,  ammisero di aver  preso parte allo scherzo da attuare nei confronti del Maresciallo, preannunciato con istruzioni operative dal Tenente al Sergente, e da quest’ultimo  al Caporal Maggiore cui il Sergente diede la bomba finta (simulacro) da lasciar cadere ai piedi del Maresciallo per saggiarne la prontezza dei riflessi.

La Corte militare d’appello nella sentenza pronunciata nel  2014,  considerò irrilevante il fatto che l’ordigno fosse finto, poiché il reato contestato consisteva nella costruzione di una situazione di dileggio della persona offesa e non nella messa in pericolo della sua incolumità, inoltre espose il Maresciallo all’irrisione dei militari presenti.

La Corte di appello confermò quindi quanto sentenziato da Tribunale militare di Verona nel  2013, riconoscendo però a tutti gli imputati le attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle circostante aggravanti, con la conseguente riduzione delle pene; al tenente in particolare, la pena fu ridotta da anni uno e mesi due, a mesi otto di reclusione militare, con la conferma della sanzione accessoria della  rimozione dal grado per aver concorso nel reato con un inferiore, salvi i doppi benefici di legge già concessi in primo grado a tutti gli imputati.

Avverso la predetta sentenza , il Tenente propose ricorso per cassazione, a firma sua e del suo  difensore,l’ avvocato Angelo Fiore Tartaglia. Nel ricorso si  mise in evidenza  che non si  era affatto tenuto conto del carattere ludico e goliardico del fatto, 
in quanto lo stesso Maresciallo dopo aver preso visione del filmato realizzato da un militare presente, gliene chiese una copia per conservarlo, come un bel ricordo e,non riuscendo ad estrarla, richiese l’ausilio tecnico di un altro  maresciallo presente sul posto. Inoltre , un altro coimputato  aveva riferito sull’immediata reazione divertita del Maresciallo, il quale, prima che partisse il coro degli astanti, si era quasi complimentato con lui per la riuscita dello scherzo.
Ciò dimostrerebbe la mancanza degli elementi costitutivi del delitto
contestato, non sussistendo lesione del bene protetto dalla norma penale (il
prestigio e l’onore del sottoposto) e, neppure, la volontà degli agenti di arrecare offesa ad altri.

Il Tenente, in particolare,  si era premurata di rassicurare il Maresciallo e di ordinare la cancellazione del video non a sua tutela, ma a difesa del maresciallo preso di mira, diffidando tutti i sottoposti dal riproporre in futuro scherzi di tal genere.
L’espressione usata dal Tenente nei riguardi del Maresciallo, subito dopo il fatto (“Scemo era uno scherzo”), accompagnata da un amichevole abbraccio, sarebbe stata inidonea ad integrare un’ingiuria (essa aveva l’unico scopo di rendere partecipe il Maresciallo del contesto scherzoso e sarebbe stata fraintesa dai presenti che avrebbero intonato un coro di dileggio, ripetendo “scemo, scemo”, certamente non preordinato dall’imputata).
Inoltre la Corte militare di appello, nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle circostanze aggravanti, con la conseguente riduzione della pena inflitta al Tenente a mesi otto di reclusione, avrebbe tuttavia confermato la rimozione dal grado.

La Corte si espresse in merito e accolse il ricorso. Secondo i giudici infatti il fatto doveva essere qualificato per quello che dichiaratamente fu, ossia uno scherzo, del cui buon gusto potrebbe discutersi, ma non integrante una condotta penalmente rilevante.

 

Secondo la Corte , il Maresciallo dopo l’iniziale e scontato spavento, apprezzò la buona riuscita dello scherzo e addirittura chiese al militare che aveva ripreso col cellulare la scena, di dargliene una copia per poterla conservare, e non per utilizzarla contro
il Tenente, da lui denunciata solo sei mesi dopo il fatto e a seguito di una
segnalazione disciplinare nei suoi confronti partita proprio dal Tenente. Il contesto ludico di un’azione, non diventa penalmente rilevante solo perché commesso in ambito militare, salvi eventuali profili disciplinari diversamente sanzionati.

Nel caso di specie quindi, come si usa dire in gergo militare , “è finita tarallucci e vino“,tutti  assolti perché il  fatto non sussiste ,anche se ci sono voluti anni. Meglio essere concentrati quando si adoperano armi sul  luogo di lavoro e diffidare del collega a cui piace scherzare in determinati frangenti.

La Redazione di  NSM

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