Un militare di leva in congedo ha adito il Tar per la Campania, sede di Napoli, avverso il decreto con il quale il Ministero della difesa, recependo il parere negativo espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio (di seguito Comitato di verifica), ha rigettato l’istanza volta a ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio diagnosticatagli.
L’uomo venne sottoposto, al momento del suo arruolamento, alla visita medica attitudinale, e venne dichiarato idoneo a prestare il servizio militare, malgrado alcuni test psichiatrici avevano mostrato la presenza di qualche problema. Secondo gli addetti dell’epoca, le medesime risultanze furono ritenute frutto di una simulazione.
Nel luglio 1992, il militare venne ammesso ad un corso accelerato della durata di quindici giorni, all’esito del quale fu trasferito presso il reparto di Bracciano, con compiti di guardia delle caserme e di autiere.
In questo periodo, il ricorrente manifestò nuovamente dei problemi “comportamentali”, inducendo i propri stretti congiunti a richiedere una visita medica. Nel febbraio 1993, fu ricoverato presso l’Ospedale Militare del Celio e, nel periodo del ricovero, vennero nuovamente rilevati problemi psichiatrici. L’Amministrazione militare all’epoca ne dispose il trasferimento presso un nuovo reparto del medesimo ospedale e, in seguito, l’invio in congedo.
Nel maggio 1993,dopo ben dieci mesi dall’arruolamento, il militare venne riformato, essendogli finalmente stata riconosciuta una forma di psicosi schizofrenica paranoica.
Nel marzo 1998, l’uomo su iniziativa della propria famiglia, si sottopose ad una nuova visita. Il referto oltre a confermare le precedenti diagnosi ravvisò una connessione, sul piano eziologico, con l’iniziale errore di diagnosi commesso nella visita attitudinale e con la susseguente omissione, nel periodo di servizio, di un apposito trattamento.
L’uomo inviò un’apposita richiesta al Ministero della difesa e al Distretto militare di Napoli, volta a ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia contratta e la liquidazione dell’equo indennizzo.
Il Comitato di verifica adottò parere negativo, rilevando che l’infermità in concreto riscontrata, era stata causata da elementi endogeni e, verosimilmente, da fattori ereditari. In particolare, il Comitato osservò che la patologia doveva ragionevolmente ritenersi preesistente all’avvio del servizio militare, che, al più, aveva agito come “fattore slatentizzante”, non essendovi alcuna stretta e immediata connessione, sul piano cronologico, tra l’avvio del servizio militare e l’insorgere della sintomatologia legata alla patologia in discorso. Tale parere fu integralmente recepito dal susseguente decreto ministeriale di diniego del richiesto indennizzo.
Avverso il decreto, l’uomo propose ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Campania, sede di Napoli, lamentando la manifesta irragionevolezza e il palese travisamento dei fatti rinvenibili nel parere reso dal suddetto Comitato, non essendosi tenuta in adeguata considerazione l’efficacia, quantomeno concausale, del periodo di servizio militare, sebbene i sintomi della patologia in concreto diagnosticata fossero insorti successivamente all’avvio di quest’ultimo.
Il Tar ha dispose una verificazione, demandando al Servizio preposto del Policlinico dell’Università “Federico II” di Napoli l’accertamento in ordine alla eventuale sussistenza di un nesso eziologico tra l’insorgere della patologia ed il servizio militare prestato.
L’accertamento tecnico rilevò che i disagi e lo stress legati alle attività svolte presso l’Amministrazione militare si erano ragionevolmente posti quali concause efficienti nell’insorgere della malattia in concreto rilevata, anche tenuto conto dell’errore diagnostico commesso nella visita attitudinale.
Pertanto, il Tar, recependo la valutazione espressa dai verificatori, accolse il ricorso, annullando il decreto ministeriale e il presupposto parere tecnico del Comitato di verifica e disponendo un risarcimento pari a titolo di equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio, quantificata in euro 14.379,20.
Contro la sentenza ha proposto appello il Ministero della difesa.
Stralcio di sentenza del Consiglio di Stato
Il Tar – sostiene il Consiglio – recependo e facendo proprio il parere reso, in sede di verificazione, dal reparto preposto dell’Ospedale universitario “Federico II” di Napoli, ha evidenziato che gli indubbi fattori endogeni, riscontrati, ma non debitamente valorizzati in occasione della visita medica attitudinale, in una con i disagi e lo stress legati al particolare servizio militare prestato dalla parte privata, abbiano svolto un ruolo di concausa efficiente e determinante nell’insorgenza della sindrome stessa”.
Lo scrutinio svolto dal giudice di prime cure -continuano i giudici – con l’ausilio dei verificatori, appare dunque condivisibile, non solo con riferimento all’esito dell’accertamento effettuato, ma anche della coerenza logica tra i fatti denunciati dal ricorrente in primo grado e lo sviluppo della patologia di cui è causa (già in sede di visita medica per l’arruolamento si erano evidenziati problemi che sono stati del tutto sottostimati dall’Amministrazione e che ragionevolmente hanno avuto una loro evoluzione durante i mesi di leva effettuati).
Peraltro – conclude il Consiglio – l’Amministrazione appellante non ha specificamente contestato quanto indicato nella sentenza, limitandosi a richiamare il contenuto del parere tecnico espresso dal Comitato di verifica. In particolare, non sono state formulate censure di sorta in ordine alla enunciata insindacabilità del parere reso dal Collegio medico di verifica, a fronte dei rilievi contenuti nel giudizio tecnico manifestato in sede di verificazione.
Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Condanna il Ministero della difesa al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell’appellato nella misura complessiva di euro 2000(duemila/00), oltre agli altri oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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