MILITARE IN SERVIZIO OTTIENE IL RICONOSCIMENTO DELLA FUTURA PENSIONE COL SISTEMA RETRIBUTIVO, SENTENZA STORICA DELLA CORTE DEI CONTI. SARA’ VERO?

 6 giugno 2022 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo

Negli ultimi tempi stanno girando alcuni articoli, a mio avviso dal titolo fuorviante,  che potrebbero creare false aspettative nel personale il cui trattamento pensionistico sarà calcolato col sistema misto.

Ad oggi, non esiste nessuna sentenza che riconosce il sistema retributivo a coloro che sono nel misto. La legge n. 335/1995 (c.d. legge Dini) ha riformato il sistema pensionistico segnando il passaggio dal sistema retributivo a quello retributivo, ma facendo salvo il personale che poteva vantare, alla data del 31/12/95, un’anzianità contributiva di almeno 18 anni (senza nessun arrotondamento per eccesso in caso di anni 17 mesi 11 e 29 gg).

Mentre coloro che avevano maturato, sempre alla stessa data, meno di 18 anni sarebbero stati destinati del sistema misto (retributivo fino al 31/12/95, contributivo dal 01/01/1996) e quelli privi di anzianità al 31/12/95 al sistema contributivo. La riforma ha determinato delle pensioni di misura inferiore rispetto al sistema retributivo e per attenuare tale riduzione è stata prevista l’istituzione di forme pensionistiche integrative.

La legge 335/95, inoltre, ha sancito una delega al fine di armonizzare il trattamento pensionistico del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e di Pubblico Soccorso alla legge stessa che è stata recepita col D. Lgs. n. 165/97.

Con la legge n. 448/98, invece, è stata prevista l’istituzione di forme pensionistiche integrative per il personale di tali comparti. Le procedure per l’attuazione della previdenza complementare non sono mai state avviate e stante la totale inattività degli organi responsabili di dare avvio alle procedure, alcuni esponenti del comparto sottoponevano all’attenzione del Giudice Amministrativo la problematica.

Il T.A.R. del Lazio (con le sentenze del 2014 num.2122 e 2123) ritenendo fondate le doglianze dei ricorrenti, ha ingiunto l’Amministrazione ad adempiere nel termine di 180 giorni e, successivamente, a causa della perdurante inerzia ha nominato un commissario ad acta a cui affidare il compito di sopperire alle mancanze dell’Amministrazione.

Tuttavia, ciò non è bastato e, nonostante, una delibera del Cocer n. 2/2020 contenente proposte migliorative a tal fine, nulla è accaduto Tutto ciò fino alla sentenza n. 207/2020 della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Puglia – che ha riconosciuto il danno per la tutela dell’interesse legittimo all’attuazione della previdenza complementare da applicare a partire dal 01/01/1996.

È opportuno sottolineare, che tale sentenza ha riconosciuto un risarcimento danni per la mancata attivazione della previdenza complementare e non anche il diritto di ottenere il trattamento pensionistico retributivo che si ritiene essere stata una richiesta irragionevole in quanto sistema abolito dalla riforma Dini per coloro che vantavano un’anzianità inferiore ad anni 18 al 31/12/1995.

Successivamente, la tutela della medesima situazione soggettiva è stata contemporaneamente richiesta a diversi giudici, i quali hanno adottato decisioni declinatone della giurisdizione pur senza sollevare essi stessi d’ufficio il conflitto per cui è stato proposto un conflitto negativo di giurisdizione risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 22807 del 20/10/2020 ha sancito che “La domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da mancata attivazione della previdenza complementare per il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, riservata alla concertazione – contrattazione, ai sensi delle disposizioni degli artt. 26, 20 comma, L. 23/12/1998 n. 448, e 3, co. 2 D. Lgs. 5/12/2005 n. 252, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attenendo all’inadempimento di prestazioni di contenuto solo genericamente previdenziale e strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego, non già a materia riguardante un trattamento pensionistico a carico dello Stato, sicché la relativa controversia esula dalla giurisdizione della Corte dei Conti”.

In sintesi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito la competenza dei Tribunali Amministrativi Regionali a decidere il risarcimento danni per la mancata attivazione della previdenza complementare.

Dopo la sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 22807/2020 che stabilito che la competenza in materia è del giudice amministrativo, sono partite numerose iniziative di vari studi legali e sindacati militari tutte finalizzate esclusivamente alla richiesta risarcitoria, abbandonando la pretesa del riconoscimento del sistema retributivo per il calcolo del futuro trattamento di quiescenza pur se destinatario del sistema misto.

Pertanto, si era in attesa di conoscere gli esiti di tali iniziative, quando tutto di un colpo il Tar Lazio ha pubblicato, solo nella seconda decade di maggio, le sentenze n. 6488, 6491, 6492, 6493, 6494, 6502, 6503, 6505, 6515, 6516, 6534 e 6592 che hanno rigettato i ricorsi, dichiarandoli inammissibili per carenza di legittimazione attiva e condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite.

Secondo i giudici i diretti interessati non sono legittimati a ricorrere al giudice per fare valere le proprie ragioni che è, invece, prerogativa delle organizzazioni sindacali e dei Comitati centrali di rappresentanza.

L’esito negativo dei ricorsi ha indotto alcuni proponenti di tali iniziative a ritenere opportuno rinunciare a tutti i ricorsi attualmente pendenti in quanto credono che il contenzioso sia destinato alla soccombenza.

Infine, si coglie l’occasione per ribadire che con la legge di bilancio 2022, comma 95, art. 1, sono stati stanziati 20 milioni di euro per il 2022, 40 milioni di euro per il 2023 e 60 milioni di euro per il 2024 per la previdenza complementare e che è in discussione un disegno di legge costituito da tre articoli, il secondo è una delega al Governo proprio per dettare i principi e i criteri per l’istituzione della previdenza complementare.

POTREBBE INTERESSARTI: SIULP. A CHE PUNTO SONO I RICORSI SULLA PREVISDENZA COMLEMENTARE.

Quanto previsto con l’iniziativa parlamentare è cosa diversa da quanto proposto dal Siulp e dal Siap, i sindacati che rappresentano il personale della Polizia di Stato, e dagli Stati Maggiori di Forza Armata come soluzione alla mancata attuazione della previdenza complementare che individuano la soluzione in una “previdenza dedicata” per il comparto, non nella forma complementare sinora conosciuta, ma che intervenga sul meccanismo di calcolo del trattamento di quiescenza utilizzando un coefficiente di trasformazione maggiore di 7 anni nel caso di pensionamento di vecchiaia (da 60 a 67) e coefficiente maggiore di 5 anni nei casi di pensionamento di anzianità.

Previdenza dedicata in alternativa all’istituzione del secondo pilastro della previdenza in modo da mantenere il Tfs (c.d. buonuscita), per non passare al Tfr che penalizzerebbe il personale del comparto.

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