Lo scorso 18 marzo, un comunicato stampa del sindacato NSC titolava:
In piena emergenza coronavirus la caccia alle streghe è iniziata.
“Apprendiamo oggi con sconcerto e stupore che un Appuntato dei Carabinieri è stato congedato a seguito di procedimento disciplinare di Stato. Un delinquente? Una mela marcia da cacciare? Un Carabiniere che ha nuociuto gravemente all’immagine dell’Arma? Niente di tutto questo. E’ stato destituito e sbattuto in mezzo alla strada perché aveva dei tatuaggi visibili in uniforme. – Così si esprimeva il Segretario Generale del Nuovo Sindacato Carabinieri Massimiliano Zetti, alla notizia giunta tramite il difensore del militare.
A distanza di circa tre mesi, il Tar si è espresso tramite una sentenza breve che di fatto reintegra il militare nel’Arma, anche se, secondo i giudici, la condotta addebitata seppur non di lieve entità non appare inadempimento di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto.
Non si ravvisa per ciò solo il venir meno del rapporto fiduciario con l’Amministrazione e la ragionevolezza della massima sanzione espulsiva bensì i presupposti per l’applicazione di una sanzione più mite.
Di seguito la sentenza integrale.
L’odierno ricorrente appuntato scelto dei Carabinieri in servizio dal 2007 con valutazione “superiore alla media”, attualmente presso il Nucleo di Bologna, ha impugnato la sanzione disciplinare della perdita del grado inflittagli il 4 marzo 2020 dal Direttore della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa;
– la suesposta sanzione espulsiva è motivata dall’Amministrazione per la presenza sugli avambracci del militare di tatuaggi di grandi dimensioni e alla diffusione sulla piattaforma di un social network (facebook) di foto dei tatuaggi, condotta ritenuta incompatibile con il Regolamento sulle uniformi per l’Arma dei Carabinieri, i doveri di rettitudine assunti con il giuramento e tale da compromettere il rapporto di fiducia con l’Arma;
– a sostegno del gravame ha dedotto articolati motivi di violazione e falsa applicazione di legge (art. 712 d.p.r. 90/2010, 1355 Codice ordinamento militare, 3 e 97 Cost., Regolamento sulle uniformi per l’Arma dei Carabinieri) ed eccesso di potere sotto vario profilo (difetto di proporzionalità, disparità di trattamento) così riassumibili: nessuna norma vieterebbe l’uso dei tatuaggi e vi sarebbe la possibilità di impiego in servizio con uniforme a maniche lunghe (come avvenuto nelle more presso il nucleo Tribunali di Bologna centro);
la pubblicazione delle foto raffiguranti i tatuaggi non sarebbe imputabile al ricorrente ma ad un collega come rappresentato nelle memorie procedimentali;
non sarebbe venuto meno il rapporto fiduciario con l’Arma, in considerazione che la pratica dei tatuaggi sarebbe ampiamente diffusa presso il Corpo, citando all’uopo nota del 2003 del Sottocapo Stato Maggiore secondo la quale non vi sarebbe alcuna imposizione al militare di eliminare il tatuaggio quale atto di disposizione del proprio corpo;
d’altra parte lo stesso Regolamento sulle Uniformi citato dall’Amministrazione sconsiglia ma non vieta i tatuaggi mentre per i concorsi per l’accesso all’Arma i tatuaggi sono vietati solo se per dimensioni contenuto e natura ritenuti lesivi del decoro;
il presupposto della sanzione disciplinare è che via sia lesione del bene protetto ossia del prestigio e dell’immagine del Corpo;
– si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti alla sanzione finale ed in particolare del verbale della Commissione di disciplina, potendo il Ministro discostarsi dal relativo giudizio in misura assai limitata ed evidenziando l’infondatezza nel merito di tutti i motivi “ex adverso” proposti, dal momento che – in necessaria sintesi – la condotta posta in essere appare insanabilmente in contrasto con i doveri di rettitudine assunti con il giuramento, non potendo più il ricorrente indossare la divisa d’ordine né aspirare a mansioni per cui non la indossa (in questo modo l’Arma rischierebbe di rimanere sguarnita);
– alla camera di consiglio del 24 giugno 2020 – uditi i difensori da remoto come da richiesta ritualmente depositata – la causa è stata trattenuta in decisione con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 84, comma 5 del DL n. 18/20, secondo cui in ragione del perdurante regime emergenziale è omesso lo specifico avviso alle parti prescritto dall’art. 60 c.p.a.;
Considerato che:
-l’eccezione in rito di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale non risulta condivisibile, atteso che nel procedimento disciplinare l’unico atto immediatamente e direttamente lesivo è il provvedimento con cui l’Amministrazione infligge la sanzione disciplinare quale atto conclusivo produttivo nel caso di specie dell’effetto giuridico espulsivo della perdita del grado, provvedimento ritualmente gravato dal ricorrente;
– in punto di fatto è pacifico che il militare si sia volontariamente applicato sugli avambracci, in quanto di suo gradimento, tatuaggi di grandi dimensioni raffiguranti varie immagini, dunque sicuramente suscettibili di percezione visiva indossando uniforme a maniche corte, mentre è del tutto incerto chi abbia concretamente provveduto alla pubblicazione sui social network delle foto raffiguranti i tatuaggi in questione;
– l’incisione di tatuaggi, ove per dimensioni e contenuto siano deturpanti della persona e indice di personalità abnorme, può sicuramente costituire un illecito sul piano disciplinare in quanto in contrasto con il Regolamento sulle uniformi per l’Arma dei Carabinieri oltre che con il d.P.R. 15 gennaio 2010 n. 90 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare);
– costituisce principio generale in tema di sanzioni disciplinari per i dipendenti pubblici, compresi quelli appartenenti ai Corpi militari, quello secondo cui la P.A. dispone di un’ampia sfera di discrezionalità nell’apprezzamento della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione disciplinare, fermo restando che l’applicazione della misura afflittiva “deve conformarsi a parametri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla rilevanza dell’illecito ascritto” (T.A.R. Lazio Roma, sez. I , 2 marzo 2020, n. 2689) non potendo il g.a. sostituire la propria valutazione a quella della competente autorità amministrativa, salvi i limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà;
– ciò premesso, il motivo del difetto di proporzionalità della sanzione comminata rispetto alla condotta censurata appare meritevole di positiva considerazione da parte del Collegio, dal momento che, anche ove i tatuaggi per le relative dimensioni siano obbiettivamente deturpanti della persona, non si ravvisa per ciò solo il venir meno del rapporto fiduciario con l’Amministrazione e la ragionevolezza della massima sanzione espulsiva bensì i presupposti per l’applicazione di una sanzione più mite;
– la condotta addebitata seppur non di lieve entità non appare inadempimento di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto, tenuta in considerazione sia la possibilità di impiego del ricorrente presso unità operative ove non è imposta l’uniforme a maniche corte sia della stessa rimozione ove volontaria dei tatuaggi;
– come ben argomentato dalla difesa del militare la gravità della condotta posta in essere risulta quantomeno in parte attenuata da atti emanati dalla stessa Arma dei Carabinieri laddove la pratica dell’applicazione dei tatuaggi appare non già vietata bensì “sconsigliata” (vedi note del 10 dicembre 2003 del Sottocapo di Stato maggiore e dell’11 ottobre 2017 a firma del Comandante Divisione Unità Mobili Carabinieri);
– il principio generale di derivazione comunitaria di proporzionalità dell’azione autoritativa amministrativa nella sua triplice accezione di idoneità, necessarietà e adeguatezza (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 26 giugno 2019, n. 4403) è valevole anche nel procedimento disciplinare in considerazione della discrezionalità esercitata nella graduazione della sanzione e della finalità punitiva ed è coerentemente richiamato dallo stesso art. 1355 del Codice dell’Ordinamento militare;
– non risulta apprezzabile la circostanza aggravante della diffusione sui social network delle immagini raffiguranti il ricorrente con i tatuaggi incriminati, non risultando provata dall’Amministrazione la concreta riferibilità a fatto attivo od omissivo imputabile al militare;
Ritenuto infine non possa ammettersi, in presenza di tatuaggi deturpanti il corpo del militare, l’equiparazione – sostenuta dall’Amministrazione – tra la prevista (d.lgs. 27 dicembre 2019 n. 173) esclusione dall’arruolamento nel Corpo dei Carabinieri e la sanzione della perdita del grado, pena la violazione del principio di tassatività di cui all’art. 1353 cod. ord. militare applicabile al procedimento disciplinare dei militari (Consiglio di Stato sez. IV, 25 febbraio 2020, n.1396) in considerazione della finalità tipicamente punitiva della responsabilità disciplinare;
Ritenuto alla luce delle suesposte considerazioni che il ricorso è fondato con l’effetto dell’annullamento della sanzione impugnata;
Considerato quanto alle spese di lite la sussistenza di giusti motivi per disporne la compensazione.
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