NSM è anche su TELEGRAM . Per saperne di più, clicca QUI
Proponiamo la sentenza del Tar Lazio in merito alla concessione dell’indennità supplementare di comando .Qualora l’incarico svolto dal militare non trova menzione nel decreto interministeriale in data 23 aprile 2001, emesso in applicazione dell’art. 10, comma 2, della Legge n. 78/1983, non può essere riconosciuto il diritto a percepire l’indennità supplementare di comando, risultando irrilevante ogni questione inerente all’utilità dell’incarico svolto, alla concessione di onoreficenze o a ulteriori provvedimenti dell’amministrazione diversi dall’indicato decreto interministeriale. ↓
Di seguito la sentenza integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5999 del 2006, proposto da:
Omissis, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Marino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Prenestina, 361/B – Sc. B, int. 7;
contro
Ministero della difesa, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento del Comando logistico dell’Aeronautica militare 11 novembre 2004, n. CLSCA/RA/1/6255/F4-2, di diniego dell’attribuzione dell’indennità supplementare di comando di cui all’art. 10, comma 2, della l. 23 marzo 1983, n. 78.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa;
Visto il decreto di perenzione del presidente della sezione 3 settembre 2015, n. 9366;
Visto il decreto collegiale della sezione 4 ottobre 2016, n. 10024, con cui, a seguito di opposizione proposta dal ricorrente, è stato revocato il detto decreto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 2 marzo 2018 il presidente Carmine Volpe e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
– il signor Omissis, sottufficiale dell’Aeronautica militare, pretende l’indennità supplementare di comando di cui all’art. 10, comma 2, della l. n. 78/1983 per il periodo 23 aprile 2001/31 gennaio 2005, che gli era invece negata con provvedimento del Comando logistico dell’Aeronautica militare 11 novembre 2004, n. CLSCA/RA/1/6255/F4-2.
Il diniego avveniva poiché si ritenevano esclusi dal beneficio gli incarichi di “area SMA”.
Il ricorrente sostiene di avere diritto a percepire la detta indennità dal 23 aprile 2001 al 31 gennaio 2005, data in cui si è dimesso, per avere svolto incarico utile ai fini del relativo riconoscimento;
– il ricorrente deduce, in particolare, che:
a) il Reparto generale sicurezza (R.G.S.), a cui il medesimo apparteneva, non fa parte dell’“area SMA” ormai da parecchi anni;
b) egli poi era capo nucleo personale della segreteria del R.G.S.;
c) la circostanza che avesse svolto attività di comando è poi confermata dalla concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, conferita con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 ottobre 2005, tra i cui presupposti è previsto il possesso di cinquanta anni di servizio militare utile tra cui va considerato valido e calcolato per intero, tra l’altro, il servizio in attività di comando;
Ritenuto che:
– l’art. 10, commi 1 e 2, della l. n. 78/1983 prevedono che:
Agli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica quando in comando di singole unità o gruppi di unità navali spetta, per il periodo di percezione dell’indennità di cui all’articolo 4, un’indennità supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell’indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all’anzianità di servizio militare dall’annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.
L’indennità di cui al comma precedente spetta altresì agli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e responsabilità corrispondenti. I destinatari della predetta indennità saranno determinati, su proposta del capo di stato maggiore della difesa con decreto del Ministro della difesa da emanare di concerto con il Ministro del tesoro;
– secondo giurisprudenza pacifica, per la fruizione dell’indennità supplementare di comando, di cui all’art. 10, comma 2, della l. n. 78/1083, non è sufficiente che l’ufficiale abbia avuto un incarico direttivo, ma è necessario che questo rientri fra quelli elencati nel d.m. 23 aprile 2001. Infatti, l’individuazione degli ufficiali e sottufficiali che espletano funzioni di comando, che costituisce presupposto indefettibile ai fini della corresponsione della detta indennità, non discende direttamente dalla suddetta legge, ma passa attraverso un atto di normazione secondaria, che si esplica mediante un provvedimento amministrativo di natura costitutiva e non meramente ricognitiva; con la conseguenza che il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione, procedendo direttamente alla suddetta individuazione (Cons. Stato, sez. IV: 10 giugno 2013, n. 3191; 12 giugno 2012, n. 3451; 2 febbraio 2012, n. 610; 23 settembre 2008, n. 4608; 16 luglio 2008, n. 3561; 31 dicembre 2007, n. 6864);
– nella fattispecie per cui è causa, l’incarico svolto dal ricorrente (capo nucleo personale della segreteria del R.G.S.) non trova menzione nel decreto interministeriale in data 23 aprile 2001, emesso in applicazione dell’art. 10, comma 2, della l. n. 78/1983;
– ne consegue l’infondatezza della pretesa, che comporta anche l’irrilevanza delle considerazioni espresse, sull’utilità dell’incarico svolto dal ricorrente ai fini dell’attribuzione dell’indennità pretesa, in una comunicazione interna (nota del R.G.S. dell’Aeronautica Militare n. RGS-02/4621/P.13.01 in data 17 giugno 2004), oltre che della concessione della medaglia mauriziana e comunque di ulteriori provvedimenti dell’amministrazione diversi dal decreto interministeriale previsto dall’art. 10, comma 2, della l. n. 78/1983;
– il ricorso, pertanto, deve essere respinto e le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo e considerata anche la limitata attività difensiva svolta, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero della difesa, delle spese del giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.