Maresciallo Capo dei carabinieri viene sorpreso ad usare l’auto di servizio per motivi privati. Gli vengono contestate sei ore di utilizzo dell’auto di servizio per fini privati. Tenta di giustificarsi, arrivando perfino a produrre atti falsi . Processato e condannato ricorre in Cassazione, cercando si ottenere la “particolare tenuità” del fatto, ma inutilmente. Di seguito la motivazione della Corte di Cassazione
Un Maresciallo Capo dei Carabinieri viene sorpreso mentre utilizza l’auto di servizio per motivi privati. Il militare in forza ad una Stazione dei Carabinieri di cui omettiamo la posizione, si reca in un paese limitrofo. L’auto dell’ Arma però viene notata da qualcuno mentre è parcheggiata all’esterno di un condominio privato.
I superiori, venuti a conoscenza dell’episodio, chiedono il motivo per il quale il militare aveva parcheggiato l’autovettura di servizio sotto quello stabile. A questo punto il Maresciallo,nell’esercizio delle proprie funzioni, produce due atti falsi:
un invito per la presentazione a rendere interrogatorio di persona sottoposta ad indagini destinato al difensore di fiducia di un indagato, asseritamente su delega dell’autorità giudiziaria (con indicazione del relativo numero del procedimento), e la conseguente relata di notifica di detto atto , a cui era stata apposta la falsa attestazione di ricezione del destinatario.
Scoperta la documentazione falsa, viene processato e condannato dal G.i.p.
del Tribunale di Agrigento alla pena “sospesa” di dieci mesi di reclusione , ottenendo la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.
Il Maresciallo si rivolge quindi alla Corte di Appello di Palermo, ma l’esito è ancora infausto, condanna confermata e ricorso rigettato. Tenta allora la via della Cassazione, cercando di convincere i giudici sulla “particolare tenuità” del fatto, dichiarando di aver utilizzato la vettura per sole due ore, anziché sei, ritenendo inoltre la propria condotta priva di offensività .
La Cassazione, con la sentenza 2006 del 2019, ritiene non modesta la rilevanza del fatto ,tenuto conto della valenza non meramente patrimoniale dei reati posti in essere, sono elementi che hanno consentito, da un canto di escludere la “particolare tenuità” dei fatti contestati, dall’altra di non applicare la richiesta attenuante, conformemente a quanto sostenuto dalla Corte secondo cui, detta circostanza attenuante speciale ricorre quando il reato, valutato nella sua
globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non
soltanto l’entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni
caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e
dell’evento da questi determinato (Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014, Di Marzio,
Rv. 259501).
Il ricorso viene dichiarato inammissibile , condanna confermata e spese processuali a carico del maresciallo.