La sentenza che vi proponiamo oggi in anteprima, è sicuramente destinata a rivoluzionare alcune delicate tematiche che riguardano le complesse situazioni familiari dei militari italiani. Il Tar Campania lo scorso 21 giugno ha accolto il ricorso di un Vice Brigadiere dei Carabinieri che avendo avuto due gemelli , chiedeva l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis presso qualsiasi comando dei Carabinieri nella Legione Puglia distante meno di 15 km dal proprio Comune di residenza.
Il Militare aveva impugnato il provvedimento con il quale il Ministero della difesa non aveva accolto la sua domanda di trasferimento presso la Legione Puglia a causa della carenza organica del Comando di Corpo di appartenenza. Nella memoria di diniego, l’amministrazione rammentava al Militare che la circolare n. 944001-1/T-16/Pers. Mar. del 9 febbraio 2010 (trasferimento ordinario in deroga ex art. 398 del regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri per ricongiungimento con il coniuge lavoratore) disciplinante il ricongiungimento al coniuge lavoratore, subordina il ricongiungimento medesimo alle prioritarie ed incomprimibili esigenze di organico e servizio.
Secondo il Tar Campania invece, con la sentenza N. 04158/2018 , l’ amministrazione , per poter sorreggere il provvedimento di diniego nella parte in cui rappresenta le “incomprimibili esigenze di organico e servizio” che non consentono di accogliere la domanda di trasferimento del ricorrente all’ assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42 bis presso qualsiasi comando dei Carabinieri nella Legione Puglia distante meno di 15 km dal proprio Comune di residenza, è tenuta a fornire documentazione probante circa l’esistenza di una situazione critica dell’organico nel ruolo di appartenenza . In parole povere, il provvedimento di diniego dell’ amministrazione “deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali”
Cosa prevede l’ art. 42 bis
L’art. 42 bis rubricato “assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche” stabilisce che “1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione”.