23 agosto 2023 1° Lgt. in pensione Antonio Pistillo
L’elemento perequativo fu introdotto col rinnovo dei CCnl 2016-2018 nel pubblico impiego ed è stato corrisposto al personale del comparto Funzioni Centrali, Istruzione e Ricerca, Funzioni Locali e della Sanità e valeva circa 20-30 euro lordi mensili.
L’Inps, con messaggio n. 3224/2018, dispose che lo stesso non era utile ai fini della determinazione della misura della quota A di pensione (quota in base all’anzianità maturata entro il 31.12.1992), non era computabile ai fini della base annua maggiorabile del 18% di cui alla legge n. 177/76 e non valutabile ai fini della determinazione del Tfs.
I rinnovi contrattuali, per il triennio 2019-2021, hanno previsto la cessazione della corresponsione dell’elemento perequativo come specifica voce retributiva, con il conseguente assorbimento dello stesso all’interno dello stipendio tabellare. L’assorbimento è avvenuto con le seguenti decorrenze:
dal 01/07/2022 per il personale del comparto Funzioni Centrali;
dal 01/12/2022 per il personale del comparto Sanità;
dal 01/01/2023 per il personale del comparto Funzioni Locali;
dal 01/02/2023 per il personale del comparto Istruzione e Ricerca.
Con il messaggio n. 3224/2023, l’Inps ha reso noto che, per effetto di tale conglobamento, l’elemento perequativo, a decorrere dalle citate decorrenze, inciderà sulla quota A di pensione, costituirà oggetto anche della maggiorazione del 18% e sarà valutabile ai fini della determinazione del Tfs.