Disposizioni necessarie ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari di cui all’articolo 215, comma 1-ter, del codice dell’ordinamento militare.
Art.1 Scuole militari
1. Le scuole militari sono istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado. A ciascuna scuola militare è associato un codice meccanografico di istituto sul Sistema Informativo del’ istruzione (SIDI). I percorsi di studio sono il liceo classico e il liceo scientifico. A ciascun indirizzo della scuola militare è associato uno specifico codice meccanografico, allo stesso modo delle altre istituzioni scolastiche statali, anche ai fini dello svolgimento dell’esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e dell’utilizzo dei servizi del Ministero dell’ istruzione e del merito.
2. Nelle scuole militari il ciclo dell’istruzione ha struttura triennale, articolato in biennio più un’annualità superiore, al quale si accede con concorso, bandito dal Ministero della difesa, dopo aver frequentato il biennio inferiore. I1 ciclo completo degli studi secondari di secondo grado si conclude con l’esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
3. Le scuole militari, al pari delle altre istituzioni scolastiche statali, possono aderire alle reti di ambito territoriale e di scopo.
4. Le risorse finanziarie per il funzionamento delle scuole militari sono a carico del Ministero della difesa.
Art.2 Struttura e organizzazione didattica delle scuole militai
1. La struttura e organizzazione didattica delle scuole militari sono quelli in uso per gli ordinamenti scolastici vigenti. Il piano di studi può essere ulteriormente potenziato compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con le esigenze delle singole scuole.
2. Le scuole militari, fatte salve le competenze in materia di calendario scolastico riservate all’autonomia scolastica, si adeguano alle prescrizioni di carattere nazionale e regionale dell’ordinamento italiano.
Art. 3 Il Comandante della scuola militare
1. Il Comandante della scuola militare sovrintende all’istruzione e all’educazione degli allievi, esercita l’alta direzione di tutte le attività della scuola e svolge le funzioni di dirigente scolastico.
2. Nel rispetto delle competenze degli organi della scuola, il Comandante, in qualità di dirigente scolastico, è preposto al corretto, efficace ed efficiente funzionamento della scuola; è titolare di autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane; promuove e sviluppa l’autonomia sul piano organizzativo, gestionale e didattico; pone in essere gli interventi volti ad assicurare l’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati.
3. Nell’espletamento delle funzioni di dirigente scolastico, il Comandante dialoga ed intrattiene rapporti con gli uffici competenti dell’ufficio scolastico regionale di riferimento.
4. Il Comandante della scuola militare, in qualità di dirigente scolastico, partecipa ai corsi di formazione e di aggiornamento specifici avviati dall’ufficio scolastico regionale di riferimento. Gli uffici scolastici di competenza favoriscono la partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento dei Comandanti delle scuole militari.
Art.4 Il primo collaboratore del dirigente scolastico (docente vicario)
1. Il primo collaboratore del dirigente scolastico è il docente che svolge funzioni vicarie del dirigente scolastico. E’ nominato dal Comandante tra il personale scolastico della scuola e assolve le funzioni previste per la carica di dirigente scolastico su delega del Comandante e secondo le direttive da esso ricevute.
2. Al fine di ottimizzare le attività di direzione e coordinamento della didattica, nel rispetto del contatti collettivi nazionali di lavoro, il Comandante della scuola, in qualità di dirigente scolastico, Può esonerare totalmente o parzialmente dalle funzioni di docenza il docente che svolge la funzione di primo collaboratore.
Art. 5 La docenza della scuola militare
1. La scuola militare, per la propria peculiarità in relazione alle esigenze curriculari ed extracurriculari e tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, può adottare un organico funzionale di personale docente non coincidente con il numero delle classi istituite, con 1o scopo non precipuo di potenziare la didattica, effettuare corsi di recupero, favorire la funzione del primo collaboratore del dirigente scolastico, svolgere compiti di supplenza limitati nel tempo.
Art. 6 Personale non docente militare
1. L’ istruzione degli allievi è affidata a docenti civili, selezionati nel numero e secondo i criteri previsti dal regio decreto 6 maggio 1923,n.1054.
2. La selezione del personale docente avviene mediante concorso, per titoli e colloquio, bandito dal Ministero della difesa e riservato al medesimo personale di ruolo degli istituti d’istruzione secondaria di secondo grado. In alternativa si può ricorrere allo strumento del distacco annuale tramite richiesta all’ufficio scolastico competente.
3. Il personale indicato al comma 2, a disposizione dell’amministrazione della Difesa per prestare servizio presso le scuole militari, rimane in titolarità presso la scuola di provenienza e continua a maturare il punteggio relativo alla continuità didattica e di servizio a tutti gli effetti.
4. Al personale indicato aI comma 2, in servizio presso le scuole militari, che si trova già in posizione di fuori ruolo, si applicano, nel caso di rientro presso l’amministrazione del Ministero dell’istruzione e del merito, le disposizioni in materia di mobilità previste dalla normativa e dal contatti collettivi di settore.
5. Il personale docente del comparto scuola, già in servizio presso le scuole militari in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o alla modalità comunque denominata, può essere riconfermato in base al disposto dell’articolo 1, comma 331, della legge 23 dicembre 2014, n. 19O per un periodo pari a un anno scolastico, rinnovabile, con le modalità previste codice dell’ordinamento militare e dal regolamento, per assicurare la continuità delle attività didattiche, in linea con gli insegnamenti e le attività individuate dal Piano triennale dell’offerta formativa (PIOF) della scuola.
6. Il servizio prestato presso le scuole militari è valutato come servizio utile ai fini della progressione giuridica ed economica nel ruolo d’appartenenza.
7. La gestione e l’aggiornamento, a qualsiasi fine, del fascicolo del personale indicato al comma 2, rimangono in carico all’ufficio della scuola di ultima titolarità ovvero in caso di personale collocato in posizione di fuori ruolo, all’ufficio competente del Ministero dell’istruzione e del merito presso il quale è depositato il fascicolo dell’interessato.
Tali uffici mantengono la gestione complessiva della documentazione inerente lo stato giuridico, economico, di carriera e di quiescenza de1 medesimo personale.
8. L’orario di servizio del personale indicato al comma 2 è stabilito secondo i criteri e le modalità previste dalla legislazione vigente.
9. AI personale indicato al comma 2, per tutta la durata del servizio presso le scuole militari, si applica la disciplina in materia di personale degli istituti di pari grado dipendenti dal Ministero dell’istruzione e del merito.
Art. 7 Personale docente a tempo determinato
1. Per i posti di insegnamento inferiori alle 18 ore settimanali e le supplenze annuali e brevi, le scuole militari possono costituire proprie graduatorie d’istituto. Il Comandante, come il dirigente scolastico, stabilisce con proprio provvedimento le modalità di presentazione delle candidature dandone la comunicazione tamite l’ufficio scolastico competente.
2. Il dirigente scolastico, in mancanza di proprie graduatorie di istituto, può attingere alle graduatorie delle scuole statali anche avvalendosi del Sistema informativo dell’istruzione (SIDI), secondo il criterio di viciniorità, di cui all’articolo 7, comma 9, del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 13 giugno 2007,n.131.
3. In subordine rispetto a quanto previsto ai commi precedenti, le scuole militari possono, altresì, pubblicare avvisi per il tramite dell’ufficio scolastico competente, per la stipula di contratti a tempo determinato finalizzati al reclutamento del personale indicato dall’art. 6 in possesso dei relativi titoli ovvero abilitazione, o, in subordine, del titolo di studio necessario per l’accesso alla specifica posizione.
Art.8 Organi scolastici
1. Presso le scuole militari sono costituiti gli organi scolastici previsti dalla legislazione vigente per gli istituti d’istruzione secondaria di secondo grado, quali il consiglio di classe e il collegio dei docenti.
2. Per le scuole militari le funzioni proprie del consiglio d’istituto sono svolte dal comando della scuola con oneri a carico del Ministero della difesa.
Art.9 Accesso alle piattaforme informative del Ministero dell’istruzione e del merito
1. Le scuole militari accedono gradualmente, con apposite credenziali al portale del Sistema Informativo dell’istruzione (SIDI) ovvero all’applicativo denominato “Commissione Web” del Ministero dell’istruzione e del merito per la gestione del(anagrafe alunni e per ogni altro servizio di particolare rilevanza connesso con la funzionalità delle scuole, come previsto per le altre scuole statali.
2. Il Ministero dell’istruzione e del merito adotta ogni strumento utile a consentire un agevole accesso al portale di cui al comma 1.
Art. 10 Personale docente
1. Il personale docente è sottoposto alle norme previste dal contatto collettivo nazionale del comparto scuola.
2. Il personale indicato al comma L, in servizio presso le scuole militari può, in ogni tempo, essere restituito all’amministrazione di provenienza, con decorrenza dall’inizio del successivo anno scolastico.
FONTE MINISTERO DELLA DIFESA