Roma, 25 marzo 2017 – Quando una Forza armata, come la Marina Militare, si evidenzia per indifferenza sul trattamento economico del personale l’unica strada possibile è quella di rivalersi in sede giudiziaria?
Forse si, ma procediamo per gradi.
Ai militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in possesso del brevetto “specialista aeronautico o di elicottero” (tecnico o operatore), e assegnati, per l’attività di volo o ad essa connessa, ai reparti di volo dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, nonchè agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all’attività aerea delle singole forze armate e interforze, spetta l’indennità di volo – da ultimo – disciplinata dall’art. 6 della legge n. 78/1983.
L’articolo 13 della citata legge prevede anche il riconoscimento dell’indennità supplementare per pronto intervento aereo agli equipaggi fissi di volo se in servizio (come operatore o tecnico) presso gruppi, squadriglie e altri reparti di volo mantenuti in stato costante di pronto intervento.
Nonostante la legge sia in vigore da ben 34 anni lo Stato Maggiore Marina, nel determinare la circolare per i contingenti massimi annuali del personale destinatario dell’indennità di volo e dell’indennità supplementare di pronto intervento aereo, pare non essere in linea con il dettato del legislatore.
L’anomalia nell’adozione dei contingenti massimi è stata invano stigmatizzata nella scorsa legislatura con l’interrogazione a risposta in Commissione difesa n. 5-02726, dall’on. Pierfelice Zazzera (primo firmatario), in data 13 aprile 2010 nella seduta n. 305 (>>LINK<<).
La situazione per gli specialisti tecnici sembrerebbe anche peggiore nell’anno corrente tanto da essere stigmatizzata nuovamente nell’interrogazione a risposta scritta n. 4-07248, dal sen. Bruno Marton (primo firmatario), in data 23 marzo 2017 nella seduta n. 791 (>>LINK<<)
Il senatore pone nell’atto ispettivo i seguenti quesiti:
1. se il Ministro della difesa, on. Roberta Pinotti, sia a conoscenza dell’ultima circolare dello Stato maggiore della Marina;
2. se ritenga le nuove modalità di riconoscimento delle indennità per gli specialisti tecnici conformi al dettato normativo della legge 23 marzo 1983, n. 78;
3. quali siano le motivazioni per cui la modifica delle modalità di erogazione delle indennità riguardi esclusivamente gli specialisti tecnici e non anche gli specialisti operatori e se non valuti tale disparità di trattamento iniqua.
Con l’auspicio che i dubbi siano fugati in sede extragiudiziale, magari con l’ausilio del vivace COCER Marina, non resta che attendere la dovuta risposta ministeriale.
Antonio De Muro