Se si offende un pubblico ufficiale, essere “in pubblico” oppure no può fare la differenza quando ci si ritrova davanti ad un giudice. La condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341 bis del codice penale) infatti scatta solo se l’offesa è pronunciata “in luogo pubblico o aperto al pubblico” e “in presenza di più persone”.
Un presupposto che però, a dispetto di quello che si potrebbe pensare, non si verifica se le “più persone” sono per esempio i colleghi del pubblico ufficiale che riceve gli insulti.
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