Ha simulato la separazione dalla moglie per ottenere indebiti benefici fiscali, costruendo un meccanismo che, secondo i giudici, gli ha consentito per anni di dedurre dal reddito assegni di mantenimento solo formalmente corrisposti.
È la vicenda che ha coinvolto un militare della G.d.F., la cui condanna del Tribunale militare è stata in parte rivista dalla Corte di cassazione. Secondo quanto accertato nei giudizi di merito, il militare e la consorte, sposatisi nel 2013, avrebbero concordato, a distanza di poche settimane dalle nozze, una separazione meramente apparente.
L’accordo prevedeva il pagamento di un assegno di mantenimento che, nella ricostruzione accusatoria, veniva immediatamente restituito attraverso prelievi in contanti e successivi riversamenti sul conto dell’uomo, consentendogli di beneficiare delle relative deduzioni fiscali. Il vantaggio economico complessivo contestato supera i 70 mila euro.
Nel 2020 i due avrebbero inoltre sottoscritto un nuovo accordo, aumentando l’importo dell’assegno mensile da 1.500 a 2.500 euro, con l’effetto di incrementare ulteriormente il beneficio fiscale. Per i giudici di merito non si trattò di una semplice modifica del precedente assetto, ma di un nuovo accordo fraudolento, autonomamente rilevante sotto il profilo penale.
Nel ricorso, la difesa aveva sostenuto che il reato dovesse considerarsi consumato già nel 2013, al momento del deposito della domanda di separazione consensuale, con conseguente intervenuta prescrizione. Contestava inoltre la configurabilità di due distinti accordi criminosi, la valutazione degli elementi di prova e la stessa sussistenza del delitto.
La Prima Sezione penale della Cassazione ha accolto solo in parte tali doglianze. I giudici hanno ribadito che il reato di collusione si perfeziona con il semplice raggiungimento dell’accordo fraudolento, senza che sia necessario il conseguimento del profitto, trattandosi di un reato di pericolo a consumazione anticipata.
Proprio applicando questo principio, la Corte ha ritenuto che il primo accordo si fosse perfezionato nel 2013, con il deposito del ricorso per la separazione consensuale, e non con il successivo decreto di omologa. Da ciò è derivata la dichiarazione di estinzione per prescrizione del primo episodio.
È stata invece confermata la responsabilità per il secondo accordo del 2020, considerato un’intesa nuova e distinta, caratterizzata dall’aumento dell’assegno di mantenimento e da una maggiore potenzialità lesiva per gli interessi erariali.
La Cassazione ha inoltre ritenuto pienamente utilizzabile il quadro indiziario valorizzato dai giudici di merito, richiamando, tra gli elementi più significativi, la rapidissima separazione dopo il matrimonio, la persistente frequentazione tra gli ex coniugi, i movimenti bancari ritenuti anomali e la sproporzione degli assegni di mantenimento rispetto alla situazione economica rappresentata.
Alla luce della prescrizione del primo episodio, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a quel fatto, rideterminando la pena finale in un anno e quattro mesi di reclusione e confermando per il resto la decisione di condanna. Richiamando un proprio precedente sull’intestazione fittizia di un’auto a una persona disabile per beneficiare dell’IVA agevolata, la Cassazione ribadisce che il reato di collusione prescinde dalle mansioni concretamente svolte dal militare ed è legato alla sua stessa qualifica riferita al Corpo di appartenenza. Nel caso di specie la Guardia di Finanza.
Cosa cambia per i militari di altri corpi?
L’art. 3 della legge n. 1383/1941 incrimina infatti esclusivamente il militare della Guardia di Finanza che commette un delitto finanziario o collude con estranei per frodare il fisco. La Cassazione ribadisce che, per integrare questo reato, non è necessario che il finanziere stia svolgendo uno specifico servizio d’istituto: basta la sua qualità soggettiva di appartenente alla Guardia di Finanza.
Se lo stesso fatto fosse commesso da un appartenente a un’altra Forza armata (ad esempio Esercito, Marina , Aeronautica o Arma dei Carabinieri), non sarebbe configurabile questo specifico delitto di collusione, perché mancherebbe la qualifica soggettiva richiesta dalla norma. Ciò non significa che il fatto resterebbe impunito: potrebbe integrare altri reati comuni (ad esempio tributari, truffa ai danni dello Stato, falso, ecc.), ma non il reato previsto dall’art. 3 della legge n. 1383/1941.